Con Decreto del 12 agosto 2015 il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Il regolamento è frutto del confronto tecnico del Ministero con il Consiglio nazionale forense e tutte le componenti dell’avvocatura associata.
Ai tavoli che hanno portato all'approvazione anche di questo Decreto ha partecipato, in modo determinato, attivo ed assiduo, anche la nostra Associazione, la quale ha fornito un apprezzato e fattivo contributo tecnico.
L’articolato fissa standard omogenei per il conseguimento di titoli specialistici – basati sull’esperienza e sulla formazione – che dovrebbero assicurare una maggiore qualità dell’offerta professionale, in modo da garantire una migliore e più efficace tutela dei diritti dei cittadini.
In particolare, sono state previste 18 aree di specializzazione, nell’ambito delle quali il professionista potrà fregiarsi del proprio titolo con il limite massimo di due settori (diritto delle relazioni familiari, persone e minori; diritto agrario; diritti reali, proprietà, locazioni e condominio; diritto dell'ambiente; diritto industriale e delle proprietà intellettuali; diritto commerciale, della concorrenza e societario; diritto successorio; diritto dell'esecuzione forzata; diritto fallimentare e delle procedure concorsuali; diritto bancario e finanziario; diritto tributario, fiscale e doganale; diritto della navigazione e trasporti; diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e assistenza sociale; diritto dell'Unione Europea; diritto internazionale; diritto penale; diritto amministrativo, diritto dell'informatica).
E' stato anche descritto il procedimento per conseguire la specializzazione, che dovrà essere richiesta dall'Avvocato con apposita domanda all'Ordine di appartenenza, indicando i requisiti richiesti dal regolamento: 1) non avere riportato, nei 3 anni precedenti alla richiesta, una sanzione disciplinare definitiva; 2) non avere subito, negli ultimi 2 anni, la revoca del titolo; 3) aver frequentato negli ultimi 5 anni, con esito positivo, i corsi di specializzazione (che devono avere una durata almeno biennale ed un'attività didattica di almeno 200 ore, con obbligo di frequenza pari almeno all'80%, nonché prevedere una prova scritta e/o orale al termine di ciascun anno di corso), oppure, in alternativa, 3bis) dimostrare di avere un'anzianità di iscrizione all'Albo, ininterrotta e senza sospensioni, di almeno 8 anni e di avere esercitato negli ultimi 5 anni in modo assiduo, prevalente e continuativo, attività di Avvocato in uno dei settori di specializzazione sopra indicati (nell'ambito del quale dovrà dimostrare di avere trattato, per ogni anno almeno 15 incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità).
Sono stati, altresì, previsti gli adempimenti per il mantenimento del titolo: ogni 3 anni l’avvocato specialista dovrà documentare al proprio Consiglio dell’Ordine l’adempimento degli obblighi di formazione permanente, oppure dimostrare l’esercizio assiduo, prevalente e continuativo dell’attività nel settore specifico.
Come detto, Flepar Inail, nell’ambito delle iniziative congiunte con Unaep, è stata parte attiva nei Tavoli ministeriali e, in particolare con riferimento alla questione relativa ai parametri per riconoscere la "comprovata esperienza" (quale presupposto alternativo per il conseguimento del titolo specialistico), rileviamo con soddisfazione come il Regolamento abbia adottato una soluzione proposta e sostenuta anche dalla nostra Associazione.