ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 DICEMBRE 2013
(omissis)
Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell’iscrizione nell’Elenco speciale
1) Il Consiglio dell'Ordine, in applicazione dell’art. 15 della Legge Forense, tiene l’Elenco Speciale degli avvocati dipendenti da Enti Pubblici e ne cura l’aggiornamento.
2) Ai sensi dell’art. 23 della Legge forense possono essere iscritti nell’Elenco Speciale gli avvocati degli Uffici Legali specificamente istituiti presso gli Enti Pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da Enti Pubblici.
3) Ai fini del presente Regolamento si intendono, per Enti Pubblici, i soggetti già rientranti, alla data di entrata in vigore della Legge, nel campo di applicazione della vigente normativa; in particolare si indicano le Amministrazioni dello Stato, gli Enti Pubblici Non Economici, gli Enti Pubblici territoriali, le Autorità amministrative indipendenti e gli Organismi di diritto pubblico, salvo ogni altra ipotesi prevista dalla Legge.
4) In ogni caso, ai fini dell’identificazione della natura giuridica dell’Ente Pubblico, anche “trasformato”, il COA terrà conto delle finalità di interesse pubblico perseguite dal soggetto giuridico richiedente (indipendentemente dalla modalità di finanziamento) e delle caratteristiche del servizio da questo erogato, aderendo ad una interpretazione sostanziale di soggetto pubblico in linea con l’orientamento comunitario.
5) Nel caso in cui venga meno la prevalente partecipazione degli Enti Pubblici di cui all’art. 23 della Legge Forense, non potrà essere chiesta l’iscrizione di avvocati dipendenti nell’Elenco Speciale.
In tale ipotesi, gli avvocati già iscritti conservano l’iscrizione, a condizione che l’Ente rispetti le previsioni del presente Regolamento.
6) Fermi restando gli Uffici Legali già riconosciuti, ai fini della costituzione di un Ufficio Legale, il legale rappresentante dell’Ente presenta domanda al Consiglio dell’Ordine, specificando:
a) L’avvenuta costituzione di un Ufficio Legale con sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Roma con delibera dell’Ente;
b) L’attribuzione all’Ufficio Legale della competenza alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’Ente;
c) L’organizzazione dell’Ufficio come unità organica autonoma, dotata di autonomia ed indipendenza, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo;
d) L’impegno a garantire ai legali dipendenti l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, autonomia organizzativa e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;
e) L’affidamento della responsabilità dell’Ufficio Legale ad un avvocato iscritto nell’Elenco Speciale tenuto dal COA di Roma;
f) L’impegno a rispettare la Legge Professionale forense ed il presente Regolamento ed a comunicare al Consiglio dell’Ordine ogni modifica all’organizzazione interna dell’Ente che riguardi l’Ufficio Legale o singoli avvocati, ivi compresa l’eventuale soppressione dell’Ufficio.
7) Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco è necessaria la domanda del singolo avvocato, dalla quale deve risultare:
a. la stabile costituzione di un Ufficio Legale, con specifica attribuzione della trattazione, in via esclusiva, degli affari legali dell’Ente;
b. il provvedimento dell'Ente, da cui risulti la destinazione stabile, del professionista all'Ufficio Legale, con sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Roma;
c. che l'attività cui il professionista è addetto consista nell'assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale e consulenza legale in genere, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta;
d. La dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente che richiede l’iscrizione, e presa d’atto del Responsabile dell’Ufficio, dell’esistenza di un Ufficio Legale a norma di legge e l’impegno a rispettare il contenuto del Regolamento, anche in riferimento alla piena autonomia e indipendenza dell’Ufficio.
8) Il Consiglio ha il potere-dovere di accertare in via preventiva, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco Speciale, e successivamente, d'ufficio, ai sensi dell’art. 21 della Legge forense o su richiesta del singolo iscritto, se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi voluti dall'art. 23 della Legge, sia in relazione alla regolarità e idoneità dell'Ufficio Legale istituito, sia in relazione alla idoneità e alle funzioni svolte o da svolgere dall’avvocato.
9) Il Consiglio dell'Ordine, valutata l’esistenza dei presupposti, può intervenire, su richiesta dell’iscritto e/o d’ufficio, tutte le volte che vengano denunciate violazioni della normativa professionale, del presente Regolamento, dei principi di autonomia ed indipendenza, ovvero situazioni che ledano il decoro e la dignità professionale.
10) L’Avvocato responsabile dell’Ufficio Legale ha l’obbligo di segnalare al Consiglio dell’Ordine ogni modificazione dell’organizzazione dell’Ufficio, che potrebbe determinare situazioni di eventuali incompatibilità con la permanenza dell’iscrizione nell’Elenco Speciale.
L’avvocato iscritto all’Elenco Speciale ha l’obbligo di segnalare al Consiglio dell’Ordine ogni modificazione della sua attività lavorativa che potrebbe determinare situazioni di eventuali incompatibilità con la permanenza dell’iscrizione. In particolare ha l’onere di segnalare l’eventuale assegnazione di incarichi o di attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta, anche ai fini di un eventuale sospensione dell’iscrizione all’Elenco.
11) Gli "Uffici Legali", comunque denominati ai fini del presente Regolamento, devono costituire un’unità organica autonoma ed indipendente ed essere istituiti e strutturati in modo che sia garantita la loro autonomia, anche organizzativa, rispetto all’apparato amministrativo; in particolare essi devono essere forniti di strumentazione tecnica e di studio, di personale di supporto e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato alla tipologia e alla quantità di affari affidati all'Ufficio.
12) A capo dell'Ufficio stesso deve essere posto un professionista iscritto nell'Elenco Speciale con funzioni di coordinamento e, rispetto ai colleghi legali, posto nella posizione di primus inter pares. Tra i professionisti dell'Ufficio e nei confronti del coordinatore, dei funzionari e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente, non deve esistere rapporto di subordinazione nè di gerarchia funzionale.
13) Gli avvocati iscritti nell’Elenco, esercitano la loro attività con autonomia ed indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e rispondono direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell'Ente, dell'espletamento del mandato professionale; Essi corrispondono direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'espletamento del mandato, nonchè per l’organizzazione dell’Ufficio sotto il profilo amministrativo.
14) Gli avvocati dell’Ufficio Legale iscritti nell’Elenco Speciale devono essere inseriti in un ruolo distinto da quello amministrativo e ad essi, in conformità all’Ordinamento dell'Ente di appartenenza ed al Contratto Collettivo di riferimento, deve essere riconosciuto un inquadramento normativo e un trattamento economico adeguato al ruolo ed alla funzione professionale svolta.
L’avvocato iscritto nell’Elenco Speciale ha diritto a percepire le competenze e gli onorari per l’attività espletata secondo la normativa vigente.
L’avvocato iscritto nell’Elenco Speciale non può essere applicato ad altra Unità organizzativa se non con il suo assenso e con provvedimento motivato da cui risulti l’inevitabilità del trasferimento.
15) La prestazione di lavoro del professionista è svolta senza vincoli di orario. L’Avvocato assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro in modo flessibile, in relazione alle esigenze dello svolgimento dell’attività professionale e della struttura cui è assegnato.
16) L'Ente deve garantire al professionista una copertura assicurativa per responsabilità professionale che sia adeguata all'attività svolta.
17) L’avvocato iscritto all’Elenco Speciale è tenuto al rispetto della normativa statale e del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense e s. m. ed int.
In particolare, si richiamano i doveri deontologici di esercizio dell’attività di avvocato fondata sull’autonomia e l’indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché i doveri di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza e l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale attraverso la formazione individuale e la partecipazione alle iniziative culturali in campo giuridico e forense, secondo quanto disposto dall’art. 11 della Legge Professionale forense e dall’art. 13 del Codice Deontologico Forense.
Gli Enti si impegnano a favorire e non ostacolare l’aggiornamento professionale dell’avvocato suo dipendente.
18) La valutazione del professionista deve essere distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi ed è effettuata sulla base dell'attività professionale svolta, tenendo conto della particolare tipologia della professione legale e della obbligazione assunta dall’avvocato che non può essere riferita a risultati od obiettivi predeterminati.
19) Gli avvocati iscritti all’Elenco Speciale sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine e dei Consigli distrettuali di disciplina laddove istituiti.
Il Consiglio approva il Regolamento e delibera di organizzare una Conferenza di presentazione ai Responsabili degli Uffici Legali e ai Legali Rappresentanti degli Enti Pubblici, dandone informativa al Consiglio Nazionale Forense e ai Ministeri con competenza in materia (Ministero della Giustizia, Ministero Funzione Pubblica, Ministeri Vigilanti degli Enti Pubblici).