Sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge sul "whistleblowing", che entrerà in vigore il prossimo 29 dicembre.
Si tratta della legge recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (n.179/2017). La legge, nel tutelare i "whistleblower", prevede che il dipendente che segnali un illecito, oltre ad avere garantita la rioservatezza sull'identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito. Nel caso in cui un'Amministrazione adotti misure ritorsive in seguito alla segnalazione, l'ANAC informerà il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza e potrà irrogare sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile, mentre - in caso di licenziamento il lavoratore sarà reintegrato nel posto di lavoro.
Nessuna tutela, invece, sarà garantita in caso di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave.
Per rispondere ai nuovi compiti assegnati dalla legge, l’Anac sta predisponendo apposite linee guida per la gestione delle segnalazioni e istituirà un apposito ufficio che si occuperà in via esclusiva del whistleblowing.