Consiglio Nazionale Forense
Verbale di Adunanza
N. 8 - A
( TRIENNIO 2010-2013 )
L’anno duemilaundici, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 9,00, in Roma, presso la sede in via del Governo Vecchio n. 3, il Consiglio Nazionale Forense si è riunito in seduta amministrativa, previa convocazione spedita a mezzo e-mail a tutti i Consiglieri in data 15 febbraio 2011, con l’intervento dei Signori:
Avv. Guido ALPA Presidente
Avv. Andrea MASCHERIN Segretario
Avv. Carlo ALLORIO Componente
Avv. Antonio BAFFA Componente
Avv. Stefano BORSACCHI Componente
Avv. Carla BROCCARDO Componente
Avv. Antonio DAMASCELLI Componente
Avv. Antonio DE GIORGI Componente
Avv. Lucio DEL PAGGIO Componente
Avv. Federico FERINA Componente
Avv. Fabio FLORIO Componente
Avv. Bruno GRIMALDI Componente
Avv. Alarico MARIANI MARINI Componente
Avv. Enrico MERLI Componente
Avv. Aldo MORLINO Componente
Avv. Claudio NERI Componente
Avv. Andrea PASQUALIN Componente
Avv. Ubaldo PERFETTI Componente
Avv. Bruno PIACCI Componente
Avv. Giuseppe PICCHIONI Componente
Avv. Susanna PISANO Componente
Avv. Michele SALAZAR Componente
Avv. Ettore TACCHINI Componente
Sono assenti gli altri Componenti.
Assume la Presidenza il Presidente, avv. prof. Guido Alpa.
Il Presidente, accertato che i Consiglieri presenti sono in numero superiore a quello stabilito dall’art. 22 del D.D.L. 23 novembre 1944, n. 382, dichiara valida l’adunanza.
L’ ORDINE DEL GIORNO della seduta odierna comprende la trattazione dei seguenti argomenti:
O M I S S I S
3 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA 2
- eventuali modifiche, con particolare riferimento all’ammontare dei crediti annui obbligatori
(relatore il Vice Presidente Perfetti)
O M I S S I S
3 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
Sul punto, il Consiglio Nazionale Forense,
premesso :
- che con il 31 dicembre 2010 si è concluso il primo periodo triennale di applicazione del Regolamento sulla formazione permanente approvato dal Consiglio con delibera del 13.7.2007:
- che già prima della fine del triennio era stata ravvisata la necessità di disporre di dati, anche statistici, relativi alle modalità con cui i Consigli territoriali hanno applicato il regolamento, alle eventuali difficoltà incontrate, alle valutazioni date sulle singole disposizioni, con particolare riferimento alla congruità del numero dei crediti formativi;
- che la raccolta dei dati è ancora in corso anche con riferimento alla verifica del numero dei Consigli territoriali che si sono dotati di un proprio regolamento; ma che sin d’ora emerge che, degli oltre cento Consigli che hanno risposto al questionario inviato, solo una piccola minoranza (non più di 25 sugli oltre 104 che hanno risposto) ha dichiarato di trovare adeguato l’ammontare dei crediti da maturare annualmente e poi complessivamente nel triennio; sennonché questo giudizio è stato accompagnato dal riconoscimento che una buona parte degli iscritti non ha adempiuto, totalmente o, quanto meno, parzialmente, all’obbligo formativo: il che introduce elementi di dubbio sulla effettiva portata di tale giudizio;
- che la maggioranza dei Consigli territoriali ha, invece, dichiarato di ritenere eccessivo il carico dei crediti formativi nel numero di 90 complessivi così come stabilito a regime dal Regolamento;
- che occorre tenere conto di queste esigenze e del fatto che – se pure il regolamento ha incontrato indubbio successo perché oramai tutti gli avvocati hanno acquisito consapevolezza della inderogabile necessità di adempiere il dovere formativo - occorre garantire gradualismo in attesa di un maggiore rodaggio delle strutture ordinistiche preposte alla funzione formativa: ciò che potrebbe suggerire di ridurre il monte crediti da conseguire annualmente e nel triennio a venire rispetto a quello stabilito nel numero complessivo di 90 dall’art. 2, co. 3, cit.;
- che in tal senso è di conforto anche la comparazione con i sistemi di aggiornamento di altri paesi europei;
- che non è necessario disporre l’ultrattività della parte della disciplina transitoria dedicata dall’art. 11 al caso degli avvocati con anzianità di iscrizione all’albo di almeno quaranta anni, tenuto conto che la predetta disciplina ha esaurito la sua funzione avendo di per sé garantito il gradualismo di cui si è detto;3
DELIBERA:
di modificare l’art. 11 del Regolamento per la formazione continua approvato il 13 luglio 2007 nel seguente modo:
Dopo il comma 3 dell’art. 11, è introdotto il seguente comma 3 bis:
“Nel secondo triennio di valutazione a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, e cioè per il triennio 2011/2013, i crediti formativi da conseguire sono determinati in complessivi settantacinque col minimo di quindici crediti in ciascuno dei primi due anni del triennio; dei settantacinque crediti complessivi almeno quindici nel triennio dovranno essere conseguiti in materia di ordinamento forense e/o previdenza e/o deontologia e di questi almeno quattro in ciascuno dei primi due anni del triennio”.
Il Consiglio si riserva di apportare ulteriori modifiche al regolamento, anche all’esito del completamento della raccolta delle osservazioni da parte dagli Ordini.
O M I S S I S
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin f.to Avv. Prof. Guido Alpa
E’ estratto conforme all’originale.
Roma, 9 marzo 2011
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Andrea Mascherin