L’Autorità Nazionale anticorruzione ha adottato, con delibera del 24 ottobre, le Linee Guida n. 12/2018 per fornire alle imprese/enti privati e pubblici appaltanti indicazioni prescrittive per l’assegnazione degli incarichi di assistenza, rappresentanza e consulenza legale alla luce della nuova disciplina contenuta nel d. l.vo n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”).
Obiettivo è quello di limitare ai soli casi eccezionali (come l’ impellenza di un contenzioso) l’affidamento personale e perciò di garantire trasparenza, professionalità e competenza, nonché la concorrenza, in un settore che rimane caratterizzato comunque dall’aspetto fiduciario.
Le opzioni adottate dall'Autorità sono frutto della consultazione pubblica, a cui ha partecipato con osservazioni anche la nostra associazione.
In estrema sintesi, rimandando allalettura complessiva del testo per una completa disamina della questione, le principali indicazioni sono le seguenti.
In primo luogo viene ribadito come anche l’affidamento dei servizi legali costituisca appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi ma “non estranei” al Codice).
Possono essere ricondotti nell’elenco di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici (appalti c.d. "esclusi"), esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici. Si tratta in particolare di:
- incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una lite specifica e già esistente;
- i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale;
- nel caso di consulenza legale in preparazione di uno specifico procedimento deve essere già individuabile un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l’amministrazione intende valutare l’attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta;
- i servizi prestati da notai relativi esclusivamente alla certificazione e autenticazione di documenti;
- i servizi legali prestati sulla base di designazione di legge (p.e. fiduciari);
- i servizi legali strettamente legati all’esercizio di pubblici poteri, che rappresentano un presupposto logico dell’esercizio del potere, ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato.
Le prime tre tipologie devono essere assegnate ad avvocati iscritti all’Albo.
Agli incarichi relativi ai “servizi legali esclusi” si applicano le regole dell’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per cui l’affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Per ogni principio Anac fornisce alcune indicazioni per orientare gli enti.
Per economicità si intende comunque il rispetto della congruità e dell’equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale n. 37 dell'8 marzo 2018.
Quanto alla trasparenza, essa consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di selezione, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall’amministrazione, anche al fine di permettere il controllo sull’imparzialità della selezione. Una forma di pubblicità adeguata, secondo l'Anac, è la pubblicazione di uno specifico avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante, che si caratterizza per l’ampia disponibilità e facilità di utilizzo e per la convenienza sotto il profilo dei costi.
I servizi legali “non esclusi” sono quelli indicati nell’allegato IX del codice degli appalti. Essi sono, in linea generale, le consulenze non collegate ad un contenzioso o la rappresentanza in contenziosi seriali. In questo caso scattano le norme delle procedure di appalto, In considerazione della natura dei servizi legali, eseguiti per lo più con lavoro prevalentemente proprio del professionista, assumono specifica rilevanza i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnica e professionale. L’utilizzo del criterio del minor prezzo sarebbe consentito solo per i contratti di valore inferiore a 40.000 euro.
Le Linee guida sono entrate in vigore ieri (28 novembre 2018), cioè 15 giorni dopo la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 13 novembre scorso.
Si allegano:
- Linee guida n. 12 del 2018 su "L'affidamento dei servizi legali";
- Relazione AIR