Cass. pen. sez. IV, 20 novembre 2009, n. 1490
La sentenza si segnala in particolare per i seguenti enunciati:
“…in caso di subappalto, il subappaltante é esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia sicché non possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all’altro rispetto all’altra (da ultimo Cass. 4^, 5 giugno 2008, Rv. 240314)…”
“… Anche qui la Corte di merito erra quando chiama in causa l’art. 2049 cod. civ.. Il ruolo del committente nell’ambito cantieristico qui esaminato é oggetto di una definita disciplina di settore, che dedica un articolo (art. 6) alla definizione della sua sfera di responsabilità. Attesa la specialità di tale normativa e considerato che essa governa compiutamente la materia, non vi é spazio per l’innesto di altri frammenti di disciplina legale che risulterebbero, oltretutto, incoerenti ed addirittura contraddittori rispetto al sistema...”
(OMISSIS)
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, ha affermato la responsabilità degli imputati F.M. e T. F. in ordine al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro; e li ha condannati, insieme al responsabile civile Bolton spa, al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
La pronunzia é stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano che ha diminuito le pene ed ha escluso la provvisionale concessa dal primo giudice.
I fatti sono stati ritenuti dai giudici di merito nei seguenti termini. La società Trinity s.p.a. (successivamente divenuta Bolton s.p.a.) aveva appaltato alla Fumagalli s.r.l. lavori di demolizione e rimozione di coperture in un cantiere edile. La Fumagalli aveva a sua volta subappaltato ad Aeditalia le opere di rimozione di lastre in amianto.
Nel corso della rimozione di tali lastre eseguita da Aeditalia, il lavoratore A.A. che non era trattenuto da fune e cintura di sicurezza, cadeva al suolo a causa del cedimento del piano di appoggio e riportava lesioni personali.
Dal processo é emerso che l’avvio delle operazioni di rimozione delle strutture in amianto aveva avuto luogo prima che fosse stata approntata un’impalcatura che consentisse l’aggancio degli apparati di trattenuta dei lavoratori.
Gli amministratori di Aeditalia hanno definito il giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
Al F., nella veste di amministratore della Fumagalli s.r.l., é stato mosso l’addebito di aver violato l’obbligo di cooperazione e coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione anche con riguardo all’attività oggetto del subappalto, in violazione del D.Lgs. n. 626, art. 7. Egli, nella veste di appaltatore, era titolare di posizione di garanzia; né rileva la specificità dei rischi assunti da Aedilia in relazione alla rimozione dell’amianto, poiché la misura mancata riguarda la generica predisposizione di adeguati ponteggi, preliminare rispetto all’avvio dell’attività specialistica. Infine la condotta non é neppure scriminata dalla ripresa dei lavori (interrotti per le avverse condizioni del tempo), da parte della ridetta Aedilia senza preavviso, poiché tale contingenza é dovuta alla mancanza di appropriate riunioni di coordinamento.
Al T., nella veste di coordinatore per l’esecuzione delle opere nominato dal committente Trinity/Bolton, é stato contestato di non aver esercitato appropriata azione di vigilanza sulla regolarità del cantiere, prima dell’inizio dell’attività specialistica di Aedilia. Egli avrebbe potuto segnalare l’irregolarità alla ASL o proporre la sospensione dei lavori. In tal caso l’evento sarebbe stato evitato o la condotta sarebbe stata comunque scriminata.
Quanto alla Bolton la responsabilità civile viene desunta dalla disciplina generale di cui all’art. 2049 cod. civ., applicabile nel contesto in esame atteso il riferimento alla figura del committente.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati ed il responsabile civile.
2.1 F. deduce violazione di legge e vizio della motivazione.
Si premette che la società Aedilia aveva avviato lavorazioni preventive finalizzate alla preparazione del cantiere e quindi anche alla predisposizione delle misure di sicurezza. Tali lavorazioni erano state interrotte a causa del maltempo. In particolare, era stata realizzata solo una delle torri cui ancorare la fune di sostegno delle cinture di sicurezza. Quando la stessa Aedilia riprese l’attività lavorativa era ragionevole attendersi che avesse corso l’ultimazione dell’attività preparatoria del cantiere ed in particolare l’elevazione della seconda torre di ancoraggio. Invece, senza alcun avviso, inopinatamente, l’azienda in questione ha dato l’avvio all’attività di smontaggio dei pannelli di amianto oggetto del subappalto. In una tale situazione, l’imputato non era in condizione di prevedere alcunché o di fare qualcosa oltre a ciò che in precedenza aveva correttamente fatto in relazione all’attività di cooperazione e coordinamento. La Corte d’appello ha completamente omesso di considerare tale aspetto centrale della vicenda. Essa ha pure trascurato che, essendo i lavori fermi ed essendosi nella fase di allestimento del cantiere, non vi era necessità di svolgere altre riunioni preventive. Si afferma irrazionalmente che la colpa del ricorrente é in re ipsa attesa la ripresa non comunicata dell’attività da parte di Aedilia. Tale valutazione é totalmente illogica, giacché rovescia la valenza di un dato di fatto: essendo il cantiere sospeso nella fase di allestimento, solo la ripresa dei lavori preparatori avrebbe potuto rendere necessarie ulteriori riunioni.
Si prospetta, infine, che l’attività di smontaggio dei pannelli era in toto affidata ad Aedilia, sicché ai sensi del D.Lgs. n. 626, art. 7, non vi era necessità di coordinamento dell’azione di diversi organismi e di diversi lavoratori appartenenti a distinte organizzazioni. Nel caso di specie il cantiere, per il suo carattere altamente specialistico, era segregato; sicché é esclusa la responsabilità dell’appaltante per l’attività dell’appaltatore.
2.2. T. deduce quattro motivi.
2.2.1 Con il primo si prospetta che nel corso del giudizio ha avuto luogo la contestazione di nuovi, distinti profili di colpa afferenti alle condotte di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, lett. c).
Tale contestazione riguarda un fatto nuovo, distinto ed incompatibile rispetto a quello in precedenza contestato. Infatti, mentre in origine si contestava la mancata realizzazione di piano di sicurezza, successivamente é stata contestata la mancata verifica dell’applicazione di tale piano. Tale ontologica incompatibilità delle condotte rende evidente che si tratta di fatto nuovo e che, conseguentemente, la pronunzia é affetta da violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. La giurisprudenza richiamata dalla Corte d’appello per confutare la tesi difensiva é inconferente, giacché nel caso di specie si verifica la dedotta situazione di fattuale incompatibilità delle condotte.
2.2.2 Con il secondo motivo si espone che le pronunzie di merito hanno riconosciuto l’adeguatezza del piano operativo di sicurezza realizzato dall’imputato ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5.
E’ stato pure dimostrato che tale piano é stato recepito dall’impresa presso la quale il lavoratore prestava attività; e che hanno avuto luogo riunioni per discutere della sicurezza.
All’imputato viene mosso l’addebito di non aver tenuto le riunioni con maggiore frequenza. L’altro addebito riguarda la mancata presenza all’avvio delle attività di rimozione delle piastre di amianto.
Tuttavia é emerso pacificamente che furono tenute diverse riunioni per il coordinamento nelle quali si parlò “anche” della sicurezza.
D’altra parte, si lamenta ancora, i giudici di merito hanno dato alla norma di cui al richiamato art. 5 un’estensione eccessiva, atteso che il ruolo del ricorrente non implica la continua presenza nel cantiere, condotta imposta ad altre figure del sistema prevenzionistico; trascurando comunque di esaminare il profilo causale della vicenda. A tale ultimo riguardo si rammenta che nell’ambito della causalità omissiva é valido il criterio condizionalistico. Dunque, tale relazione non é dimostrata quando si afferma che una condotta diligente avrebbe verosimilmente evitato l’evento. Si trascura tra l’altro che, atteso il carattere improvviso della ripresa dei lavori, la presenza nel cantiere non sarebbe stata risolutiva.
2.2.3 Con il terzo motivo si lamenta che, in violazione dell’art. 519 cod. proc. pen., la parte civile ha omesso di estendere la domanda alle nuove contestazioni introdotte nel processo.
2.2.4 Con l’ultimo motivo si prospetta l’intervenuta prescrizione del reato.
2.3 La Bolton Alimentari ha presentato due motivi.
2.3.1 Con il primo si deduce violazione di legge. Si afferma che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che la disciplina di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996 sia sovrapponibile al principio generale di responsabilità di cui all’art. 2049 cod. civ., così trascurando tutte le peculiarità della disciplina specifica in materia di sicurezza dei cantieri, che presenta marcate peculiarità.
Nella disciplina legale si colgono al contrario segni specifici. In particolare emerge l’indipendenza e l’autonomia della prestazione del coordinatore rispetto al committente. L’art. 10 in particolare prevede specifici profili di professionalità che ne sottolineano l’autonomia rispetto al committente, che di tali requisiti difetta.
Tale diversità di ruoli emerge sul piano sanzionatorio, ove si delineano distinti obblighi e separate sfere di responsabilità (artt. 20 e 21). E’ in particolare da escludere che il committente mantenga un obbligo di vigilanza nei confronti del controllore che sia cioé controllore del controllore. Al contrario, la disciplina legale impone al coordinatore di segnalare al committente o al responsabile dei lavori l’inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza, a dimostrazione del rapporto dialettico tra le diverse figure.
2.3.2 Con il secondo motivo si censura la mancata acquisizione di prova decisiva consistente nell’acquisizione del decreto di archiviazione degli atti del procedimento a carico di T. E., legale rappresentante di Bolton, fondata sulla constatata assenza di violazione degli obblighi imposti al committente dal D.Lgs. n. 494, art. 6. La Corte d’appello ha del tutto taciuto al riguardo.
2.4. La parte civile ha presentato una memoria.
3. Il fatto risale al 28 ottobre 2000 sicché, considerata pure la sospensione del processo per quattro mesi ed alcuni giorni, é ampiamente decorso il termine massimo di prescrizione. La sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio per ciò che attiene alle statuizioni penali, non sussistendo le condizioni di evidenza della prova per l’adozione di pronunzia liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., alla luce delle pronunzie di merito e di quanto sarà più ampiamente esposto nel prosieguo. Pertanto la pronunzia deve essere per tale parte annullata senza rinvio.
Quanto alle statuizioni civili, sono fondate le censure di T. e del responsabile civile. E’ invece infondato il gravame di F..
3.1. Le censure esposte pongono in discussione la definizione del ruolo e della sfera di responsabilità delle diverse figure di garanti all’interno delle attività esercitate nei cantieri edili. Si richiede, dunque, un preliminare chiarimento di carattere generale, alla luce del D.Lgs. n. 494 del 1996; con la precisazione che la normativa di settore é stata trasposta in termini coincidenti nel Testo unico per la sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La disciplina é stata parzialmente innovata dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 che, tuttavia, ha mantenuto l’impostazione del sistema prevenzionistico nella materia in questione, pur manifestando la tendenza a limitare e separare le sfere di responsabilità dei diversi soggetti. Le considerazioni che seguono si riferiscono, dunque, alla situazione normativa esistente al momento del fatto.
Il D.Lgs. n. 626 del 1994 contiene il nucleo centrale ed i principi guida della disciplina della sicurezza del lavoro. Tuttavia ad esso si affiancano discipline di settore, che in parte derogano o integrano quel nucleo del sistema. Una delle discipline di settore é costituita dal D.Lgs. n. 494 del 1996 relativo ai cantieri temporanei o mobili. Tale corpo normativo reca disposizioni riferite a figure tradizionali del sistema, come il datore di lavoro delle imprese esecutrici dell’opera (artt. 8, 9 e 20), il dirigente ed il preposto (artt. 8 e 20). Il dato di maggior rilievo é tuttavia costituito dalla individuazione di ulteriori figure di garanti: il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l’esecuzione.
Il committente é definito (art. 2) come il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata. L’individuazione di tale peculiare figura é coerente con la complessiva configurazione del sistema di protezione di cui si parla, che tende a connettere la sfera di responsabilità con il ruolo esercitato da alcune figure che tipicamente intervengono nell’ambito delle attività lavorative.
Normalmente la figura di vertice della sicurezza é costituita dal datore di lavoro che, come é noto, é individuato non solo nel titolare del rapporto di lavoro, ma anche nel soggetto che ha la responsabilità dell’impresa, ed é quindi chiamato a compiere le più importanti scelte di carattere economico, gestionale ed organizzativo e ne porta le connesse responsabilità.
E’ quindi razionale che nel diverso contesto dell’attività cantieristica di cui si parla emerga anche la figura del committente, che é il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta, finanzia l’opera. Tale ruolo giustifica l’attribuzione di una sfera di responsabilità per ciò che riguarda la sicurezza e la conseguente assegnazione del ruolo di garante. La Legge, infatti, gli attribuisce importanti obblighi sia nella fase progettuale che in quella esecutiva, destinati ad interagire e ad integrarsi con quelli delle altre figure di garanti legali.
La normativa, peraltro, prevede ragionevolmente la possibilità che il committente non possa o non voglia gestire in proprio tale ruolo.
E’ quindi possibile che egli designi il responsabile dei lavori che viene definito (art. 2) come il soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione, dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.
L’intreccio tra il richiamato art. 2 e l’art. 6 relativo alla sfera di responsabilità del committente rende chiaro che l’incarico al responsabile dei lavori può assumere diverse configurazioni: può riguardare in tutto o in parte la fase progettuale, quella esecutiva o quella di vigilanza. L’esonero da responsabilità del committente é commisurato alla sfera dell’incarico conferito.
Ne discende in primo luogo che l’incarico in questione, che lo si voglia o meno tratteggiare come una forma di delega, per assumere rilevanza giuridica deve comunque presentare una chiara evidenza formale, di guisa che sia possibile inferire quale sia l’ambito del trasferimento di ruolo e di responsabilità. Naturalmente, il conferimento di tale incarico sostitutivo implica altresì il conferimento dei poteri decisori, gestionali e di spesa occorrenti.
Il D.Lgs. n. 494 coglie due momenti afferenti alle opere di cui si discute: quello progettuale e quello esecutivo. Ciascuno di tali ambiti implica conoscenze tecniche elevate. E’ quindi naturale che il committente, o il responsabile dei lavori in sua vece, si avvalga della cooperazione di soggetti qualificati, che sono espressamente individuati dall’art. 2: si tratta delle figure del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (denominato coordinatore per la progettazione) e del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera (denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori).
Tali figure professionali devono essere dotate di particolari requisiti (art. 10) ed assolvono compiti delicati, come redigere il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo delle informazioni per la prevenzione e la protezione dai rischi (art. 4);
coordinare e controllare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dal datore rilievo di lavoro dell’impresa esecutrice; organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività all’interno del cantiere; infine segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze delle disposizioni di legge riferite ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi (art. 5). La presenza dei due coordinatori di cui si parla é obbligatoria nei cantieri con più imprese di maggiori dimensioni o con rischi più elevati (art. 3).
Il committente o il responsabile dei lavori possono assumere su di sé le funzioni di coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori, purché in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge (art. 3).
La designazione delle indicate figure di coordinatore può esonerare da responsabilità il committente o il responsabile dei lavori, tranne che per ciò che riguarda la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi cui si é già fatto cenno; nonché per ciò che attiene alla vigilanza sul corretto svolgimento dell’attività di coordinamento e controllo circa l’osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (art. 6).
Se ne inferisce che il committente, o il responsabile dei lavori in sua vece, ha un peculiare ruolo in tema di alta vigilanza sulla sicurezza del cantiere, che può essere delegato ai coordinatori per la sicurezza, con le limitazioni che si sono accennate.
Tale impostazione della disciplina rende dunque chiaro che, per ciò che attiene alla sicurezza, il committente si trova in un ruolo critico-dialettico nei confronti del datore di lavoro dell’impresa esecutrice che, naturalmente, é a sua volta portatore di plurimi obblighi in tema di sicurezza.
Ciò giustifica il tenore dell’art. 2, lett. f) che, nel definire la figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, dispone che si tratti di soggetto diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice. E’ infatti naturale che venga esclusa la possibilità che soggetto controllante e soggetto controllato si identifichino. A maggior ragione é da escludere che il sovraordinato ruolo di responsabile dei lavori (cui, come si é prima esposto, può essere assegnato dal committente un ineludibile ruolo di alta vigilanza sulla sicurezza del cantiere), possa essere attribuito al datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Con maggiore precisione, é da escludere che la delega in tema di sicurezza possa essere attribuita dal committente ad un responsabile dei lavori individuato nel datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Una tale eventualità, infatti, riprodurrebbe ad un più alto livello di responsabilità, l’inconcepibile identificazione tra controllore e soggetto controllato per ciò che riguarda la sicurezza del cantiere. La conclusione qui enunciata discende, come si vede, in modo obbligato sia dalla logica dell’intreccio degli enunciati testuali; sia dalla conformazione del sistema di protezione che, come si é accennato, esclude la sovrapposizione, in capo allo stesso soggetto, dei ruoli di controllore e di controllato. Ne discende che pure il coordinatore, designato dal committente, assume l’indicato ruolo critico dialettico nei confronti del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice.
Alle figure cui si é sin qui fatto cenno si aggiungono le figure tradizionali del sistema prevenzionistico e quindi il soggetto che riveste la qualità di datore di lavoro nell’ambito dell’impresa esecutrice delle opere; il dirigente; il preposto. Di particolare rilievo il D.Lgs. n. 494, artt. 8 e 9 che recano disciplina assai dettagliata che, coerentemente con la complessiva configurazione del sistema, attribuisce al datore di lavoro una responsabilità primaria per ciò che attiene agli aspetti operativi dell’attività che si svolge nel cantiere. A tale fine egli redige il piano operativo di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4; documento distinto rispetto al piano di sicurezza e coordinamento di cui si é sopra parlato.
In tale complesso contesto, che vede l’interazione tra diversi soggetti, il D.Lgs. n. 494 presta (prestava) speciale attenzione alle situazioni nelle quali si configura la presenza, nel medesimo cantiere, di più imprese. Esso prevede, in alcuni casi, la presenza già nella fase progettuale, della figura del coordinatore per la progettazione. Analogamente, sempre nel caso di compresenza di più imprese, nella fase esecutiva é prevista la figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Come si é accennato, lo stesso Decreto dettagliatamente definisce agli artt. 4 e 5 i compiti di tali figure, imponendo particolarmente, nella fase esecutiva che qui interessa, obblighi di coordinamento della cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti nel cantiere.
La particolare attenzione al tema della coordinamento dell’azione delle imprese operanti nel cantiere, al fine di fronteggiare i rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva, é altresì rimarcata nel D.Lgs. n. 494, art. 12. Tale disciplina costituisce specificazione di quella generale contenuta nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 che pone l’obbligo di cooperazione e di coordinamento tra i datori di lavoro operanti in caso di contratto di appalto.
In conclusione, il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall’azione congiunta di diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, affinché risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni.
In tale quadro normativo trova razionale giustificazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui, in caso di subappalto, il subappaltante é esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia sicché non possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all’altro rispetto all’altra (da ultimo Cass. 4^, 5 giugno 2008, Rv. 240314). Tale situazione di radicale separazione in effetti, isola, almeno tendenzialmente, le diverse attività e le connesse sfere di responsabilità dei soggetti che ad esse presiedono.
Tali premesse di carattere generale consento di esaminare le specifiche deduzioni difensive.
3.2 Le considerazioni sopra esposte a proposito del ruolo primario del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice consentono di rispondere in modo piano alle censure prospettate dal F..
Correttamente la Corte d’Appello richiama il dovere di coordinamento con la ditta subappaltatrice; e rileva altresì che la fase in cui avvenne l’incidente non era di tipo specialistico ma afferiva alla predisposizione del cantiere e segnatamente delle impalcature, sicché non é ipotizzabile alcun esonero da responsabilità per il mancato controllo del rischio. Tali valutazioni sono aderenti ai principi sopra esposti. Né rileva la sospensione e la successiva ripresa dell’attività della subappaltatrice Aedes evocata dal ricorrente, giacché con tutta evidenza si tratta di contingenza per nulla anormale o atipica. In breve, le opere provvisionali per la sicurezza del cantiere erano comuni a tutte le imprese operanti, sicché era obbligo del garante primario F. assicurarsi che esse fossero accuratamente eseguite prima dell’avvio di qualunque attività lavorativa.
Il gravame deve essere conseguentemente rigettato agli effetti civili. Segue la condanna alla rifusione delle spese di parte civile che appare equo liquidare come in dispositivo.
3.3 Più complessa la disamina della posizione del ricorrente T., responsabile per la sicurezza nella fase esecutiva per conto del committente.
3.3.3 E’ con evidenza priva di pregio la censura inerente alla supposta diversità del fatto, che di certo non si configura quando, come nel caso in esame, venga semplicemente ridefinita la portata dell’addebito colposo, pur sempre afferente alla violazione dei doveri cautelari nascenti dal ruolo di coordinatore per la sicurezza.
3.3.2 Sono invece fondate le censure esposte con il secondo motivo.
Effettivamente, atteso l’indicato ruolo di collaboratore del committente cha caratterizza la figura del coordinatore per la sicurezza, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio discende per un verso dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda al committente; e per l’altro dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 494, più volte evocato art. 5. Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza é “alta” e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto é vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri “tipici”, e di quelle afferenti all’inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato é consentita la immediata sospensione dei lavori. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).
Alla luce di tale lettura della disciplina erra la Corte d’appello quando attribuisce al coordinatore T. un ruolo di vigilanza addirittura superiore rispetto a quello attribuito al datore di lavoro F.. Ed erra pure quando sostanzialmente rifiuta di prendere in esame la deduzione inerente al ruolo eziologico della prospettata omissione di controllo. La Corte territoriale confonde la colpa con la cosiddetta causalità della colpa, cioé con la idoneità della stessa colpa ad evitare l’evento illecito. Nel caso in esame si é in presenza di colpa per omissione sicché la relazione causale si articola, sul piano controfattuale, nella dimostrata evitabilità dell’evento per effetto della condotta diligente. In concreto é emerso che la lavorazione irregolare aveva avuto inizio poco prima dell’incidente, sicché era del tutto doveroso ed appropriato chiedere se l’osservanza della formalizzata procedura di contestazione prima indicata avrebbe consentito di interrompere per tempo le condotte pericolose sfociate nell’evento.
Ma é di certo ancor prima, sul piano dell’individuazione di una specifica, tipica condotta colposa che le pronunzie di merito, pur lette in modo integrato, risultano inappaganti: esse non riescono a cogliere una condotta rimproverabile alla stregua dei principi sopra esposti. La prima sentenza si caratterizza per una puntuale, diffusa analisi di tutti i dettagli del caso di cui ci si occupa. Orbene, alla stregua dei fatti accertati nella sede di merito non vengono con certezza dimostrate condotte costituenti violazione del peculiare dovere di coordinamento e vigilanza imposto al coordinatore per la sicurezza. E’ emerso, infatti, che sebbene non formalizzate, ebbero luogo diverse riunioni (pare con cadenza settimanale) per il coordinamento delle lavorazioni e della loro concatenazione, e che esse riguardavano “anche” gli aspetti della sicurezza. Appare, dunque, difficile argomentare e ritenere che una maggiore frequenza delle riunioni di coordinamento costituisse nelle condizioni date un adempimento doveroso, la cui violazione possa radicare la colpa nel quadro della peculiare funzione, già più volte indicata, che il sistema prevenzionistico in esame impone al coordinatore.
Ancora più censurabile é la prospettazione in ordine alla violazione del dovere di vigilanza. Si da per scontato che il T. si recasse con una certa frequenza nel cantiere e che egli vi si stesse recando proprio nella mattina in cui avvenne la caduta del lavoratore. Tale condotta appare conforme al modello di vigilanza “alta” più volte evocata e distinta dalla vigilanza operativa demandata all’appaltatore.
La statuizione civile deve essere conseguentemente annullata senza rinvio essendo stata esaurita ogni possibile indagine fattuale; e non essendovi spazio per diverse valutazioni alla luce dei principi di diritto enunciati.
3.4. Le valutazioni in ordine al coordinatore si riverberano su quelle che riguardano il committente, citato in giudizio quale responsabile civile. Anche qui la Corte di merito erra quando chiama in causa l’art. 2049 cod. civ.. Il ruolo del committente nell’ambito cantieristico qui esaminato é oggetto di una definita disciplina di settore, che dedica un articolo (art. 6) alla definizione della sua sfera di responsabilità. Attesa la specialità di tale normativa e considerato che essa governa compiutamente la materia, non vi é spazio per l’innesto di altri frammenti di disciplina legale che risulterebbero, oltretutto, incoerenti ed addirittura contraddittori rispetto al sistema. Il D.Lgs. n. 464, art. 6, come si é visto, esonera il committente da responsabilità limitatamente all’ambito delegato al responsabile dei lavori. E’ parimenti esonerato da responsabilità nel caso di nomina del coordinatore per l’esecuzione, tranne che per ciò che riguarda la “verifica dell’adempimento degli obblighi” gravanti sul coordinatore in materia di coordinamento e controllo sul piano di sicurezza ai sensi del precedente art. 5, comma 1, lett. a); materia nella quale, come si é visto nell’esaminare la posizione del T., non si evidenzia la violazione di norme cautelari. La pronunzia, dunque, deve essere annullata senza rinvio pure per tale parte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio ai fini penali la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la medesima sentenza ai fini civili nei confronti dell’imputato T. e del responsabile civile Bolton alimentari s.p.a.. Rigetta nel resto il ricorso di F. che condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile e liquida le stesse in Euro 2.500 oltre accessori come per legge.
Roma, 20.11.2009. Depositato in Cancelleria il 1411.2010