L'avvocato facente parte di un ufficio legale di ente pubblico, (nella specie Atan di Napoli) può essere difensore di se stesso nelle cause personali (nel caso deciso, è stato peraltro ritenuto che l'immobile, dove il professionista svolte parte del lavoro dell'ufficio legale, non può definirsi destinato a lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 27 della l. 27 luglio 1978 n. 392 dell'equo canone).