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Cassazione penale sez. IV, 12 ottobre 2011, n. 42021

Cassazione penale sez. IV, 12 ottobre 2011, n. 42021

 Si segnala la sentenza in particolare per i seguenti enunciati

 (OMISSIS) 4.5 Si evidenzia che sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 11 - benchè formalmente abrogate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modifiche - e la vigente normativa antinfortunistica. Invero, il contenuto delle predette disposizioni risulta ad oggi recepito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 68, in relazione ai criteri di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato 4, disposizioni che tuttora sanzionano penalmente le cautele antinfortunistiche di cui si tratta.

 RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trapani con sentenza del 27.03.2009 dichiarava F.P. colpevole del reato di lesioni colpose in danno di D.F. e lo condannava alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore dell'INAIL costituitasi parte civile.

1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 20.01.2011 confermava la sentenziata pronunciata dal primo giudice. La Corte territoriale rilevava che l'imputato ricopriva la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Florio Favignana s.r.l. e di responsabile del servizio di prevenzione dagli infortuni sul lavoro. Ed osservava che la parte offesa, che prestava servizio quale gruista della predetta Società, a causa della caduta di alcune travi di legno, si era procurato l'amputazione parziale della falange del primo dito della mano.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore.

Con il primo motivo l'esponente deduce la violazione di legge; la parte rileva che il datore di lavoro non è responsabile per gli infortuni sul lavoro occorsi al dipendente quando la condotta del lavoratore presuppone un contegno abnorme, lontano dalle normali operazioni produttive. Osserva che in tal caso si interrompe il nesso causale tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento lesivo. Con riguardo alla fattispecie in esame, il ricorrente assume che il giudicante avrebbe dovuto ritenere esente da responsabilità l'imputato, atteso che l'infortunio ebbe a verificarsi a causa del comportamento abnorme autonomamente posto in essere dal dipendente.

La parte richiama sul punto il contenuto della deposizione del teste B., ponendolo in comparazione con quanto riferito dall'Ispettore del Lavoro V., intervenuto in cantiere successivamente all'incidente; e considera che il teste B. ha riferito che l'attività di trasporto e verniciatura delle travi avveniva già all'epoca del fatto secondo le modalità oggetto della prescrizione di poi imposta dal richiamato Ispettore del Lavoro; e che l'impresa aveva anche provveduto a fare adeguata attività di formazione. Il ricorrente si sofferma, quindi, sul contenuto della deposizione resa dal dipendente infortunato, assumendo che D. abbia riferito di avere svolto il giorno dell'infortunio mansioni non di propria competenza, avendo terminato l'attività come gruista. Al riguardo, l'esponente richiama la deposizione del teste S., il quale ha riferito che la pratica di non seguire le prescrizioni del Capo cantiere, da parte del gruista D., si era verificata solo due volte.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio motivazionale.

Osserva che il se il giudicante avesse valutato con più attenzione le risultanze processuali e le deduzioni difensive, avrebbe verificato che, nel caso di specie, il nesso causale tra la responsabilità del datore di lavoro e l'evento è inesistente, perchè interrotto dal comportamento abnorme dell'infortunato. La parte ribadisce che lo stesso D. ha affermato di avere agito autonomamente e che nel frangente in cui si verificava il sinistro la gru risultava inutilizzata solo perchè D. aveva deciso di svolgere un compito non assegnatogli, in violazione delle prescrizione imposte dal datore di lavoro.

3. La parte civile INAIL ha depositato memoria, conclusioni e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

4.1 Si procede all'esame congiunto dei motivi di ricorso, fondati sul comune assunto che l'evento lesivo si sarebbe verificato a causa del comportamento negligente posto in essere dal dipendente D. F..

4.2 Le dedotte censure, che si pongono al limite della inammissibilità, risolvendosi in una interpretazione alternativa del compendio probatorio, con specifico riguardo al fattore determinante rispetto alla causazione dell'infortunio, risultano destituite di ogni fondamento. Al riguardo, giova rilevare che questa Suprema Corte ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve cioè considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, 14 dicembre 1999 n. 3580, Bergamasco, Rv. 215686; Cass. 3 giugno 1999 n. 12115, Grande, Rv. 214999; Cass. 14 giugno 1996 n. 8676, leritano, Rv. 206012). La Suprema Corte ha pure chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli, (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23,01.2007, Rv. 236109).

4.3 Con specifico riguardo al caso di specie, si osserva che la Corte di Appello ha apprezzato la piena attendibilità della parte offesa, la quale non risultava portatrice di alcun interesse rispetto all'esito del giudizio, non essendosi costituita parte civile. Il Collegio ha evidenziato, quindi, che risultava accertato: che non era stato predisposto alcun sistema di liberazione delle travi di legno dalle fascette di contenimento, volto ad impedire che gli operai venissero colpiti nel momento in cui le travi venivano lasciate cadere sul piano di lavoro; e che non era stata data alcuna spiegazione specifica circa i rischi ai quali erano esposti gli operai in tale particolare frangente della loro attività lavorativa.

La Corte di Appello ha sottolineato che doveva escludersi che il coinvolgimento del gruista nella attività di pittura e di preventiva liberazione delle travi dalle fascette, fosse frutto di una autonoma iniziativa del dipendente. Il Collegio, ha osservato che le dichiarazioni rese, sul punto, dalla parte offesa D. trovavano specifico riscontro: negli esiti degli accertamenti compiuti dall'Ispettore del lavoro V. nel corso del sopralluogo effettuato all'interno del cantiere ove si era verificato l'infortunio; e nel fatto che il piano di sicurezza non conteneva alcuna disposizione circa le modalità di utilizzazione delle travi da parte dei lavoratori.

Sulla scorta di tali analitici rilievi, la Corte territoriale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai testi introdotti dalla difesa; ed ha osservato che l'attività di che trattasi non era stata preceduta da alcuna informazione sui rischi connessi alla caduta delle travi e che non era stato predisposto alcun sistema di prevenzione dagli infortuni nell'esercizio di tale attività. La Corte territoriale ha pure considerato che l'Ispettore del Lavoro V. aveva chiarito che solo a seguito del verbale elevato dal medesimo funzionario erano stati predisposti specifici sistemi di sicurezza.

La Corte di Appello di Palermo ha evidenziato che nessun testimone aveva riferito che l'intervento del D. fosse dipeso da una improvvida iniziativa del dipendente; ed ha ritenuto, secondo un conferente percorso logico argomentativo, del tutto immune dalle dedotte censure, che doveva escludersi che il gruista D. fosse intervenuto di propria iniziativa in tale fase della lavorazione, posto anche mente al fatto che nel frangente non doveva svolgersi alcuna attività con l'impiego del predetto mezzo.

4.4 La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Trapani, ha conclusivamente osservato che grava sul datore di lavoro e sul responsabile della sicurezza del cantiere uno specifico obbligo di sorveglianza riguardante: l'osservanza delle misure antinfortunistiche e l'esatto adempimento da parte dei lavoratori delle mansioni alle quali gli stessi sono adibiti.

4.5 Si evidenzia che sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 11 - benchè formalmente abrogate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modifiche - e la vigente normativa antinfortunistica. Invero, il contenuto delle predette disposizioni risulta ad oggi recepito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 68, in relazione ai criteri di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato 4, disposizioni che tuttora sanzionano penalmente le cautele antinfortunistiche di cui si tratta.

5. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate come a dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese in favore della parte civile e liquida le stesse in Euro 1.500,00.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011