Cass. pen. sez. IV, 19 gennaio 2010, n. 7292
La sentenza si segnala in particolare per i seguenti enunciati:
… La decisione impugnata é, invero, in evidente contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il D.P.R. 24 aprile 1955, n. 547, art. 382 (norma peraltro reiterata nel D.Lgs. n. 81 del 2008) - che impone l’adozione di occhiali o schermi appropriati - intende salvaguardare l’incolumità del lavoratore dal pericolo di offese agli occhi a causa di schegge non solo in quelle lavorazioni nelle quali tale proiezione sia abituale, ma anche in quelle nelle quali sia eccezionale e contingente...
… un comportamento anomalo del lavoratore per acquisire il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento deve essere assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che é proprio (“ex plurimis”: Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007 Ud. - dep. 04/07/2007 - Rv. 236991 Imp. Montanino)…
(OMISSIS)
FATTO
La Corte di Appello di Bologna - in riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di quella città che aveva ritenuto P.P. responsabile del delitto di cui all’art. 590 c.p. commesso il (OMISSIS), con violazione di norme antinfortunistiche, in danno di Z.B. - ha assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato.
Z.B., lavoratore alle dipendenze del P., mentre era intento ad inserire una tubazione in PVC in un pozzetto, colpendolo con una mazzetta da muratore, aveva causato il distacco di una scheggia dalla quale era stato colpito all’occhio sinistro riportando le lesioni personali compiutamente descritte nel capo di imputazione. La Corte distrettuale é pervenuta alla sentenza assolutoria, ritenendo che per l’attività in concreto svolta dallo Z. non fosse richiesto l’uso di un dispositivo di protezione per gli occhi, da ritenersi necessario, ad avviso della Corte stessa, solo per le situazioni che presentino rischi: e tale non poteva considerarsi, secondo la Corte distrettuale, l’attività espletata dallo Z. che consisteva nel martellamento di un tubo di plastica. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna denunziando: a) erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 43 e 45 c.p., nonché al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 e D.P.R. n. 547 del 1955, art. 12;
b) illogicità della motivazione in ordine alla affermata imprevedibilità della proiezione delle schegge.
Ricorre altresì per cassazione, ai fini civili, tramite il difensore, la parte civile Z.B. proponendo censure sostanzialmente coincidenti con quelle rappresentate dal ricorso dal PG ricorrente.
Il difensore del P. ha depositato memoria con argomentazioni finalizzate a contrastare i proposti ricorsi.
DIRITTO
Mette conto sottolineare, preliminarmente, che nelle more del ricorso per cassazione il reato si é prescritto alla data del 27 novembre 2009, calcolando anche 4 mesi e 20 giorni di sospensione del corso della prescrizione. Ciò premesso, osserva il Collegio che entrambi i ricorsi sono fondati. La decisione impugnata é, invero, in evidente contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il D.P.R. 24 aprile 1955, n. 547, art. 382 (norma peraltro reiterata nel D.Lgs. n. 81 del 2008) - che impone l’adozione di occhiali o schermi appropriati - intende salvaguardare l’incolumità del lavoratore dal pericolo di offese agli occhi a causa di schegge non solo in quelle lavorazioni nelle quali tale proiezione sia abituale, ma anche in quelle nelle quali sia eccezionale e contingente.
Trattasi di indirizzo interpretativo assolutamente costante, consolidatosi attraverso plurime pronunce in senso conforme tra le quali possono ricordarsi, a titolo esemplificativo, le seguenti: Sez. 4, n. 5989 del 17/12/1981 Ud. - dep. 19/06/1982 - Rv. 154276 Imp. Rubeo; Sez. 4, n. 9420 del 15/10/1984 Ud. - dep. 29/10/1984 - Rv. 166399 Imp. Valenza. Di particolare rilievo, con riferimento alla concreta fattispecie, risulta Sez. A,n. 5251 del 28/11/1985 Ud. - dep. 09/06/1986 - Rv. 173049, Imp. Dalla Rosa: “il D.P.R. 24 aprile 1955, n. 547, art. 382, che impone l’adozione di occhiali o schermi appropriati, intende salvaguardare la incolumità del lavoratore dal pericolo di offese agli occhi a causa di schegge non solo in quelle lavorazioni nelle quali tale proiezione sia abituale, ma anche in quelle in cui sia eccezionale e contingente: trattasi di una norma di carattere generale, non contenente una elencazione tassativa di attività per cui é necessaria la misura cautelare, pertanto rientra nella previsione qualsiasi tipo di lavoro, compreso quello edile anche se il pericolo di proiezione di schegge non sia molto probabile, (fattispecie di lavoratore esercente l’attività di carpentiere, nel cui occhio penetrava una scheggia metallica mentre batteva con un martello)”. A tutto ciò va aggiunto che non ha nessun pregio il ragionamento della decisione impugnata in punto di presunta imprevedibilità dell’infortunio. Ed invero, un comportamento anomalo del lavoratore per acquisire il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento deve essere assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che é proprio (“ex plurimis”: Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007 Ud. - dep. 04/07/2007 - Rv. 236991 Imp. Montanino): il che non può certo dirsi sia avvenuto nel caso in esame.
Orbene, la fondatezza delle censure dedotte dal P.G ricorrente e le disposizioni di cui all’art. 129 c.p.p. - e non emergendo ovviamente la prova evidente dell’innocenza del P., proprio sulla scorta di quanto osservato dal ricorrente stesso - impongono la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione essendo il relativo termine massimo decorso, come innanzi detto, alla data del 27 novembre 2009.
Ai fini penali, l’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio perché estinto il reato ascritto al P. per intervenuta prescrizione.
Quanto alle statuizioni civili, deve trovare applicazione l’art. 578 c.p.p., secondo cui il giudice di appello e la corte di cassazione - nel caso di sopravvenienza della causa estintiva alla sentenza di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili - nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione, ai soli effetti civili, delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili. Orbene, la fondatezza delle censure dedotte con il ricorso del Procuratore Generale e, a maggior ragione sul versante civilistico, della Parte Civile, rileva evidentemente ai fini civili. Ne consegue, alla luce di tutte le suesposte argomentazioni e considerazioni, che l’impugnata sentenza deve essere altresì annullata, ai fini civili, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio ai fini penali, perché il reato é estinto per prescrizione; annulla la medesima sentenza ai fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Roma, 19.1.2010. Deposito 23.2. 2010