Lo scorso 11 novembre l’ANAC ha pubblicato lo schema per le “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, sul quale ha aperto la consultazione on line.
Rammentiamo che l’art. 5 comma 2 del D.Lgs n. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza), come modificato dall’art. 6 D.Lgs. 97/2016 e che diverrà pienamente operativo dal 23 dicembre prossimo, consente l’accesso illimitato di «chiunque … ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis».
La norma, così novellata, introduce l’accesso “generalizzato”, che si configura come diritto a titolarità diffusa, in quanto può essere attivato “da chiunque” e senza necessità di motivazione. L’accesso civico, dunque, può essere esercitato indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive e può riguardare dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell’art. art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione sottolinea la distinzione fra “accesso civico semplice” di cui al comma 1 dell’art. 5 ed “accesso generalizzato” di cui al comma 2 in commento e rileva che la regola della generale accessibilità è comunque limitata da alcune eccezioni, “poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni”.
Si tratta di eccezioni assolute ed eccezioni relative: le prime riguardano esclusioni previste dalla legge; le seconde richiedono la dimostrazione da parte delle amministrazioni di un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico, derivante dalla diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti, elencati all’art. 5-bis, co. 1 e 2 del d. lgs. 33/2013.
Al fine di consentire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, l’Autorità “intende acquisire da parte di tutti i soggetti interessati ogni osservazione ed elemento utile per l’elaborazione del documento definitivo”.
In allegato il testo dello schema delle linee guida ed il D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016.