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Cass. pen. sez. IV, 26 maggio 2009, n. 32193

Cass. pen.  sez. IV, 26 maggio 2009, n. 32193

La sentenza si segnala in particolare per i seguenti enunciati:

… secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte “l’obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l’espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio” (Sez. 4^, n. 18683 del 27/02/2004 Ud. - dep. 22/04/2004 - Rv. 228361; conf. Sez. 3^, n. 26122 del 12/04/2005 Ud. - dep. 15/07/2005 - Rv. 231955)

“…le norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire la insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla di lui disattenzione ma anche in riferimento a quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro é sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso” (Sez. 4^, n. 16380 del 03/10/1990 Ud. - dep. 10/12/1990 - imp. Mandala, Rv. 185986);…

… Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l’imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro ...” (Cass. 4^ 3 marzo 1995, Grassi)…

(OMISSIS)

FATTO

Z.G. e C.E. venivano tratti a giudizio, per rispondere, per la parte che in questa sede rileva, del reato di cui all’art. 589 c.p., perché, entrambi in qualità di legali rappresentanti della ditta Tecnicentro s.n.c., cui competeva la direzione tecnica del cantiere per le opere di coibentazione, avevano adibito il lavoratore dipendente della ditta stessa, E.M., all’effettuazione di lavori di impermeabilizzazione del tetto di un capannone ad un’altezza di m. 6,6 da terra, cagionando allo stesso - il quale, privo di cintura di sicurezza, era caduto al suolo attraverso un’apertura presente nel solaio non convenientemente protetta - lesioni personali di tale gravità che ne avevano determinato il decesso; commettendo il fatto per colpa generica, nonché per violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68 (infortunio verificatosi il (OMISSIS), decesso avvenuto il (OMISSIS)).

Giudicato separatamente il C. (nei cui confronti il procedimento veniva definito con l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), all’esito del dibattimento il Tribunale di Forlì - Sez. Dist. Di Cesena - condannava lo Z. alla pena di mesi sette di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche valutate equivalenti all’aggravante contestata.

A seguito di gravame ritualmente proposto nell’interesse dello Z., la Corte d’Appello di Bologna confermava l’impugnata decisione, dando conto del proprio convincimento, quanto alla ritenuta colpevolezza dell’imputato, con argomentazioni che possono così riassumersi: A) lo Z. aveva redatto e sottoscritto il piano operativo di sicurezza, qualificandosi “responsabile del cantiere e responsabile della sicurezza”; B) la prova della mancata predisposizione di adeguati ripari era “in re ipsa”, posto che il lavoratore era precipitato al suolo cadendo proprio attraverso un’apertura presente sul tetto; C) quanto alle cinture di sicurezza, quelle trovate sul posto erano risultate prive di “bretelle”; D) la imposizione al dipendente di indossare la cintura e di non liberarsene se non al termine dell’attività lavorativa rischiosa, avrebbe determinato la impossibilità per il lavoratore di precipitare a terra e di riportare le lesioni mortali; E) lo Z., socio e legale rappresentante della ditta, non aveva delegato ad alcun soggetto, tecnicamente capace, gli obblighi di sicurezza, ma anzi si era espressamente qualificato responsabile del cantiere e della sicurezza.

Ricorre per Cassazione lo Z. svolgendo argomentazioni sotto il profilo del vizio motivazionale relativamente alla ritenuta colpevolezza, sostanzialmente reiterando le tesi già sottoposte al vaglio del giudice dell’appello, e da questi disattese con il percorso argomentativo sopra sinteticamente ricordato; evidenzia il ricorrente che: a) la Tecnocentro era una società di persone, con soli due soci - esso Z. ed il C. - ed il cantiere era stato gestito sempre ed esclusivamente dal C., peraltro anche legale rappresentante dell’impresa; b) l’apertura sul tetto era stata praticata da altri, lo stesso giorno del fatto, ed il responsabile del cantiere era l’ing. G. “inspiegabilmente prosciolto in istruttoria”; c) dalle fotografie acquisite i giudici del merito avrebbero potuto agevolmente rilevare la presenza “in loco” di funi di acciaio fissate fra due lucernari attigui, evidentemente destinate all’ancoraggio delle cinture di sicurezza.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze, che, attraverso considerazioni già compiutamente vagliate dal giudice dell’appello, e pur se dedotte sotto gli asseriti profili del vizio motivazionale, tendono ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento é riservato in via esclusiva al giudice di merito” (Sez. Un. N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944).

Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi puntuali contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte relativa allo “svolgimento del processo”) e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l’infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell’infortunio, posizione di garanzia dello Z., disposizioni di legge violate) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell’imputato.

Per completezza argomentativa si impongono talune ulteriori precisazioni in relazione alle questioni sollevate dal ricorrente.

Quanto alla posizione di garanzia, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte “l’obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l’espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio” (Sez. 4^, n. 18683 del 27/02/2004 Ud. - dep. 22/04/2004 - Rv. 228361; conf. Sez. 3^, n. 26122 del 12/04/2005 Ud. - dep. 15/07/2005 - Rv. 231955): non risulta che nella concreta fattispecie fosse stata rilasciata delega a persona dotata di competenza nel settore della sicurezza; anzi, era stato proprio lo Z., qualificandosi come “responsabile del cantiere e responsabile della sicurezza”, a predisporre e sottoscrivere il piano di sicurezza.

Per quel che riguarda l’uso delle cinture di sicurezza, é sufficiente un accenno alla giurisprudenza di legittimità, circa gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro in relazione all’uso, da parte del lavoratori, degli strumenti previsti dalla legge per la prevenzione degli infortuni: “le norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire la insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla di lui disattenzione ma anche in riferimento a quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro é sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso” (Sez. 4^, n. 16380 del 03/10/1990 Ud. - dep. 10/12/1990 - imp. Mandala, Rv. 185986); “in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la sicurezza del lavoro, é molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l’imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro ...” (Cass. 4^ 3 marzo 1995, Grassi). In materia ebbero modo di intervenire anche le Sezioni Unite di questa Corte enunciando il seguente principio: “al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ex art. 4 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non é sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma é necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza” (Cass. SU 21 maggio 1988, Iori; conforme Cass. 4^ 25.9.1995, Morganti, secondo cui le norme antinfortunistiche impongono al datore di lavoro una continua sorveglianza dei lavoratori allo scopo di prevenire gli infortuni e di evitare che si verifichino imprudenze da parte dei lavoratori dipendenti).

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 26.5. 2009. Deposito 6.8. 2009