Il Ministero della Giustizia ha trasmesso al CNF lo schema di decreto riguardante il "regolamento recante norme di attuazione dell’art. 4, comma 2, l. n. 247/2012 ai fini dell’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati".
L'art. 4, comma 2, l. n. 247/2012 prevede che la professione forense possa essere esercitata sia individualmente sia in forma associata, fermo restando comunque il limite che l’incarico professionale venga conferito all’avvocato in via personale. L’associazione può non soltanto essere costituita tra avvocati, ma avere natura multidisciplinare, in modo tale da poter fornire al cliente prestazioni "a carattere multidisciplinare".
Nello schema di decreto che il Ministro Orlando ha trasmesso al C.N.F. per acquisirne il parere, è stata prevista l’apertura nei confronti di tutte le professioni organizzate in collegi ed ordini, "in modo da non escludere la possibilità di creare utili sinergie con un ampio numero di categorie professionali". Un altro vantaggio è quello di poter entrare in contatto con dei "mercati" che, anche se nell’immediato potrebbero non offrire opportunità concrete, in futuro potrebbero fornire delle prospettive di collaborazione utili.
L’art. 2 del regolamento prevede, quindi, nel dettaglio che i liberi professionisti non iscritti nell’albo forense possano partecipare ad un’associazione multidisciplinare se appartengono ai seguenti ordini: dottori agronomi e dottori forestali; agrotecnici e agrotecnici laureati; architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; assistenti sociali; attuari; biologi; chimici; commercialisti ed esperti contabili; geologi; ingegneri; tecnologi alimentari; consulenti del lavoro; medici chirurghi e odontoiatri; medici veterinari; psicologi. Inoltre, sono compresi anche i professionisti appartenenti al collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, al collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati, nonché a quello dei geometri.