Il COA di Bologna ha chiesto un parere al CNF al fine di verificare se la previsione dell’art. 2, n. 6 della legge n. 247/2012 consenta a qualsiasi “giurista d’impresa”, anche se non iscritto all’ufficio legale di un ente pubblico o a maggioranza pubblica, di iscriversi all’Albo degli Avvocati, in deroga a quanto previsto dall’art. 18 della legge stessa.
Il CNF ha chiarito come le fattispecie di “giurista d’impresa” e di “avvocato di ente pubblico” debbano essere tenute distinte, in quanto assoggettate dalla L. n. 247/2012 a differente disciplina. In particolare, gli avvocati degli enti pubblici, figura assai diversa dai c.d. “giuristi d’impresa”, con i quali non vanno confusi, sono assoggettati alla speciale disciplina dettata dall’art. 23 della L.P., per l’esame della quale – con specifico riferimento al profilo delle incompatibilità - si rinvia al recente parere dell’ufficio studi del 28.2.17, ai pareri di questa Commissione (ad es. nn. 56 e 61 del 2016) e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (ad es., SS. UU., sent. n. 19547/10) e del CNF (ad es., sentt. nn. 134 e 188 del 2015).
Il CNF ha chirito come i “giuristi d’impresa” siano regolati dall’art. 2, c. 6, della L. P. al solo fine di consentire agli stessi l’esercizio dell’attività professionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale previa instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero stipulazione di contratti di prestazione d’opera continuativa e coordinata nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Ma lo status di “giurista d’impresa” non consente l’iscrizione all’albo degli avvocati stante l’incompatibilità di cui all’art. 18, lettera d).
Sul punto, con riguardo alle condizioni per l'iscrizione all'Albo degli avvocati di ente pubblico, si richiama anche la precedente pubblicazione sul nostro sito:
In allegato il parere della Commissione consultiva dle CNF sui giuristi d'impresa (tratto da www.consiglionazionaleforense.it).