Cassazione penale sez. III 10 novembre 2011, n. 46784
La sentenza si segnala in particolare per i seguenti enunciati:
(OMISSIS) 3.3) Il Tribunale, quanto al fumus, ha rilevato che, pur essendo stato il macchinario certificato dalla (OMISSIS) di Piacenza come conforme alla prescrizioni di sicurezza, il datore di lavoro , secondo la normativa vigente, era comunque tenuto a verificare ed a garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza stessa. Al di là dell'improprio richiamo all'obbligo di "escludere il rischio di verificazione di infortuni", i Giudici del riesame, facendo propri i rilievi contenuti nel verbale di contestazione, hanno ritenuto, con accertamento in fatto, che il macchinario non garantisse un adeguato livello di sicurezza. L'infortunio, infatti, non si sarebbe verificato, nonostante l'asserito comportamento negligente del lavoratore, se solo la macchina fosse stata dotata di "un meccanismo automatico di spostamento della parte di macchinario destinata all'iniezione del materiale plastico ed all'espulsione pneumatica del pezzo in lavorazione". E tale accorgimento avrebbe indubbiamente ridotto al minimo il rischio di infortuni. Non vi è, quindi, alcuna erronea interpretazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 (così come sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008 , art. 71).
(OMISSIS)
Fatto
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 26.2.2009 il Tribunale di Mantova rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di L.G. avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di Mantova il 4.2.2009, avente ad oggetto una pressa ad iniezione per materie piasti che, prodotta nel 1995 dalla ditta (OMISSIS) ed installata presso la ditta (OMISSIS), di cui il L. era legale rappresentante, ritenendo sussistente il fumus del reato di cui al D.Lgs. n. 624 del 1994, art. 89 in relazione alla violazione delle norme cautelari di cui all'art. 35, commi 1, 2 e 4, nonchè il pericolo di reiterazione di detto reato e di altri reati in pregiudizio dei lavoratori.
Rilevava il Tribunale che, a seguito di infortunio occorso ad un lavoratore, la ASL, con verbale di constatazione violazione e prescrizione del 28.5.2007, aveva correttamente imposto l'attivazione di un meccanismo automatico di spostamento della parte di macchinario destinata all'iniezione del materiale plastico ed all'espulsione pneumatica del pezzo in lavorazione, ma, come constatato successivamente, non si era provveduto nel termine assegnato, per cui non si era verificata l'estinzione ex D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 23, del reato ipotizzato dal P.M.. Sussisteva, pertanto, il fumus del reato medesimo.
Riteneva, poi, il Tribunale sussistente il periculum in mora, stante la permanenza in funzione del macchinario sequestrato, che, solo per caso, non aveva determinato altri infortuni dopo quello occorso nel 2004.
2) Ricorre per cassazione L.G., a mezzo del difensore. Dopo una premessa in fatto, riepilogativa della vicenda, denuncia, con il primo motivo, la violazione dell'art. 321 c.p.p., nonchè la manifesta illogicità, contraddittorietà, illogicità della motivazione e l'erronea applicazione ed interpretazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, commi 1 e 2.
Il Tribunale, pur dando atto della presenza della certificazione della (omissis) (organismo certificatore autorizzato dal Ministero) di rispondenza della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza, in modo palesemente illogico ha ritenuto che la ditta aveva messo a disposizione dei lavoratori una macchina non idonea. Secondo il Tribunale, inoltre, il datore di lavoro è comunque tenuto ad escludere sempre ed in via continuativa il rischio di infortuni: palese è, però, la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2 che impone solo di "ridurre ai minimo" il rischio di infortuni (adempimento assolto dalla ditta che ha messo a disposizione una macchina certificata). Sarebbe comunque inammissibile ed esorbitante attuare modifiche ed aggiunte in contrasto, per di più, con la certificazione ministeriale. Nè il Tribunale tiene conto della contraddizione insita nel fatto che una macchina ritenuta idonea da un organismo certificatore autorizzato dal Ministero possa, poi, essere ritenuta non conforme ai criteri di sicurezza dal Dipartimento di prevenzione medica della ASL. Denuncia ancora la illogicità, contraddittorietà ed erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 35, comma 2 e comma 4, c bis), avendo il Tribunale ritenuto che l'adozione delle misure indicate dalla ASL avrebbe impedito l'infortunio sul lavoro. Le prescrizioni della ASL sono totalmente illegittime ed inconferenti, per cui non potevano essere poste a base del sequestro. La motivazione è, altresì, manifestamente illogica ed insufficiente in ordine all'esclusiva responsabilità del lavoratore nella causazione del sinistro. Il Tribunale ha ripetuto il contenuto del verbale di contravvenzione e prescrizioni della ASL senza tener conto delle deduzioni difensive.
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 321 c.p.p. in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, nonchè la manifesta illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale non ha tenuto conto che l'assenza di ulteriori eventi dannosi per i lavoratori nell'arco di ben cinque anni escludeva palesemente i requisiti di attualità, imminenza ed elevata probabilità di aggravamento e reiterazione del presunto reato. Del tutto illogicamente il riesame ha attribuito I’assenza di infortuni a circostanze fortunose; piuttosto è proprio la mancanza di ulteriori infortuni a confermare l'eccezionalità ed abnormità della condotta tenuta dal lavoratore infortunato. Nè, infine, il Tribunale ha tenuto conto che il sequestro della macchina determinava il blocco della produzione.
3) Il ricorso è infondato.
3.1) (OMISSIS)
3.2) (OMISSIS)
3.3) Il Tribunale, quanto al fumus, ha rilevato che, pur essendo stato il macchinario certificato dalla (OMISSIS) di Piacenza come conforme alla prescrizioni di sicurezza, il datore di lavoro , secondo la normativa vigente, era comunque tenuto a verificare ed a garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza stessa. Al di là dell'improprio richiamo all'obbligo di "escludere il rischio di verificazione di infortuni", i Giudici del riesame, facendo propri i rilievi contenuti nel verbale di contestazione, hanno ritenuto, con accertamento in fatto, che il macchinario non garantisse un adeguato livello di sicurezza. L'infortunio, infatti, non si sarebbe verificato, nonostante l'asserito comportamento negligente del lavoratore, se solo la macchina fosse stata dotata di "un meccanismo automatico di spostamento della parte di macchinario destinata all'iniezione del materiale plastico ed all'espulsione pneumatica del pezzo in lavorazione". E tale accorgimento avrebbe indubbiamente ridotto al minimo il rischio di infortuni. Non vi è, quindi, alcuna erronea interpretazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 (così come sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008 , art. 71).
La motivazione del provvedimento impugnato non può, poi, certo dirsi apparente o apodittica, per cui il vizio denunciato non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 325 c.p.p..
Nè tanto meno il Tribunale avrebbe potuto procedere ad ulteriori accertamenti in ordine alla "idoneità" del macchinario, essendo questi riservati eventualmente al giudizio di merito.
L'accertata inidoneità della macchina sotto il profilo della sicurezza rendeva, poi, non essendosi provveduto ad ottemperare alle prescrizioni della ASL, concreto ed attuale il "periculum in mora".
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che esso fosse indiscutibilmente connesso alla "permanenza in funzione del macchinario sequestrato". Aveva, peraltro, già rilevato in proposito il GIP, nel disporre il sequestro, che la libera disponibilità della macchina da parte dell'indagato potesse "protrarre ed aggravare le conseguenze dei reati in questione e favorire altresì la reiterazione dei reati della medesima indole, anche mediante la prosecuzione dell'attività lavorativa in condizioni di scarsa sicurezza per i lavoratori dipendenti, in violazione della disciplina in materia di sicurezza del lavoro , con il che ulteriormente si protrarrebbe l'accertata situazione di antigiuridicità".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011