Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ha emanato la circolare n. 2309 del 13 marzo 2015, diretta alle Cancellerie del tribunale per chiarire alcuni aspetti relativi alla procedura di negoziazione assistita, con particolare riguardo al versamento del contributo unificato ed alla sospensione feriale dei termini nelle materie della separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.
In particolare, con riguardo al primo aspetto, è stato chiarito che, poiché il procuratore della Repubblica svolge un’attività di controllo e verifica con caratteri di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della Legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in oggetto, va esclusa la debenza del contributo unificato di iscrizione al ruolo al momento del deposito dell’accordo presso la Procura della Repubblica competente.
Parimenti, con riguardo al secondo aspetto, è stato chiarito che non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali di cui all’art. 1 della legge n. 742/1969, in coerenza con la natura di procedimento non giurisdizionale.