Cass. pen. sez. IV, 16 dicembre 2009, n. 3360
La sentenza si segnala in particolare per il seguente enunciato:
… Con particolare riguardo alle funzioni che il D.Lgs. 626 del 1994, art. 9, riserva al “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, l’assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l’inottemperanza alle stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare un’omissione “sensibile” tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio…”
(OMISSIS)
FATTO E DIRITTO
G.C. - imputato, nella qualità di Ingegnere responsabile del servizio di protezione e prevenzione per designazione ricevuta dal titolare della ditta R. s.p.a., del delitto di lesioni colpose gravi verificatesi in data 28/8/2002 in danno dell’operaio - dipendente P.L., quando costui, effettuando in orario notturno, in assenza di luce artificiale e di cinture di sicurezza, le operazioni di posizionamento dei ganci di un carrello elevatore all’estremità di un tubo metallico per gasdotto sovrapposto ad altri in quinta fila, perdeva l’equilibrio, precipitando da un’altezza di mt 3,15 dal suolo - é stato, con sentenza del 24/6/2005, assolto dal Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, con la formula “per non aver commesso il fatto”.
In accoglimento del gravame proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, la Corte di Appello di Palermo ha, con sentenza del 20/6/2007, in riforma di quella assolutoria, affermato la colpevolezza dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, condannandolo, ritenute le concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena ritenuta di giustizia, con concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p..
Avverso tale sentenza ha, per mezzo del difensore, proposto ricorso per cassazione il G., deducendo a sostegno i seguenti motivi:
- violazione di legge, per avere la Corte territoriale, interpretando erroneamente le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, ritenuto che l’Ing. G., in forza della designazione ricevuta dal titolare dell’impresa, fosse investito iure proprio della quota di responsabilità derivatagli dal designante, dimenticando però che esso imputato non era un dipendente dell’impresa, ma un professionista esterno che collaborava con l’imprenditore, senza però sostituirsi allo stesso, nell’assolvimento degli obblighi che a quest’ultimo per legge competono in materia di prevenzione degli infortuni in ambiente di lavoro.
- Vizio logico della motivazione, nella parte in cui i giudici di secondo grado, nel valutare il documento di analisi dei rischi, elaborato dall’Ing. G. su incarico del titolare dell’impresa “R.”, avevano ritenuto di individuare a suo carico la condotta colposa nell’omissione della previsione dello specifico rischio connesso alla attività di movimentazione manuale dei tubi.
Ciò - ha sostenuto il ricorrente - movendo dalla considerazione che esso G., non avendo ricevuto alcuna segnalazione dal coordinatore del cantiere, cui é affidata la diretta sorveglianza sul sito produttivo, non era censurabile per l’omessa valutazione dei rischi che non riguardavano attività di pertinenza della ditta delegante e che, oltretutto, non erano stati portati a sua conoscenza.
Il ricorso non é meritevole di accoglimento.
Il giudice di primo grado, ritenuta pacificamente acquisita la prova sulla materialità del fatto e sul rapporto di causalità tra violazione della specifica disposizione antinfortunistica ed evento mortale, ha risolto la questione, in questa sede ancora in contestazione, dell’attribuzione della condotta colposa in senso favorevole alla tesi difensiva.
Il primo giudice, infatti, ha escluso la responsabilità penale dell’imputato, condividendo la deduzione difensiva, con la quale era stato prospettato che l’omessa considerazione, nel piano di sicurezza elaborato dal G., del rischio, connesso alle manovre di movimentazione dei tubi per gasdotto dal piazzale antistante il capannone al suo interno, non poteva assumere rilievo penale, in quanto la manovra di aggancio dei tubi anzidetti non comportava necessariamente la salita sulla catasta formata dagli stessi, onde nessun obbligo di informazione poteva esigersi dall’imputato su un rischio non preventivabile e, oltretutto, non comunicatogli dal titolare della società, M.A., che lo aveva designato responsabile del servizio di prevenzione e protezione per lo stabilimento di (OMISSIS) ove era avvenuto l’infortunio.
Accogliendo quella deduzione difensiva, il primo giudice, tuttavia, non ha considerato che, la designazione - ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 4, lett. a), - dell’Ing. G. quale responsabile del servizio prevenzione e protezione ha posto quest’ultimo in una specifica posizione nei confronti dei beneficiari delle norme antinfortunistiche, competendogli l’osservanza dei compiti dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 e, tra essi, l’obbligo dell’individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare.
Nel fare ciò, il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale é persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l’obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui in base al cit. D.Lgs., art. 4, commi 1, 2 e 6, tanto é vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre, all’art. 89 punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione é, in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest’ultimo delle eventuali negligenze del consulente é chiamato comunque a rispondere.
Orbene, secondo lo schema originario del decreto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione é figura che non si trova in posizione di garanzia, in quanto la responsabilità fa capo al datore di lavoro.
Senonché tale schema originario ha subito nel tempo una evoluzione, che ha indotto il legislatore ad introdurre con il D.Lgs. n. 195 del 2003 una norma (l’art. 8 bis) che prevede la necessità in capo alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una qualifica specifica.
La modifica normativa ha comportato in via interpretativa una revisione della suddetta figura, nel senso che il soggetto designato “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.
Quanto sopra vale a destituire di giuridico fondamento l’assunto proposto in ricorso nell’interesse dell’imputato, secondo cui nulla avrebbe potuto fare il G. per eliminare i rischi connessi alla movimentazione dei tubi, giacché il rischio di caduta da una catasta di essi non era preventivabile, in quanto la manovra di aggancio non comportava la salita sui tubi e nessuna segnalazione di rischi del genere era stata a lui comunicata.
Ritiene il Collegio che le censure muovano da un’interpretazione del disposto del D.Lgs. 626 del 1994, art. 9, e, più in generale, delle regole che presidiano la responsabilità per condotta omissiva in materia di infortuni sul lavoro, assolutamente non condivisibile e correttamente disattesa, pertanto, dalla Corte di Appello.
L’opzione esegetica sottesa al ricorso postula invero che, laddove non vi siano poteri di amministrazione attiva in materia di adeguamento dei luoghi di lavoro, e segnatamente di intervento e di spesa, non possa, perciò solo, esservi responsabilità per colpa in connessione al verificarsi di un infortunio, laddove, a giudizio del Collegio, salvo verifiche della situazione fattuale determinatasi in concreto, può al più essere vero il contrario.
Con particolare riguardo alle funzioni che il D.Lgs. 626 del 1994, art. 9, riserva al “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, l’assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l’inottemperanza alle stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare un’omissione “sensibile” tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio.
Per altro verso, considerata la particolare conformazione concepita dal legislatore per il sistema antifortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire con il datore di lavoro, deve, come si é detto, presumersi che, ove una situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla.
Posto dunque che i giudici di secondo grado si sono mossi nell’ambito di tale pista interpretativa, che é l’unica aderente alla lettera e allo spirito della norma, oltre che compatibile con le linee generali dell’ordinamento, non resta che verificare se sussistano le illogicità motivazionali denunciate con il secondo mezzo di impugnazione.
Va, a questo punto, ricordato che, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non é chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
In tale prospettiva, con tranquillante uniformità, si afferma che la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, né può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una “plausibile opinabilità di apprezzamento”. Orbene, il sindacato sulla motivazione della sentenza in questa sede impugnata, condotta in base ai criteri innanzi enunciati, impone di ritenerla esente da vizi.
Escluso, sulla scorta della prospettiva ermeneutica innanzi enunciata, che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non potesse, in ragione delle funzioni attribuitegli, essere chiamato a rispondere dell’infortunio, il giudice di merito é invero pervenuto all’affermazione della responsabilità dell’imputato all’esito di una valutazione rigorosa del materiale istruttorio, nonché sulla base di un percorso argomentativo coerente, segnatamente risolvendo i nodi essenziali dell’apprezzamento demandatogli in maniera conforme alle regole della logica, a quelle di valutazione probatoria e alle massime di comune esperienza.
In particolare, carattere decisivo, nella formazione del commento dei giudici di appello ha assunto la considerazione che la movimentazione dei tubi costituiva una fase antecedente, ma imprescindibile, al loro avvio nelle linee di lavorazione interne al capannone industriale della R.; nonché il rilievo che il G., per la qualifica rivestita, non poteva ignorare, appunto perché prodromica al ciclo di lavorazione e ripetuta costantemente, i rischi connessi alla fase di movimentazione, specie qualora il prelievo riguardava una catasta di tubi che poneva il superiore ad un’altezza da terra tale da costituire una potenziale situazione di pericolo per l’incolumità degli operai addetti alla movimentazione.
L’esito negativo dello scrutinio su vizio di legge e su quello motivazionale legittima, in conclusione il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 16.12.2009. Deposito 15.1.2010