In attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, è stato approvato il Nuovo Codice degli Appalti.
In allegato il Testo del decreto.
Si segnalano, in particolare, alcune modifiche importanti in merito ai profili che riguardano la sicurezza sul lavoro, tutte ispirate all'esigenza di conferire più peso agli oneri di prevenzione.
Si segnala come l'art. 80, comma 5, del Codice Appalti disponga che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate delel norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E' è pure previsto che la stazione appaltante, inoltre, debba valutare la congruità degli oneri aziendali per la sicurezza sul lavoro, che dovranno essere indicati espressamente nell'offerta. E' pure previsto che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalle leggi o da fonti autorizzate dalla legge (contratti di lavoro, ad esempio), né in relazione agli oneri di sicurezza.
Pertanto, per essere ammessi alle procedure di appalto, ogni concorrente dovrà garantire alla P.A. committente, in linea con quanto previsto dall'art. 2087 c.c., di avere adottato tutte le misure possibili per adeguarsi alal normativa e, quindi, porre le basi per evitare il verificarsi di infortuni sul lavoro o l'insorgere di malattie professionali.
Come, giustamente evidenziato da diversi commentatori della nuova normativa, lo strumento più idoneo per rispettare queste esigenze è l'adozione di un efficace Modello di Organizzazione e Gestione della sicurezza (M.O.G.).
Alcune novità importanti anche in tema di riparto di responsabilità tra appltatore subappaltante e subappaltatore, laddove si prevede che l'appaltatore che subappalta dei lavori corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Per garantire l'efficacia di tale previsione normativa, è pure espressamente previsto che la P.A. committente veirifichi nel caso concreto l'effettiva applicazione di tale disposizione. L'art. 105, comma 14, Cod. App. prevede una responsbailità solidale tra subappaltatore e subappaltante con riguardo agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro che gravano sul primo.
Nell'ottica della semplificazione, invece, deve intendersi la norma che elimina l'obbligo, in capo all'appaltatore, di redigere il Piano Sostitutivo della Sicurezza, quando nel cantiere manchi la figura del Coordinatore per la Sicurezza in quanto nel cantiere stesso opera una sola impresa. In questi casi i compiti del Coordinatore per la sicurezza sono affidati al Direttore dei lavori.
Più in generale, viene previsto che la stazione appaltante, prima di aprire le procedure di affidamento, individui un Direttore dei lavori, il quale dovrà verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e subappaltatore, della documentazione prevista dalla normativa vigente in tema di obblighi verso i dipendenti, provvedendo a segnalare immediatamente le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Da ultimo, si vuole anche segnalare la previsione per cui, tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto, si debba avere riguardo all'offerta economicamente più vantaggiosa, facendo riferimento anche al possesso da parte dell'impresa concorrente delle attestazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (ad esmpeio, Oshas 18001).