LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO DOSSI 45, presso lo studio dell'avvocato PICCININNO SILVANO, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato PAPALEONI MARCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SYNDIAL S.P.A. - ATTIVITA' DIVERSIFICATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato ABATI MANLIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 1478/2008 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/10/2008 r.g.n. 86/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l'Avvocato PICCININNO SILVANO;
udito l'Avvocato ABATI MANLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Syndial impugnava la sentenza del Tribunale di Pisa che l'aveva condannata a pagare Euro 83.667,16, oltre rivalutazione ed interessi dal 20 febbraio 1979, all'ex dipendente Samatec (cui essa era succeduta) S.P., quale risarcimento ex art. 2087 c.c. per ipoacusia professionale, accertata tramite due c.t.u. medico legali, senza tuttavia avere costui ottenuto le prestazioni previdenziali dall'I.n.a.i.l., in quanto una prima controversia (intrapresa nel 1980) si era conclusa con la reiezione della domanda ed una seconda (introdotta nel 1988) con l'affermazione della prescrizione del diritto vantato dal lavoratore. La società censurava la pronuncia del primo giudice per avere respinto l'eccezione di cosa giudicata inerente le menzionate pronunce;
lamentava l'illegittimità della sentenza motivata esclusivamente sulle risultanze delle consulenze svolte in corso di causa o espletate nei precedenti giudizi; ribadiva la non riconducibilità della lamentata patologia all'attività lavorativa svolta nello stabilimento Samatec di (OMISSIS) e negava la responsabilità dell'azienda per le asserite mancate cautele adottate rispetto ai macchinari rumorosi ivi allocati; reiterava l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento e contestava come eccessiva la quantificazione operata dal primo giudice da cui in ogni caso assumeva la necessità di detrarre quanto sarebbe stato erogato dall'I.n.a.i.l.
S.P. resisteva al gravame, eccependo la novità dei profili dell'appello concernenti l'assenza del nesso causale e la prescrizione decennale del diritto vantato, atteso che in prime cure era stata eccepita esclusivamente la prescrizione quinquennale, richiamando le c.t.u. e le deposizioni testimoniali escusse per affermare la fondatezza della sua pretesa e ribadendo l'assenza delle cautele necessarie ad evitare la notevole rumorosità dei locali ove aveva lavorato.
Con sentenza depositata il 28 ottobre 2008, la Corte d'appello di Firenze accoglieva il gravame e respingeva la domanda del S..
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione quest'ultimo, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria. Resiste la società Syndial con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, cui resisteva il S..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2087 c.c., per avere la corte territoriale respinto la domanda ritenendo gravare sul lavoratore la prova delle deficienze strutturali od organizzative dell'impresa che hanno quanto meno concorso a causare la malattia professionale, lamentando che in tal caso il lavoratore è tenuto a provare solo lo svolgimento dell'attività lavorativa, la sussistenza del danno ed il nesso causale tra la prima e la seconda, mentre grava sul datore di lavoro la prova di aver adempiuto all'obbligo di sicurezza apprestando le misure atte ad evitare il danno. In tali considerazioni veniva contenuto il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..
2. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine all'adempimento dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c..
Lamentava al riguardo di aver comunque fornito la prova della natura lavorativa della patologia denunciata (ipoacusia da rumore), come emergeva dalle prove testimoniali.
3. - Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla prova sulla lesività dell'ambiente di lavoro, stante l'insanabile contraddittorietà tra l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il limite di 80-85 decibel sono considerati dal legislatore (D.Lgs. n. 277 del 1991) quale soglia di attenzione, mentre l'esposizione per molti anni a rumorosità dell'ambiente lavorativo pari ad 85-90 decibel (così la sentenza impugnata) dovrebbe ritenersi innocua.
4. - I motivi, stante la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati e risultano infondati.
Osserva infatti la Corte che se è pur vero che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. deve configurarsi responsabilità contrattuale, con la conseguenza che al lavoratore è sufficiente allegare l'adibizione a mansioni dannose, provare il danno ed il nesso causale, mentre grava sul datore di lavoro la prova di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (ex plurimis, Cass. 26 giugno 2009 n. 15078; Cass. 13 agosto 2008 n. 21590; Cass. 23 aprile 2008 n. 10529; Cass. 19 luglio 2007 n. 16003), è altrettanto vero che nella specie la corte territoriale ha incontestatamente accertato che la patologia dedotta dal S. non era tra quelle tabellate dal D.P.R. n. 1124 del 1965, con la conseguenza che per essa non poteva valere la presunzione del nesso causale tra il danno e l'attività lavorativa svolta.
Sotto questo profilo la corte territoriale ha accertato che, non configurando l'art. 2087 c.c. un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 3 novembre 2008 n. n. 26378), nella specie difettava una tranquillizzante prova circa il nesso causale tra la patologia dedotta e le lavorazioni cui il S. era adibito, evidenziando sia la natura multifattoriale della patologia uditiva (evinta dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio) da cui il S. era affetto, sia l'incertezza, contenuta nella medesima c.t.u., circa l'effettiva imputabilità della patologia alle lavorazioni svolte, evincendo anche in tal caso dalla c.t.u. che l'accertata esposizione ad ambienti rumorosi con valori pari ad 85 decibel circa, non forniva, dal punto di vista medico legale, alcun utile elemento circa la riconducibilità della patologia lamentata alla rumorosità dell'ambiente, essendo il limite di 85 decibel considerato dal legislatore (D.Lgs. n. 277 del 1991) solo quale soglia di attenzione.
Ha inoltre considerato che dalle testimonianze escusse era emerso che la datrice di lavoro aveva comunque fornito idonei strumenti atti a contrastare la rumorosità dell'ambiente, quali cuffie o tappi auricolari.
Il ricorrente non censura adeguatamente tali specifici accertamenti, che risultano logici ed adeguatamente motivati, ovvero si limita, inammissibilmente, a fornire una diversa valutazione delle emergenze istruttorie.
Al riguardo questa Corte ha più volte osservato (da ultimo, Cass. 26 marzo 2010 n. 7394; Cass. 6 marzo 2006 n. 4766) che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.
4. - Il ricorso principale deve in definitiva respingersi. Il ricorso incidentale condizionato (inerente la preclusione derivante da precedenti giudicati in ordine alle domande svolte dal S. nei confronti dell'I.N.A.I.L.) risulta a questo punto assorbito. Le alterne fasi del giudizio consigliano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011