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Ad attività sindacale FLEPAR affianca una intensa attività propositiva e di studio, fornendo contributi in materie strettamente correlate ai compiti istituzionali Inail: si pone come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, frutto dell'esperienza diretta sul campo.

Associazione apolitica e senza scopo di lucro, con carattere sindacale, col fine di tutelare interessi giuridici, economici, e funzione, professionalità, dignità e autonomia dei Professionisti Inail.
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Nel corso della storia di FLEPAR Inail abbiamo compreso che non sempre è sufficiente avere una buona idea, svilupparla e proporla nelle giuste sedi ma è altrettanto importante la modalità con la quale questa iniziativa viene veicolata e comunicata. Ci siamo resi conto che una comunicazione adeguata e moderna costituisce un valore aggiunto.

Cassazione civile sez. Lavoro 09 Giu 2010 n. 13790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -

Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza sul ricorso 15157/2009 proposto da:

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la Sede Legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TARANTINO Cristofaro, ROSSI ANDREA, giusta procura speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza;

- ricorrente -

contro

GRAFTECH SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell'avvocato MARINI Paolo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO AMBROSIANO, giusta procura alle liti in calce alla memoria difensiva;

- resistente -

avverso l'ordinanza n. R.G. 2433/07 del TRIBUNALE di BRESCIA, del 28/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per la resistente l'Avvocato Paolo Marini che si riporta agli scritti.

E' presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che condivide le conclusioni scritte.

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

L'Inail impugna con il procedimento di regolamento di competenza l'ordinanza del 28.5.2009 con cui il Tribunale di Brescia ha sospeso il giudizio proposto dall'Inail, contro un datore di lavoro - la Grafitech s.p.a - per il rimborso a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, di prestazioni economiche per le malattia professionali contratte da due dipendenti, di cui uno deceduto, in attesa del procedimento penale promosso nei confronti del datore di lavoro stesso.

La Soc. Grafitech si è costituita con memoria e resiste all'impugnazione.

Il proposto regolamento deve ritenersi fondato, considerata la giurisprudenza della Corte formatasi sulla questione ora dibattuta.

Ci si riferisce, tenuto presente il rinvio dell'art. 131 del t.u.

alle norme sugli infortuni nella disciplina dell'assicurazione contro le malattie professionali, a Cass. n. 2952/2001 e alla conforme Cass. 16874/2004 che, sulla base di un approfondito esame della questione in riferimento alla normativa del c.p.p. del 1988 e del v. novellato art. 295 c.p.c., e alla giurisprudenza costituzionale, hanno enunciato il principio secondo cui il giudizio di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro per il rimborso di prestazione economiche erogate a lavoratore infortunato D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 11, non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell'esito del processo penale per gli stessi fatti.

Quanto alla previsione da parte della L. n. 123 del 2007, art. 2, poi sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 61, comma 1, della facoltà dell'Inail di costituirsi parte civile in caso di esercizio dell'azione penale contro il datore di lavoro per gli stessi fatti alla base delle prestazioni per infortunio o malattia professionale, deve osservarsi che l'ipotesi della sospensione del giudizio civile (ipotizzata pure l'equiparazione dell'azione di regresso a quella per il risarcimento e le restituzioni) è esclusa, secondo la disciplina di cui all'art. 75 c.p.p., comma 2, in caso di proposizione dell'azione nella sede civile prima della sentenza penale di primo grado.

Si osserva infine, in relazione alle eccezioni sul punto della società resistente, che il quesito di diritto formulato a conclusione del ricorso appare adeguatamente identificare e prendere in considerazione gli elementi caratterizzanti della questione rilevante ai fini della decisione e che la enunciazione del quesito stesso in termini di specie non preclude la riferibilità dell'insito principio di diritto a un serie aperta di casi.

In conclusione, il proposto regolamento deve esser accolto, con cassazione dell'impugnata ordinanza di sospensione del giudizio e rimessione delle parti davanti al giudice "a quo".

Le spese di questo giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza di sospensione impugnata e rimette le parti davanti al Tribunale di Brescia.

Condanna la s.p.a. Grafitech a rimborsare all'Inail le spese di questo giudizio in Euro 30,00 oltre Euro mille per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010