Il 28 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, contenente disposizioni sul lavoro autonomo non imprenditoriale e sul "lavoro agile".
Con riferimento alla prima parte del disegno di legge, si segnala l'art. 7, il quale prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di promuovere "in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche ... e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione".
Ciò che più rileva è la seconda parte, in cui viene introdotto il concetto di "lavoro agile", definito quale "modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro".
Il "lavoro agile" consiste in una prestazione di lavoro subordinato, che può svolgersi in parte all'interno ed in parte all'esterno dei locali aziendali, entro i limiti di durata dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale stabiliti dalla legge o dal contratto collettivo, e con possibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
L'accordo che prevede la modalità di lavoro agile può essere a tempo determinato ma anche a tempo indeterminato: in quest'ultimo caso ognuna delle due parti può recedervi con un preavviso non inferiore a 30 giorni. In caso di giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine, se il rapporto è a tempo determinato, e senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
Per questo tipo di contratto sarà il c.d. "accordo" a disciplinare l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione svolta all'esterno dei locali aziendali ed i casi che danno luogo alle sanzioni disciplinari.
La norma si applicherebbe anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche "in quanto compatibili ... secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificatamente adottate per tali rapporti".
In allegato il testo del disegno di legge e la relativa relazione.