FLEPAR Inail formula proposte operative per una PA a servizio di cittadini ed imprese, a sostegno del mondo impresa-lavoro e delle PMI. Sviluppa le competenze interdisciplinari dei professionisti pubblici per riforme: PA, sicurezza sul lavoro, giustizia, legalità, prevenzione della corruzione.

Ad attività sindacale FLEPAR affianca una intensa attività propositiva e di studio, fornendo contributi in materie strettamente correlate ai compiti istituzionali Inail: si pone come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, frutto dell'esperienza diretta sul campo.

Associazione apolitica e senza scopo di lucro, con carattere sindacale, col fine di tutelare interessi giuridici, economici, e funzione, professionalità, dignità e autonomia dei Professionisti Inail.
Interlocutore sindacale dell'Amministrazione, siede con piena legittimazione a tutti i tavoli sindacali.

Nel corso della storia di FLEPAR Inail abbiamo compreso che non sempre è sufficiente avere una buona idea, svilupparla e proporla nelle giuste sedi ma è altrettanto importante la modalità con la quale questa iniziativa viene veicolata e comunicata. Ci siamo resi conto che una comunicazione adeguata e moderna costituisce un valore aggiunto.

Cass. pen. sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 11582

Cass. pen. sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 11582

(OMISSIS)

FATTO

1) Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Gorizia dichiarava non luogo a procedere nei confronti di V.M. e B.M., per non aver commesso il fatto, in ordine al reato di omicidio colposo plurimo in danno S.R., BO.BR. e V.E. (entrambi) nonchè la morte di P.R., H.T., T.F., G.C.M., D. R.A., VE.VA. e D.A. (il solo V.M.).

In esito alla medesima udienza preliminare sono state invece rinviate a giudizio altre persone per i medesimi fatti (e per l’omicidio colposo in danno di E.B.) riconducibili alle esposizioni alle polveri di amianto alle quali le vittime - tutte in passato dipendenti dei cantieri navali di (OMISSIS) - erano rimaste esposte contraendo malattie riconducibili a tali esposizioni che ne avevano provocato la morte, per varie forme di carcinoma polmonare, in epoche variabili dal (OMISSIS).

Il giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto che dovesse ritenersi provato che i lavoratori deceduti erano stati esposti alle fibre di amianto per periodi consistenti e che il loro decesso era da ritenere causalmente ricollegato a tale esposizione.

Passando all’esame della posizione dei due odierni imputati la sentenza ha ritenuto accertato che i due, dipendenti di (OMISSIS), fossero inseriti in una struttura denominata “ufficio per la sicurezza” istituito fin dal 1967 e al quale la società aveva attribuito il compito di “individuare atti e condizioni pericolose e verificare il corretto uso dei mezzi di prevenzione”.

Secondo la sentenza impugnata, peraltro, le scelte di utilizzare l’amianto per l’allestimento delle navi e un certo modello di organizzazione del lavoro erano state scelte imprenditoriali sulle quali V. e B. non potevano interferire e non risulta neppure che (nei periodi in cui più elevata era stata l’esposizione) essi disponessero di conoscenze sulla pericolosità di tale esposizione e sulle modalità di prevenzione del rischio e che abbiano colposamente omesso di avvertire i vertici aziendali. Queste conoscenze erano a disposizione dei dirigenti di livello medio alto dell’azienda ma non erano disponibili agli imputati i quali, anzi, condividevano lo stesso rischio dei colleghi e non avevano alcun interesse a tacere dei rischi dell’esposizione.

La sentenza rileva poi che non risulta conferita alcuna delega agli imputati “per i compiti contestati e del resto non avrebbero avuto poteri e competenze per esercitarle” e precisa che entrambi gli imputati hanno cessato la propria attività prima che entrasse in vigore il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9 che ha previsto il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che è un mero ausiliario del datore di lavoro, privo di poteri decisionali, e dunque, anche per il periodo precedente, non poteva ritenersi che vi fossero “i presupposti di obbligo di conoscenza nè di effettiva conoscenza, con conseguente obbligo di segnalazione nè sussiste l’immediatezza tra segnalazione eventuale e conseguente immediata adozione delle iniziative idonee a neutralizzare la situazione di pericolo”.

2) Avverso l’anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, chiedendone l’annullamento ed affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi.

Secondo il ricorrente la sentenza sarebbe viziata da illogicità e contraddittorietà nella parte in cui afferma che sulle scelte imprenditoriali i due imputati non potevano esercitare alcuna influenza mentre, in altra parte della sentenza, si precisa che gli stessi avevano proprio il compito di individuare le situazioni di pericolo.

Non rientrava dunque tra i loro compiti quello di decidere se utilizzare l’amianto nelle costruzioni navali ma incombeva su di essi quello di rilevare le condizioni di pericolo nelle quali l’attività lavorativa veniva svolta. Del resto è altrettanto illogica l’affermazione secondo cui gli imputati non potevano essere a conoscenza della pericolosità dell’amianto laddove si afferma che gli effetti dannosi per l’apparato respiratorio erano noti.

Non si comprende poi, secondo il ricorrente, a quale tipo di delega si riferisca la sentenza impugnata non venendo in considerazione, nel caso di specie, alcun tipo di delega in quanto gli imputati erano i responsabili dell’ufficio sicurezza e dunque non necessitavano di alcuna delega essendo i destinatari degli obblighi di prevenzione su di loro incombenti.

Nel ricorso si deduce poi il vizio di violazione di legge nella parte in cui si assimila la qualifica di responsabili dell’ufficio sicurezza dei cantieri navali di (OMISSIS) con le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione che ha compiti del tutto diversi. In realtà i due imputati avevano la qualità di dirigenti o preposti e, nell’ambito di questa qualifica, erano responsabili dell’osservanza dei compiti di prevenzione.

Ai motivi di ricorso ha replicato, con memoria datata 11 gennaio 2010, il difensore degli imputati il quale ha sottolineato anzitutto l’anomalia di una situazione nella quale V. e B. si sono trovati - in diversi procedimenti aventi sostanzialmente il medesimo oggetto - a rivestire le diverse qualità di testimoni, indagati o imputati ovvero a rimanere del tutto estranei nei medesimi procedimenti.

In secondo luogo si sottolinea nella memoria che da alcun atto del procedimento emerge che i due imputati rivestissero la qualità di responsabili dell’ufficio per la sicurezza - del quale è invece documentalmente provato che altri fossero i responsabili - che comunque si collocava al livello più basso delle strutture che di sicurezza sul lavoro si occupavano all’interno dell’azienda. Inoltre B. avrebbe iniziato a svolgere le mansioni contestate quando l’amianto non veniva più utilizzato in cantiere.

Nella memoria si sottolineano poi la correttezza delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e l’infondatezza dei motivi di ricorso.

3) Prima di affrontare i temi oggetto dell’impugnazione proposta è necessario svolgere alcune considerazioni sulla natura e sull’inquadramento sistematico della sentenza di non luogo a procedere pronunziata all’esito dell’udienza preliminare.

E’ nota l’evoluzione legislativa verificatasi su questo tema negli anni successivi all’approvazione del nuovo codice di procedura penale.

L’udienza preliminare nasce con funzione di filtro per evitare i dibattimenti inutili ma le maglie di questo filtro erano originariamente così larghe che in realtà nella prima versione del nuovo codice di rito - con la previsione che la sentenza di non luogo a procedere doveva essere pronunziata “quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’Imputato non lo ha commesso” ecc. - questa funzione non poteva essere convenientemente svolta; con la singolare anomalia che la sentenza di n.l.p. doveva ritenersi preclusa quando era invece ammessa l’archiviazione perchè questa sentenza era consentita solo quando era evidente l’innocenza dell’imputato;

evidenza che non era (e non è) richiesta per l’archiviazione.

La situazione cambia con l’approvazione della L. 8 aprile 1993, n. 105 il cui art. 1 elimina l’aggettivo “evidente” con ciò introducendo una diversa regola di giudizio che rende maggiormente efficace la funzione di filtro che, dopo la modifica, non rimane ancorata a quel vincolo così rigido consentendo la conclusione liberatoria da responsabilità nell’udienza preliminare anche nel caso in cui non esista quell’evidenza dell’innocenza richiesta dalla precedente normativa.

Passando ai mutamenti normativi successivi può osservarsi che, pur in un profondo mutamento della struttura e della disciplina dell’udienza preliminare (soprattutto con l’ampliamento dei poteri istruttori del giudice: si veda in particolare la modifica dell’art. 422) la L. 16 dicembre 1999, n. 479, all’art. 23 comma 1, che modifica l’art. 425 c.p.p., non muta sostanzialmente la regola di giudizio finale dell’udienza preliminare; la sentenza di non luogo a procedere deve essere pronunziata, in buona sostanza, in presenza dei medesimi presupposti previsti dopo l’entrata in vigore della L. n. 105 del 1993.

4) All’esito di queste profonde modificazioni non può peraltro ritenersi - pur essendo parzialmente mutata la regola di giudizio - che l’udienza preliminare abbia subito una modifica della sua originaria natura che era e resta (prevalentemente) di natura processuale e non di merito.

E’ vero che le modifiche riassuntivamente riportate hanno connotato l’udienza preliminare di aspetti maggiormente attinenti al merito dell’azione penale - in particolare per l’ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova (il vecchio testo della rubrica dell’art. 422 c.p.p. parlava di sommarie informazioni; adesso si parla di integrazione probatoria) - ma è altrettanto vero che identico è rimasto lo scopo cui l’udienza preliminare è preordinata: quello di evitare i dibattimenti inutili e non quello di accertare se l’imputato è colpevole o innocente. E dunque i più ampi spazi per l’integrazione probatoria devono essere esercitati non per anticipare l’esito del dibattimento ma per verificare la sua inutilità.

Non è ovviamente irrilevante se, all’udienza preliminare, emergano prove che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all’assoluzione dell’imputato ma la sentenza di non luogo a procedere deve essere, dal giudice dell’udienza preliminare, pronunziata solo, se ed in quanto, questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti. Insomma il quadro probatorio e valutativo delineatosi all’udienza preliminare deve essere ragionevolmente ritenuto immutabile.

Non si tratta quindi di accettare, o richiedere, uno standard probatorio meno rigoroso ma di verificare la possibilità di una evoluzione del quadro probatorio: in questo senso va intesa la qualificazione, sostanzialmente da tutti condivisa, come sentenza di natura processuale della sentenza di n.l.p..

Il giudice dell’udienza preliminare ha dunque il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere - oltre che nei casi nei quali esista già la prova indiscussa dell’innocenza o appaia evidente l’inconferenza degli elementi di accusa - non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato ma in tutti quei casi nei quali, fermo questo giudizio prognostico, non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece condurre ad una diversa soluzione.

Non contrasta con questa ricostruzione il tenore del nuovo art. 425 c.p.p., comma 3 che prevede la pronunzia della sentenza di n.l.p. “anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”. La norma - che riecheggia la regola di giudizio prevista dall’art. 530 c.p.p. - conferma infatti quanto si è in precedenza espresso: il parametro non è l’innocenza ma l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio.

L’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio, la situazione deve essere cristallizzata e non deve poter essere considerata suscettibile di chiarimenti o sviluppi nel giudizio; questo giudizio prognostico vale sia per l’ipotesi dell’insufficienza che per quella della contraddittorietà e queste caratteristiche legittimeranno la pronunzia della sentenza di n.l.p. - è opportuno ribadirlo - solo se non appariranno superabili nel giudizio. Valutazione che il gup può adottare, nel caso di incompletezza delle indagini preliminari, dopo l’adozione delle misure integrative delle indagini oggi previste dall’art. 421 bis c.p.p..

In conclusione, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l’accusa in giudizio per l’esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l’insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento. Come è stato affermato in dottrina “sfuggono all’epilogo risolutivo i casi nei quali, pur rilevando incertezze, la parziale consistenza del panorama d’accusa è suscettibile di essere migliorata al dibattimento.” Quello indicato è del resto l’orientamento, oltre che della prevalente dottrina, della giurisprudenza di legittimità che, dopo la riforma del 1999, ha ribadito i principi indicati (si vedano in questo senso Cass., sez. 6, 16 novembre 2001 n. 42275, Acampora, rv. 221303; 6 aprile 2000 n. 1662, Pacifico, rv. 220751).

In precedenza peraltro questi principi erano stati riaffermati anche dalla Corte costituzionale; si veda la sentenza 15 marzo 1996 n. 71 che così si esprimeva su questo punto: “l’apprezzamento del merito che il giudice è chiamato a compiere all’esito della udienza preliminare non si sviluppa, infatti, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento:

la sentenza di non luogo a procedere, dunque, era e resta, anche dopo le modifiche subite dall’art. 425 c.p.p., una sentenza di tipo processuale, destinata null’altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero”.

Dopo l’entrata in vigore della L. n. 479 del 1999 (ma anche della L. n. 387 del 2000 in tema di indagini difensive) il giudice delle leggi ha sottolineato come la decisione in esito all’udienza preliminare abbia sempre più acquisito caratteristiche di merito senza però perdere la connotazione prognostica che in precedenza la caratterizzava (si vedano, in tema di incompatibilità, le ordinanze 6 luglio 2001 n. 224 e 12 luglio 2002 n. 335; in particolare quest’ultima così si esprime: “il nuovo art. 425 c.p.p., in questo modo, chiama il giudice a una valutazione di merito sulla consistenza dell’accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale”) mentre, più di recente, la Corte (v. ordinanza 9 marzo 2004 n. 90) ha ribadito la natura processuale dell’udienza preliminare.

E le sezioni unite di questa Corte (v. sentenza 29 maggio 2008 n. 25695, D’Eramo, rv. 239701), hanno ribadito che “la fondamentale regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere, nonostante l’obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell’orizzonte cognitivo del giudice, resta tuttavia qualificata da una delibazione, di tipo prognostico, di sostenibilità dell’accusa in giudizio, con riferimento al maggior grado di probabilità logica e di successo della prospettazione accusatoria ed all’effettiva utilità della fase dibattimentale, priva quindi di effetti irrevocabili sul merito della controversia circa l’accertamento della colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato, essendo essa revocabile nei casi e alle condizioni stabilite dagli artt. 434 seg. c.p.p.”.

E’ stato autorevolmente obiettato a questa ricostruzione per un verso che questa impostazione richiederebbe che il giudice dell’udienza preliminare sia dotato di “poteri divinatori”; per altro verso che la soluzione vanificherebbe la funzione di “filtro delle imputazioni azzardate” e quindi la funzione deflattiva dell’udienza preliminare.

Le preoccupazioni espresse con queste critiche sono condivisibili.

E’ però da osservare che un altro rischio - contrapposto - è da evitare: quello di una duplicazione dei giudizi di merito di primo grado. Se la regola di giudizio dell’udienza preliminare è la stessa del giudizio di primo grado questa duplicazione si verifica con l’ulteriore negativa conseguenza di attribuire al rinvio a giudizio un connotato di presunzione di colpevolezza che è invece del tutto estraneo all’assetto processuale esistente. Come del resto è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. ss. uu. sentenza 30 ottobre 2002 n. 39915, Vottari, rv. 222602) che ha escluso che il rinvio a giudizio precluda al giudice cautelare il riesame della gravità indiziaria).

Questa ricostruzione è poi avvalorata dalla circostanza che, ai fini dell’applicazione della norma transitoria contenuta nella L. n. 46 del 2006, art. 10, è stato escluso che la sentenza di n.l.p. prevista dall’art. 428 c.p.p. possa essere considerata sentenza “di proscioglimento” (v., tra le altre, Cass., sez. 6, 9 aprile 2008 n. 16365, Roiati, rv. 239645; sez. 5, 24 ottobre 2007 n. 46800, Piscitelli, rv. 238883; sez. 1, 2 ottobre 2007 n. 40251, Scuto, rv. 238051; sez. 5, 21 settembre 2007 n. 39019, Nesci, rv. 238204).

Se il fine deve essere quello di evitare i dibattimenti inutili, cioè quelli destinati ragionevolmente (il giudizio prognostico non può andare oltre) a concludersi con l’assoluzione dell’imputato il criterio dell’intangibilità del quadro probatorio e della non superabilità in dibattimento sembra dunque quello più idoneo a salvaguardare le contrapposte esigenze: evitare i dibattimenti inutili e non pregiudicare invece l’evoluzione di situazioni che immutabili non sono.

Per esemplificare: se i testimoni del fatto hanno reso dichiarazioni divergenti il giudice dell’udienza preliminare, anche se ritiene maggiormente attendibili quelli che hanno reso una versione favorevole all’imputato, non può pronunziare sentenza di n.l.p. se non può ragionevolmente escludere che, in dibattimento, l’esame dei testimoni porti ad un mutamento del quadro probatorio. E lo stesso dovrà avvenire nel caso di acquisizione di prove scientifiche con conclusioni controverse.

In conclusione: le innovazioni legislative ricordate hanno accentuato le caratteristiche di completezza dell’udienza preliminare e la natura di valutazione di merito del suo esito conclusivo. Senza però incrinare la valutazione solo prognostica di tale esito diretto ad evitare i dibattimenti superflui ma non quelli che, in astratto, potrebbero risolversi in modo diverso da quello dell’udienza preliminare.

5) L’esame della sentenza impugnata dimostra che il giudice di merito non si è attenuto ai principi indicati e che dunque devono ritenersi fondati i motivi di ricorso non solo per la non corretta applicazione della regola di giudizio indicata ma altresì per alcune violazioni di legge.

Non sono in discussione, nel presente processo, l’esistenza di esposizioni rilevanti alle polveri di amianto cui le vittime siano state esposte nell’esercizio della loro attività lavorativa nè che le loro morti siano riconducibili a queste esposizioni.

Le questioni in discussione nel presente processo riguardano invece i seguenti punti oggetto dell’accertamento: se gli imputati fossero titolari di una posizione di garanzia diretta ad evitare l’esposizione (non è dubbio che ad essi non siano riconducibili le scelte imprenditoriali di utilizzazione dell’amianto), se abbiano adempiuto agli obblighi loro incombenti in conseguenza di queste attribuzioni di funzioni, se fosse esigibile una condotta diversa da quella tenuta, se fosse necessaria una delega espressa, se la loro funzione fosse equiparabile a quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Su questi punti oggetto dell’accertamento è da premettere che l’esame della sentenza impugnata non consente di affermare che il giudice dell’udienza preliminare abbia fornito risposta al quesito se le valutazioni espresse in precedenza riassunte costituissero un punto di arrivo immodificabile ovvero se ulteriori accertamenti da eseguire in dibattimento avrebbero potuto fornire ricostruzioni alternative e risposte diverse ai quesiti proposti. Mentre, sotto diversi profili, le risposte fornite non sono condivisibili.

6) E’ da premettere che la stessa sentenza impugnata afferma che l’ufficio che si assume diretto in tempi diversi dagli imputati aveva il compito di “individuare atti e condizioni pericolose e verificare il corretto uso dei mezzi di prevenzione”. In particolare il secondo dei compiti indicati (verificare il corretto uso dei mezzi di prevenzione) avverte della circostanza che non si trattava di un mero ufficio di consulenza ma di un ufficio con compiti operativi riguardanti l’uso dei mezzi di prevenzione.

E’ poi manifestamente illogico affermare che le conoscenze di cui gli imputati disponevano non consentivano di avvertire la pericolosità dell’esposizione o le modalità di prevenzione del rischio. La pericolosità dell’esposizione all’amianto era conosciuta da vari decenni non solo negli ambienti specialistici e infatti le norme di prevenzione già da tempo esistenti erano dirette ad evitare o ridurre tale esposizione. Anche ammesso, dunque, che i due imputati non disponessero di tali conoscenze ciò avveniva per loro colpa e così può dirsi per quanto riguarda la mancata segnalazione ai vertici dell’azienda perchè intervenissero adeguatamente.

Diversamente non si comprende a quali finalità fosse preordinata l’istituzione dell’”ufficio per la sicurezza”.

7) Erronea, a parere della Corte, è poi l’equiparazione compiuta, dal Giudice per le indagini preliminari, tra l’ufficio per la sicurezza di cui si è parlato e il servizio di prevenzione e protezione disciplinato dal D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 8 e 11 (oggi dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 31 e 35).

La giurisprudenza di legittimità è uniforme nell’enunciazione del principio secondo cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non riveste una originaria posizione di garanzia - come sarebbe dimostrato dalla circostanza che le sue inadempienze non sono penalmente sanzionate - e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio. Può essere chiamato a rispondere degli eventi dannosi quando siano riconducibili anche alla omessa segnalazione di queste situazioni delle quali egli era a conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere.  In questo senso v., fra le altre, Cass., sez. 4, 23 aprile 2008 n. 25288, Maciocia, rv. 240297;13 marzo 2008, Reduzzi e altro, inedita; 4 aprile 2007 n. 39567, Aimone, rv. 237770; 15 febbraio 2007 n. 15226, Fusilli, rv. 236170; 20 aprile 2005 n. 11351, Stasi, rv. 233657.

Correlativamente è stato affermato - da Cass., sez. 4, 10 novembre 2005 n. 47363, Oberrauch, rv. 233181 - che la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (figura diversa dal dirigente delegato all’osservanza delle norme sulla sicurezza dei lavoratori) non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro per eventi dannosi riconducibili all’inosservanza delle norme di prevenzione.

Posto che, all’epoca dei fatti, il servizio di prevenzione e protezione non esisteva il giudice avrebbe dovuto verificare in concreto di quali poteri ed obblighi fosse dotato il servizio di cui gli imputati erano responsabili per accertare l’esistenza, o meno, di una posizione di garanzia nei loro confronti e non escludere, in base ad un’equiparazione non consentita, che i responsabili del servizio ricordato fossero privi di poteri ed esenti da obblighi in tema di prevenzione senza neppure.

Nè può affermarsi che ai due imputati non fosse stata conferita alcuna delega in materia di prevenzione. Un conto è infatti individuare le persone fisiche (l’introduzione della responsabilità penale delle società non ha mutato i termini del problema) che, all’interno delle organizzazioni complesse, sono titolari dei poteri dai quali deriva la loro responsabilità in caso di violazione dei doveri inerenti la loro funzione; altro discorso è la delega di funzioni che riguarda un momento successivo e cioè la possibilità - per queste persone titolari di poteri (o per gli organi direttivi dell’organizzazione) - di attribuire ad altri le funzioni da cui può derivare la loro responsabilità.

Si può parlare, nel primo caso, di assunzione di funzioni “a titolo originario” in base alle esigenze di divisione del lavoro mentre, nel secondo caso, l’assunzione avviene “a titolo derivativo” e in questo secondo caso si parla di “trasferimento di funzioni”.

Per esemplificare: il datore di lavoro individuale o l’amministratore delegato di una società possono delegare ad un terzo l’attuazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro perchè si tratta di compiti loro originariamente attribuiti. Non rientra nella delega di funzioni invece l’attività di controllo attribuita a singoli dipendenti sull’effettivo adempimento di tali misure e, in genere, ogni attività esecutiva delle direttive provenienti dai soggetti legittimati. Insomma la delega di funzioni si ha solo se al delegato vengono attribuiti poteri originariamente spettanti al delegante.

11) In virtù delle considerazioni esposte la sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale cui appartiene il giudice per l’udienza preliminare che ha emesso la sentenza impugnata.

Naturalmente il giudice del rinvio nel rivalutare, alla luce dei principi indicati, gli elementi disponibili ai fini dell’eventuale rinvio a giudizio dovrà tenere conto delle contestazioni formulate dagli imputati nella memoria difensiva (che non possono essere esaminate da questa Corte per i limiti del giudizio di legittimità) con particolare riferimento all’esistenza e all’estensione degli obblighi di prevenzione in carico all’ufficio in cui gli imputati erano inseriti e soprattutto alla contestata esistenza della qualità di responsabili del medesimo ufficio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4 penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.  Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010