LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MICHELIN ITALIANA - S.A.M.I. S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante Presidente e Amministratore delegato Dott. J.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 58, presso lo studio dell'avvocato PETRINI MARCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FANELLI VINCENZO giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di livello generale Dott. P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio dell'avvocato ROSSI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TARANTINO CRISTOFARO giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1236/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO - SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 18/7/2008, depositata il 17/09/2008, R.G.N. 71/2007 + 492/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l'Avvocato MARCO PETRINI;
udito l'Avvocato RITA RASPANTI (per delega dell'Avv. ANDREA ROSSI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto.
(Torna su) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 settembre 2008 la Corte di appello di Torino rigettava il gravame interposto dalla s.p.a. Michelin Italiana S.A.M.I. avverso la sentenza del Tribunale che l'aveva condannata a rimborsare all'INAIL, attore in regresso, Euro 26.236,29 corrisposti per l'infortunio sul lavoro occorso a P.L., dipendente SIMI, sulle seguenti considerazioni:
1) questi, mentre effettuava lavori di manutenzione nel reparto di vulcanizzazione all'interno dello stabilimento Michelin di (OMISSIS), era stato colpito alla schiena dal coperchio di una pressa, che gli fratturava le vertebre;
2) la caduta di pressione dei fluidi del circuito idraulico e la non accensione della spia luminosa sul quadro di comando della pressa - che segnala il pericolo allorchè difetti l'aggancio automatico del coperchio - secondo gli accertamenti effettuati dall'INAIL, erano stati causati dall'interruzione dell'energia elettrica;
3) la disattivazione della corrente era avvenuta anticipatamente rispetto al previsto - alle 12 - 12,30 anzichè alle 14 - ed era risultato dall'istruttoria svolta che la relativa comunicazione, effettuata tramite interfono alle imprese esterne dalla Michelin, non era stata chiaramente percepita dagli operai che effettuavano la manutenzione in prossimità delle presse, che peraltro non essendo suoi dipendenti non erano abituati a questo tipo di comunicazione, nè la Michelin si era assicurata che essi l'avessero ben compresa e di conseguenza avessero attuato le procedure alternative di sicurezza per l'ipotesi che il coperchio delle presse fosse stato non correttamente fissato automaticamente, apponendo le c.d. candele per scongiurare il pericolo del suo abbassamento repentino;
4) l'omessa adozione di cautele da parte del P. nell'approssimarsi e appoggiarsi alla pressa comportava la sua corresponsabilità al 50% nella determinazione dell'infortunio;
5) la somma corrispostagli dall'Inail in sostituzione del datore di lavoro e per il cui rimborso l'Istituto ha agito a norma del D.p.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 sulla base della relazione medica, è assistita da una presunzione di legittimità perchè proveniente da un ente pubblico, mentre la contestazione era generica.
Ricorre per cassazione la s.p.a. Michelin Italiana S.A.M.I., cui resiste l'INAIL. Le parti hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il rilievo dell'Inail di inammissibilità del ricorso per carenza di ius postulandi del difensore domiciliatario e destinatario dell'atto, avv. Nicola Casuccio, avendo cessato il 31 luglio 2008 il rapporto di servizio con l'Istituto ed essendo stato cancellato il 15 settembre 2008 dall'elenco speciale dell'albo degli avvocati di Torino a norma del R.D. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, va respinto.
Infatti poichè il ricorso è stato notificato il 6 aprile 2009 a mani di dipendente dell'Avvocatura Regionale dell'Inail incaricato del ritiro atti, l'indicazione dell'avv. Casuccio quale precedente difensore non ha alcun rilievo in sè, ma costituisce soltanto elemento individuativo delle cause che egli trattava e da assegnare al collega del medesimo ufficio legale a quegli subentrato e perciò, esclusa l'inesistenza della notifica, la costituzione in giudizio dell'INAIL ne ha sanato ex tunc qualsiasi vizio (Cass. 58 e 9543/2010).
2.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: "Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)" che così sintetizza: "Circa la natura di concausa del sinistro da attribuirsi secondo la Corte di appello alla interruzione della erogazione di energia elettrica, nonchè alla asserita insufficienza della informazione fornita ai lavoratori sull'anticipazione dell'orario di essa da parte di s.p.a. Michelin Italiana, la motivazione della pronuncia impugnata è insufficiente in quanto priva di esplicitazione dei passaggi logico-dinamici che hanno condotto la Corte di appello: ad affermare in termini assoluti che l'infortunio non si sarebbe verificato in assenza della interruzione di corrente (riferendosi all'interruzione programmata dal fornitore) senza considerare che l'assenza di corrente è un' anomalia sempre possibile; una volta individuata nella interruzione della corrente una concausa del sinistro ad attribuire rilevanza causale alla asserita insufficienza dell'informazione su di essa fornita da Michelin Italiana s.p.a. sebbene risulti pacificamente accertato che le misure di sicurezza da essa predisposte erano comunque già perfettamente idonee a scongiurare le possibili conseguenze dell'assenza (per qualsivoglia causa) di energia elettrica sul ciclo delle presse e che la competenza ad adottare tali misure sicurezza era stata contrattualmente trasferita alle imprese esterne incaricate della manutenzione, con la conseguenza che l'informativa sull'orario previsto per l'interruzione di corrente configurava un' ulteriore misura precauzionale non necessaria; sotto altro punto di vista, ad attribuire rilevanza concausale alla asserita insufficienza di informazione fornita da s.p.a. Michelin Italiana sull'anticipazione dell'orario della prevista interruzione di corrente senza spiegare per quale ragione si dovrebbe ritenere che una informativa fornita con strumenti diversi o più mirata avrebbe evitato il danno; e comunque ad individuare nella interruzione di corrente nonchè nella asserita insufficienza dell'informazione fornita in merito all'anticipazione valenza di concausa del sinistro senza valutare l'assoluta anomalia della condotta del P. (il quale pacificamente omise di adottare tutte le prescritte misure di sicurezza pur ben conoscendole e sapendo che era sua competenza metterle in atto) i cui caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute alla luce della costante giurisprudenza della adita Suprema Corte avrebbero, se correttamente considerati, portato a configurare tale condotta quale causa esclusiva dell'evento". Il motivo è infondato.
La Corte di merito ha correttamente applicato gli art. 2087 cod. civ. - espressione del principio di neminem laedere per l'imprenditore - e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - che disciplina l'affidamento di lavori in appalto "all'interno dell'azienda", come nella fattispecie a norma dei quali è obbligo del committente, nella cui disponibilità e controllo permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la salute dei prestatori di lavoro, ancorchè dipendenti dall'impresa appaltatrice, non limitandosi ad informarla adeguatamente, ma informando altresì i singoli lavoratori, predisponendo i mezzi idonei al raggiungimento dello scopo per tutti e per ciascuno di essi, e cooperando con l'appaltatrice per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro, sia all'attività appaltata, in particolare nel caso in cui i macchinari potrebbero divenire causa di grave pericolo, particolarmente elevato nella fattispecie sia perchè la manutenzione dell'impianto di vulcanizzazione della Michelin Italiana comportava operazioni e verifiche nella zona di movimento del coperchio delle presse che, se non agganciato automaticamente, poteva rovinare addosso ai lavoratori in caso di riduzione della pressione del circuito idraulico, conseguenza inevitabile se l'energia elettrica si interrompe, sia perchè era stato anticipato l'orario dell'interruzione dell'energia elettrica, comunicato dall'Enel alla società utente Michelin. Perciò questa aveva l'obbligo di allertare i lavoratori dell'impresa di appalto alla massima attenzione nell'osservare tutte le cautele aggiuntive per la sicurezza della loro incolumità - come ad esempio puntellare e bloccare il coperchio della pressa con le candele, non essendo funzionante, a causa dell'interruzione dell'energia elettrica, la spia luminosa di non perfetto aggancio automatico - ed assicurarsi che i lavoratori le avessero in concreto adottate.
Non avendo fornito nessuna prova al riguardo, correttamente la Corte di merito ha ritenuto la società Michelin corresponsabile dell'infortunio, non valendo ad interrompere il nesso causale con la condotta del committente obbligato per le ragioni suesposte, le omissioni di cautele dei lavoratori e di cui si è costituita garante nella vigilanza l'appaltatore, non essendo imprevedibile una dimenticanza degli stessi, nell'adottare le cautele alternative, nè configurando perciò comportamento anomalo.
2.- Con il secondo motivo deduce: "Contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)" che così sintetizza:" Circa la natura di concausa del sinistro da attribuirsi secondo la Corte di appello alla interruzione della erogazione di energia elettrica nonchè alla asserita insufficienza della informazione fornita ai lavoratori sull'anticipazione dell'orario di essa da parte di s.p.a. Michelin Italiana, la motivazione della pronuncia impugnata è contraddittoria laddove, da una parte, afferma che le misure di sicurezza che erano state predisposte da s.p.a. Michelin Italiana, e che era competenza e onere degli incaricati delle imprese appaltatrici adottare, erano sufficienti e perfettamente idonee ad evitare il prodursi del sinistro e a scongiurare le possibili conseguenze negative dell'assenza di corrente (non si sarebbe verificato il sinistro se i dipendenti della ditta esterna avessero provveduto alla messa in sicurezza dell'impianto, e quindi, ad agganciare correttamente il coperchio della pressa Q4); dall'altra parte attribuisce rilevanza causale concorrente all'asserita omissione o inadeguatezza di un'ulteriore cautela (l'informazione ai lavoratori circa l'orario previsto per l'interruzione) che alla luce di quanto dalla stessa Corte messo in evidenza, risultava non necessario".
2.1- Con il terzo motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. (art. 360 c.p.c., n. 3)" e conclude con il seguente quesito di diritto: "Se nel giudizio di rilevanza causale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. e 1227 c.c. alla condotta anomala ed abnorme rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute tenuta dal danneggiato, dipendente di impresa appaltatrice incaricata della manutenzione che nell'effettuare un intervento abbia del tutto omesso di adottare tutte le precauzioni di sicurezza predisposte dalla committente, che era sua competenza ed onere mettere in atto e che sarebbero valse con certezza ad evitare l'infortunio, debba essere riconosciuta efficienza causale esclusiva ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegandoli al rango di mere occasioni, ovvero se in tale situazione posa - come ritenuto dalla sentenza impugnata - comunque attribuirsi rilevanza causale concorrente alla condotta della committente che, pur avendo predisposto cautele perfettamente idonee se adottate, ad evitare il danno, non abbia adottato anche un' ulteriore precauzione necessaria".
I motivi, congiunti, per la parte in cui non reiterano le censure su esaminate, sono infondati.
Ed infatti con motivazione logica ed immune da vizio alcuno la Corte di merito ha correttamente applicato il principio dell'equivalenza delle cause secondo cui va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento con valutazione ex ante verosimile - nella specie non percezione della comunicazione dell'anticipazione dell'interruzione dell'energia elettrica e del conseguente elevato pericolo, qualora il coperchio non fosse agganciato automaticamente, evenienza che la spia rossa non poteva segnalare mancando la corrente, della caduta del coperchio privo del meccanismo di sicurezza di blocco automatico - e senza che la colpa del lavoratore P. infortunatosi, concretizzatasi nell'imprudenza o nell'inosservanza delle regole tecniche per l'espletamento dell'attività - nella specie fermo del coperchio mediante candele - elimini quella dell'imprenditore - committente per la mancata adozione di ogni cautela necessaria ad impedire l'evento infortunistico, ovvero per l'omessa vigilanza assidua ed effettiva affinchè le misure di sicurezza siano effettivamente adottate dal lavoratore, in adempimento del succitato obbligo di sicurezza - art. 2087 cod. civ. -che non limita gli obblighi - anche del committente imprenditore - all'osservanza della disciplina normativa antinfortunistica, essendo egli tenuto (con i suoi preposti) a far osservare ai lavoratori sia le norme specifiche emanate per la prevenzione degli incidenti, sia quelle generiche dettate dalla comune prudenza. Ne consegue che la responsabilità per la violazione dell'obbligo di proteggere l'incolumità dei singoli lavoratori mediante il controllo dell'osservanza da parte di costoro delle norme di sicurezza e dell'adozione delle cautele necessarie del caso, dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, è esclusa solo nel caso del cosiddetto rischio elettivo, generato da un'attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso, diversamente potendo il comportamento colposo del lavoratore assumere soltanto efficacia di concausa o di mera occasione dell'iter produttivo.
A questi principi si è attenuta la Corte di merito e perciò le censure vanno respinte.
4.- Con il quarto motivo deduce: "Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)", che così sintetizza: "Il giudizio formulato nella sentenza impugnata circa l'insufficiente udibilità nello stabilimento della comunicazione a mezzo interfono, strumento utilizzato dalla ricorrente per informare i manutentori presenti dell'anticipazione dell'orario previsto per l'interruzione dell'evento infortunistico della erogazione di energia elettrica programmata dal fornitore, determinante al fine della valutazione di inadeguatezza dell'informativa fornita sulla base del quale si basa l'addebito di colpa formulato nei confronti della ricorrente, non è sorretto da sufficiente e logica motivazione, posto che: la Corte afferma ma non spiega in modo corretto e sufficiente su quali basi ritenga che le testimonianze assunte dimostrerebbero che l'informativa fornita a mezzo interfono non fosse adeguatamente udibile all'interno del reparto; inoltre la Corte appoggia la propria valutazione sulla pretesa e fallace massima di esperienza secondo cui per correttamente percepire un annuncio a mezzo interfono occorrerebbe dimestichezza, senza peraltro indicare sulla base di quali fatti ed argomenti si dovrebbe ritenere che i dipendenti delle imprese esterne appaltatrici della manutenzione non avessero sufficiente familiarità con tale tipo di comunicazioni; infine la Corte laddove adduce a sostegno della propria valutazione la considerazione secondo cui sarebbe notorio che le comunicazioni con altoparlante giungono talvolta in maniera confusa, esprime una mera congettura del tutto inidonea a supportare l'affermazione della non sufficiente udibilità della comunicazione nel caso di cui trattasi".
La censura, per la parte in cui non si risolve in un'inammissibile richiesta di una diversa valutazione di merito, è infondata essendo sufficiente a configurare la responsabilità del committente, come suesposto, non aver acquisito la ragionevole certezza che il lavoratore abbia avuto la possibilità di essere tempestivamente avvertito delle ragioni del pericolo, le abbia ben comprese, ed abbia adottato i mezzi per evitarlo, assicurandosene con la dovuta vigilanza.
5.- Con il quinto motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1916, 2043, 2056, 1223, e 1226 c.c." e conclude con il seguente quesito di diritto:" Se, nell'azione che l'INAIL proponga in surroga dell'infortunato- indennizzato nei confronti del terzo responsabile ai sensi dell'art. 1916 c.c. il giudice possa ritenere provata l'esistenza e l'entità del danno sulla base della sola documentazione relativa all'erogazione dell'indennizzo da parte dell'istituto, come ritenuto dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata, ovvero se in tale giudizio occorra un autonomo accertamento del danno civilistico ai sensi degli artt. 2043, 2056 e 1223 c.c., e gravi ai sensi del combinato disposto di tali norme, sull'assicuratore sociale, che in forza della surroga viene a trovarsi nella medesima posizione giuridica, sostanziale e processuale, del danneggiato, l'onere di provare in concreto l'esistenza e l'entità del danno da questi subito, e non risultando sufficiente a tali fini la produzione della documentazione INAIL relativa all'erogazione dell'indennizzo". Il motivo è infondato.
Emerge dalla narrativa che la sentenza impugnata ha ravvisato l'esercizio dell'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del committente a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 avendo accertato, tramite relazione ispettiva, che l'evento dannoso è causalmente ricollegabile a colpa del committente per essersi riservato, nel proprio ambiente di lavoro rimasto nella sua sfera di disponibilità e controllo, il potere della diffusione delle informazioni relative all'esecuzione del lavoro incidenti sulle misure da adottare in concreto, e conseguentemente ha applicato il principio secondo cui in tema di prova della congruità dell'indennità corrisposta dall'INAIL al lavoratore nei giudizio di regresso, poichè l'Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento. Quindi, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede (Cass. 11617/2010). Pertanto la censura è da respingere. Concludendo il ricorso va respinto.
6.- La soccombenza comporta la condanna alle spese poichè il controricorso dell'Inail, proposto da difensore munito di ius postulandi stante il conferimento della procura dal dirigente con incarico di livello generale che a norma del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f) ha il potere di promuovere e resistere alle liti (Cass. 6460/2009), è stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 12 maggio 2009 come dal medesimo attestato, e perciè è tempestivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011