LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.C., elettivamente in Roma, Via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell'Avv. Sante Giuseppe Assennato, rappresentata e difesa dall'Avv. Albarello Giorgio del foro di Bolzano come da procura in calce ala ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL),
in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Dott. V.P., Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144, presso gli Avv. La Peccerella Luigi ed Emilia Favata, che lo rappresentano e difendono per procura speciale a rogito notaio Carlo Federico Tuccari di Roma in data 19 settembre 2006 rep. n. 71652;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 28/06 della Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano del 3.05.2006/11.05.2006 nella causa iscritta al n. 103 del R.G. anno 2005;
Udita la relazione della causa svolta n ella pubblica udienza del 17.03.2010 dal Cons. Dr. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Luigi La Peccerella per l'INAIL;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 5.07.2003, B.C. conveniva in giudizio l'INAIL - Sede di (OMISSIS) per sentir dichiarare il riconoscimento della malattia professionale causata dallo svolgimento di attività lavorativa, con condanna dell'istituto d i una rendita per inabilità nella misura del 25% o diversa percentuale di giustizia, oltre accessori.
All'esito dell'istruttoria, ed in particolare di consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale di Bolzano con sentenza n. 252 del 2005 rigettava la domanda, osservando che la malattia alla spalla destra - manifestatasi dall'aprile 1999 e da valutarsi con il sistema (cd. formula Gabrielli) previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74 - non raggiungeva il minimo indennizzabile; escludendo l'origine professionale della lombosciatalgia derivante da ernia discale, protrusione discale ed insufficienza venosa.
Tale decisione, a seguito di appello della B., è stata confermata dalla Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano con sentenza n. 28 del 2006.
La Corte territoriale ha osservato che correttamente era stata applicata la cd. formula Gabrielli, per essere stata denunciata la spalla destra, manifestatasi dall'aprile 1999, e alla sindrome cd. di De Quervain al polso destro manifestatasi dal dicembre 2001. Denuncia anche vizio di motivazione circa un punto decisivo malattia alla spalla destra nell'aprile 1999, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, sicchè la denuncia del luglio 2000 non avrebbe potuto essere considerata come nuova.
Con riguardo all'esclusione della lombosciatalgia ed altro il giudice di appello ha richiamato le risultanze peritali del primo giudizio.
La B. ricorre per cassazione articolato su due motivi.
L'INAIL resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso la B. sostiene che i giudici di appello non hanno fatto corretta applicazione del richiamato D.P.R. n. 124 del 1965, artt. 74 e 79 e del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 in relazione alla malattia relativa alla della controversia.
Secondo la ricorrente i giudici di merito, ove avessero tenuto nella dovuta considerazione le richiamate disposizioni, avrebbero dovuto riconoscere l'esistenza di una unica patologia e procedere alla sommatoria delle due inabilità (la prima - relativa alla spalla destra del 6% e la seconda - relativa alla sindrome di "De Quervain" al polso destro - del 5%), non potendo più trovare applicazione la cd. formula Gabrielli di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 74 e 79 ma unicamente la nuova disciplina prevista dal D.Lgs. n. 38 del 2000.
Il motivo è infondato.
Invero il giudice di appello, con riguardo alla richiesta di cumulo dei postumi delle anzidette malattie, ha fatto corretta applicazione delle richiamate disposizioni normative, avendo accertato che tali postumi si riferivano a due diversi periodi e quindi, ricadevano sotto diversi regimi: quelli del 1999 dovevano essere ricondotti sotto la disciplina del D.P.R. n. 1124 del 1965 (artt. 74 e 79) e quelli del 2001 sotto la nuova disciplina del D.Lgs. n. 38 del 2000 (art. 13).
In questo senso del resto si è pronunciata questa Corte, affermando che in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, ove alcuni infortuni o malattie si siano verificati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000 ed altri si siano verificati successivamente, ai sensi dell'art. 13, n. 6 prima parte, di detto decreto, i postumi relativi non si cumulano ai fini della liquidazione di un'unica prestazione previdenziale, restando del tutto autonomi e separati i due regimi di tutela precedente e successivo alle nuove disposizioni. La conseguenza di tale affermazione è che il regime del D.P.R. n. 1124 del 1965 continua a coesistere con quello successivo e a governare gli eventi di sua competenza fino allo scadere dei relativi termini revisionali (Cass. n . 12613 del 2008; Cass. n. 21452 del 2007).
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta ancora violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 74 e 79 del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 nonchè vizio di motivazione.
La censura si appunta in particolare sulle diverse espressioni riguardanti la formulazione dell'inabilità, riferendosi il D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 74 e 79 alla "attitudine al lavoro normale" e il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 n. 6 alla "integrità psicofisica", norma quest'ultima che comporterebbe un grado di inabilità superiore rispetto ai parametri della precedente disciplina. Tale censura può ritenersi assorbita per effetto delle considerazioni svolte in relazione al primo motivo, tanto più che la quaestio iuris non risulta sollevata in precedenza, come si evince dall'impugnata sentenza di appello.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Nessun statuizione va emessa sulle spese, trovando applicazione al caso di specie l'art. 152 disp. att. c.p.c., nella disciplina previgente al D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (convertito nella L. n. 326 del 2003), il quale ha introdotto limiti di reddito non inferiori ad una certa soglia ai fini dell'esonero dalle spese stesse.
11 nuovo regime sulle spese riguarda, ratione temporis, i ricorsi introduttivi della fase di primo grado successivi al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003), laddove il ricorso introduttivo concernente la vertenza in esame risulta depositato il 5 luglio 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010