Con DM 3 marzo 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, basandosi sulle proposte e sui dati forniti dall’INAIL - che evidenziano un miglioramento dell’adesione delle PMI allo sconto per prevenzione -, ha fissato le nuove percentuali dell’oscillazione del tasso medio per prevenzione in relazione alla dimensione dell’azienda, espressa dal numero dei lavoratori–anno del periodo.
Sono state riviste le aliquote di sconto di cui al DM 12 dicembre 200, come modificato dal DM 3 dicembre 2010, “onde favorire l’esigenza di contenimento del budget destinato alla prevenzione anche attraverso una rimodulazione dei raggruppamenti aziendali in funzione delle rischiosità delle lavorazioni”.
E’, dunque, previsto che dopo due anni dalla data d’inizio dell’attività, l’INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, può applicare al datore di lavoro - che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con adempimenti contributivi ed assicurativi - una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, commisurato al numero dei lavoratori-anno del periodo.
Quest’anno lo sconto oscillerà tra il 5% ed il 28%.
Su tale base l’INAIL ha emesso la circolare n. 51 del 29 aprile 2015, con cui rende nota la determinazione del Ministero.