FLEPAR Inail formula proposte operative per una PA a servizio di cittadini ed imprese, a sostegno del mondo impresa-lavoro e delle PMI. Sviluppa le competenze interdisciplinari dei professionisti pubblici per riforme: PA, sicurezza sul lavoro, giustizia, legalità, prevenzione della corruzione.

Ad attività sindacale FLEPAR affianca una intensa attività propositiva e di studio, fornendo contributi in materie strettamente correlate ai compiti istituzionali Inail: si pone come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, frutto dell'esperienza diretta sul campo.

Associazione apolitica e senza scopo di lucro, con carattere sindacale, col fine di tutelare interessi giuridici, economici, e funzione, professionalità, dignità e autonomia dei Professionisti Inail.
Interlocutore sindacale dell'Amministrazione, siede con piena legittimazione a tutti i tavoli sindacali.

Nel corso della storia di FLEPAR Inail abbiamo compreso che non sempre è sufficiente avere una buona idea, svilupparla e proporla nelle giuste sedi ma è altrettanto importante la modalità con la quale questa iniziativa viene veicolata e comunicata. Ci siamo resi conto che una comunicazione adeguata e moderna costituisce un valore aggiunto.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza introduce la Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale.

La legge 124 del 4 agosto 2017, pubblicata in G.U. il 14 agosto ed entrata in vigore il 29 agosto, modifica gli articoli 138 e 139 della legge n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), prevdendo che appositi d.P.R. adottino Tabelle Uniche Nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (art. 138) e per lesioni di lieve entità (art. 139).

La riforma riguarda, comunque, le sole lesioni conseguenti a sinistri derivanti da circolazione stradale e, quindi, le sole vittime della strada. Inoltre, la riforma (in particolare l'applicazione delle Tabelle Uniche) riguarderà solo i "sinistri (e gli) eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.

Le Tabelle, che dovranno essere aggiornate annualmente, dovranno tenere conto della componenete del danno morale, che sarà calcolata incrementando la quota del danno biologico in via percentuale e progressiva per punto, e, se provata, dell'eventuale incidenza della lesione, purché rilevante, su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati,  che andrà valutata dal Giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, aumentando il risarcimento del danno da Tabellafino al 30 per cento.

La legge in questione interviene anche sui profili processuali e giudiziari. In particolare, con il comma 15 dell'art. 1 della legge 124/2017, all'art. 135 del Codice delle Assicurazioni vengono aggiunti i seguenti commi:

  • "3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita' di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta."
  • "3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalita' previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilita' della loro tempestiva identificazione."
  • "3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilita' e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in piu' di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita' di polizia che sono chiamati a testimoniare.".

 

Si ricorda come, invece, sia in fase di approvazione la nuova normativa sulla determinazione del risarcimento del danno non patrimoniale (anche al di fuori, quindi, delle ipotesi conseguenti a circolazione stradale), di cui abbiamo già dato conto nel nostro sito (http://fleparinail.it/approvato-alla-camera-il-ddl-tema-di-determinazione-e-risarcimento-del-danno-non-patrimoniale). Attualmente il disegno di legge, già approvato alal Camera, risulta, alla data del 25 luglio 2017, in corso di esdame in commissione.

Si allega l'estratto della legge 124/2017, relativa alla parte riguardante l'introduzione delle Tabelle Uniche Nazionali.