Cassazione penale Sez. IV, 15 marzo 2011, n. 16311
La sentenza si segnala in particolare per i seguenti enunciati:
(OMISSIS) Secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte sul punto (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n. 49819 del 5.12.2003) il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro (sussistendo distinte unità produttive) in senso prevenzionale. E evidente che la responsabilità del soggetto preposto alla direzione dell'unità produttiva è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali.
Egli pertanto sarà qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui ascrivibili.
(OMISSIS) RITENUTO IN DIRITTO
Osserva la Corte che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente principalmente sulla base dei seguenti argomenti: la mancata sussistenza di una prova sicura dell'esistenza di una delega scritta ovvero di una delega non scritta; la circostanza che il R. non poteva essere considerato "datore di lavoro", dal momento che non era stato rigorosamente dimostrato che, nell'ambito delle funzioni che gli sarebbero state delegate, egli avesse un potere di spesa, idoneo a consentire al delegato la gestione completa ed efficiente del settore antinfortunistico.
Tanto premesso li osserva che la Corte territoriale correttamente ha evidenziato la insufficienza della indicazione del socio R., quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Licar s.p.a., ad esonerare il datore di lavoro dai propri obblighi in materia antinfortunistica, quali quello di mettere a disposizione dei propri lavoratori macchine in regola con la predetta informativa. La sentenza impugnata ha poi correttamente rilevato che, anche se si dovesse ritenere la sussistenza di una delega dallo S. al socio R., tale circostanza comunque non escluderebbe la responsabilità penale dell'odierno ricorrente, dal momento che non risulta dimostrato che,nell'ambito delle funzioni delegate, il R. avesse anche una piena ed autonoma capacità di spesa, tale da consentirgli una gestione completa ed efficiente del sistema antinfortunistico, non potendosi desumere tale circostanza dalle dichiarazioni del teste Du., nè dalla missiva datata 8.03.2000 citata dalla difesa del ricorrente.
Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha confermato la sentenza emessa nel giudizio di primo grado, non essendo gli accertamenti in fatto del giudice di merito censurabili in Cassazione, ove siano logicamente espressi, come nella specie.
Il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, lett. b) 1^ periodo così come modificato dal D.Lgs. n. 242 del 1996, considera infatti datore di lavoro "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore" o comunque "il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita dalla lettera i) in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa". Con l'avverbio "comunque" il legislatore ha inteso dare netta preminenza al criterio sostanziale che deve essere in ogni caso rispettato e che prevale quando vi è discordanza tra la situazione formale e quella reale.
Secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte sul punto (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n. 49819 del 5.12.2003) il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro (sussistendo distinte unità produttive) in senso prevenzionale. E evidente che la responsabilità del soggetto preposto alla direzione dell'unità produttiva è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali.
Egli pertanto sarà qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui ascrivibili.
Pertanto, nella fattispecie di cui è processo la indicazione del socio R.G. quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione della LICAR s.p.a., in mancanza di un suo autonomo potere di spesa, non è sufficiente ad esonerare il datore di lavoro dai propri doveri ed obblighi in materia antinfortunistica.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011