Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Mascherin, in risposta a due note dell'ANCI, ha inviato una Relazione di approfondimento dell'Ufficio Studi del CNF con cui si ribadisce che "il venir meno dell'esclusività nella trattazione degli affari legali dell'Ente, conseguente all'attribuzione contestuale di altro incarico dirigenziale (e allo svolgimento della relativa attività di gestione), priva l'iscritto di uno dei requisiti essenziali che ne giustificano l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con conseguente impossibilità del permanere dell'iscrizione".
L'ANCI aveva rappresentato al CNF la propria interpretazione dell'art. 1, comma 221, della legge n. 208/2015, la quale consente di attribuire ai dirigenti dell'Avvocatura civica acnhe altro incarico dirigenziale, con ciò facendo veniure meno l'esercizio dell'attività legale in via esclusiva. Come conseguenza di tale previsione normativa, l'ANCI ha sostenuto che l'esclusiva adibizione alla trattazione degli affari legali non possa più rappresentare condizione necessaria ed inderogabile per ottenere e mantenere l'iscrizione nell'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti di Enti Pubblici.
Come già affermato nel parere n. 56 del 20 aprile 2016, il CNF ribadisce il carattere di norma speciale dell'art. 23 della legge n. 247/2012, in quanto derogatoria al regime di incompatibilità tra pubblico impiego ed esercizio della professione di avvocato, con la conseguenza che essa prevale sulla disciplina introdotta con la legge di stabilità del 2016.
Nel richiamare anche l'orientamento della Corte Costituzionale ("gli avvocati dipendenti di enti pubblici sono abilitati alla "trattazione degli affari legali dell'ente stesso", a condizione che siano incardinati in un ufficio legale stabilmente costituito e siano incaricati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni" - C. Cost., n. 91/2013), il CNF, nella nota in questione, ribadisce come l'Ente pubblico debba "costituire un ufficio legale autonomo nell'ambito della propria pianta organica ed inquadrare gli addetti all'ufficio legale in via esclusiva allo svolgimento delle funzioni legali di competenza, in piena libertà ed autonomia", il ché significa che gli Avvocati pubblici, per mantenere il diritto all'iscrizione nell'elenco speciale dell'Albo, "devono occuparsi, in autonomia ed indipendenza da ogni altro ufficio, esclsuivamente della trattazione degli affari legali dell'ente, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa".
In conclusione, il CNF ha ribadito che "la direzione legale dell'ufficio legale non può che essere assegnata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale e preposto in via esclusiva alla trattazione degli affari legali dell'ente" e che "il venir meno dell'esclusività nella trattazione degli affari legali dell'Ente, conseguente all'attribuzione contestuale di altro incarico dirigenziale (e allo svolgimento della relativa attività di gestione), priva l'iscritto di uno dei requisiti essenziali che ne giustificano l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con conseguente impossibilità del permanere dell'iscrizione".
In allegato la Nota di approfondimento del 28.02.2017 ed il precedente Parere del CNF del 20.04.2016 (tratti da www.consiglionazionaleforense.it).