Nel rispondere ad un quesito posto da una Direzione Territoriale del Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con propria nota n.9483/2015, ha ribadito la "sanzionabilita' delle aziende" che hanno svolto ed impartito ai propri dipendenti una formazione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro insufficiente e/o inadeguata.
Il T.U. sulla sicurezza, d.lgs. n.81/2008, prevede, infatti, l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare ad ogni lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia (vedi art.37 del T.U.). Segnatamente, si prevede che la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro, con oneri a carico del datore di lavoro ed in "collaborazione con organismi paritetici" (comma 12 art 37 citato), se "presenti nel settore e nel territorio" pertinente.
Gli organismi paritetici, a cui il datore di lavoro deve rivolgersi per fare formazione, vengono definiti dall'articolo 2 del T.U. sulla sicurezza come "organismi costituiti" ad iniziativa di una o piu' associazioni di datori e prestatori di lavoro "comparativamente più rappresentative a livello nazionale". Criterio determinante è, quindi, la rappresentatività comparativa a livello nazionale di ambedue le parti. Tuttavia, per la mancata osservanza del citato comma 12 dell'art. 37 del d. l.vo n. 81/2008 non è prevista alcuna sanzione.
Pertanto, il Ministero chiarisce che, in virtù dei principi di "legalità, tassatività e ragionevolezza", impartire la formazione obbligatoria senza la collaborazione di un organismo paritetico (comma 12 dell'art. 37 d. l.vo 81/2008), di per sé, non può rappresentare una condotta sanzionabile in ragione del comma 1 del citato art. 37, il quale sanziona la violazione dell'obbligo di fornire ai dipendenti "una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza".
Occorrerà, viceversa, di volta in volta verificare se la formazione era, in concreto, sufficiente ed adeguata.