FLEPAR Inail formula proposte operative per una PA a servizio di cittadini ed imprese, a sostegno del mondo impresa-lavoro e delle PMI. Sviluppa le competenze interdisciplinari dei professionisti pubblici per riforme: PA, sicurezza sul lavoro, giustizia, legalità, prevenzione della corruzione.

Ad attività sindacale FLEPAR affianca una intensa attività propositiva e di studio, fornendo contributi in materie strettamente correlate ai compiti istituzionali Inail: si pone come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, frutto dell'esperienza diretta sul campo.

Associazione apolitica e senza scopo di lucro, con carattere sindacale, col fine di tutelare interessi giuridici, economici, e funzione, professionalità, dignità e autonomia dei Professionisti Inail.
Interlocutore sindacale dell'Amministrazione, siede con piena legittimazione a tutti i tavoli sindacali.

Nel corso della storia di FLEPAR Inail abbiamo compreso che non sempre è sufficiente avere una buona idea, svilupparla e proporla nelle giuste sedi ma è altrettanto importante la modalità con la quale questa iniziativa viene veicolata e comunicata. Ci siamo resi conto che una comunicazione adeguata e moderna costituisce un valore aggiunto.

Consiglio Nazionale Forense, delibera 09.03.2011

Consiglio Nazionale Forense

Verbale di Adunanza

N. 8 - A

( TRIENNIO 2010-2013 )

L’anno duemilaundici, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 9,00, in Roma, presso la sede in via del Governo Vecchio n. 3, il Consiglio Nazionale Forense si è riunito in seduta amministrativa, previa convocazione spedita a mezzo e-mail a tutti i Consiglieri in data 15 febbraio 2011, con l’intervento dei Signori:

Avv. Guido ALPA Presidente

Avv. Andrea MASCHERIN Segretario

Avv. Carlo ALLORIO Componente

Avv. Antonio BAFFA Componente

Avv. Stefano BORSACCHI Componente

Avv. Carla BROCCARDO Componente

Avv. Antonio DAMASCELLI Componente

Avv. Antonio DE GIORGI Componente

Avv. Lucio DEL PAGGIO Componente

Avv. Federico FERINA Componente

Avv. Fabio FLORIO Componente

Avv. Bruno GRIMALDI Componente

Avv. Alarico MARIANI MARINI Componente

Avv. Enrico MERLI Componente

Avv. Aldo MORLINO Componente

Avv. Claudio NERI Componente

Avv. Andrea PASQUALIN Componente

Avv. Ubaldo PERFETTI Componente

Avv. Bruno PIACCI Componente

Avv. Giuseppe PICCHIONI Componente

Avv. Susanna PISANO Componente

Avv. Michele SALAZAR Componente

Avv. Ettore TACCHINI Componente

Sono assenti gli altri Componenti.

Assume la Presidenza il Presidente, avv. prof. Guido Alpa.

Il Presidente, accertato che i Consiglieri presenti sono in numero superiore a quello stabilito dall’art. 22 del D.D.L. 23 novembre 1944, n. 382, dichiara valida l’adunanza.

L’ ORDINE DEL GIORNO della seduta odierna comprende la trattazione dei seguenti argomenti:

O M I S S I S

3 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA 2

- eventuali modifiche, con particolare riferimento all’ammontare dei crediti annui obbligatori

(relatore il Vice Presidente Perfetti)

O M I S S I S

3 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Sul punto, il Consiglio Nazionale Forense,

premesso :

  • che con il 31 dicembre 2010 si è concluso il primo periodo triennale di applicazione del Regolamento sulla formazione permanente approvato dal Consiglio con delibera del 13.7.2007:
  • che già prima della fine del triennio era stata ravvisata la necessità di disporre di dati, anche statistici, relativi alle modalità con cui i Consigli territoriali hanno applicato il regolamento, alle eventuali difficoltà incontrate, alle valutazioni date sulle singole disposizioni, con particolare riferimento alla congruità del numero dei crediti formativi;
  • che la raccolta dei dati è ancora in corso anche con riferimento alla verifica del numero dei Consigli territoriali che si sono dotati di un proprio regolamento; ma che sin d’ora emerge che, degli oltre cento Consigli che hanno risposto al questionario inviato, solo una piccola minoranza (non più di 25 sugli oltre 104 che hanno risposto) ha dichiarato di trovare adeguato l’ammontare dei crediti da maturare annualmente e poi complessivamente nel triennio; sennonché questo giudizio è stato accompagnato dal riconoscimento che una buona parte degli iscritti non ha adempiuto, totalmente o, quanto meno, parzialmente, all’obbligo formativo: il che introduce elementi di dubbio sulla effettiva portata di tale giudizio;
  • che la maggioranza dei Consigli territoriali ha, invece, dichiarato di ritenere eccessivo il carico dei crediti formativi nel numero di 90 complessivi così come stabilito a regime dal Regolamento;
  • che occorre tenere conto di queste esigenze e del fatto che – se pure il regolamento ha incontrato indubbio successo perché oramai tutti gli avvocati hanno acquisito consapevolezza della inderogabile necessità di adempiere il dovere formativo - occorre garantire gradualismo in attesa di un maggiore rodaggio delle strutture ordinistiche preposte alla funzione formativa: ciò che potrebbe suggerire di ridurre il monte crediti da conseguire annualmente e nel triennio a venire rispetto a quello stabilito nel numero complessivo di 90 dall’art. 2, co. 3, cit.;
  • che in tal senso è di conforto anche la comparazione con i sistemi di aggiornamento di altri paesi europei;
  • che non è necessario disporre l’ultrattività della parte della disciplina transitoria dedicata dall’art. 11 al caso degli avvocati con anzianità di iscrizione all’albo di almeno quaranta anni, tenuto conto che la predetta disciplina ha esaurito la sua funzione avendo di per sé garantito il gradualismo di cui si è detto;3

DELIBERA:

di modificare l’art. 11 del Regolamento per la formazione continua approvato il 13 luglio 2007 nel seguente modo:

Dopo il comma 3 dell’art. 11, è introdotto il seguente comma 3 bis:

Nel secondo triennio di valutazione a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, e cioè per il triennio 2011/2013, i crediti formativi da conseguire sono determinati in complessivi settantacinque col minimo di quindici crediti in ciascuno dei primi due anni del triennio; dei settantacinque crediti complessivi almeno quindici nel triennio dovranno essere conseguiti in materia di ordinamento forense e/o previdenza e/o deontologia e di questi almeno quattro in ciascuno dei primi due anni del triennio”.

Il Consiglio si riserva di apportare ulteriori modifiche al regolamento, anche all’esito del completamento della raccolta delle osservazioni da parte dagli Ordini.

O M I S S I S

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin f.to Avv. Prof. Guido Alpa

E’ estratto conforme all’originale.

Roma, 9 marzo 2011

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin