FLEPAR Inail formula proposte operative per una PA a servizio di cittadini ed imprese, a sostegno del mondo impresa-lavoro e delle PMI. Sviluppa le competenze interdisciplinari dei professionisti pubblici per riforme: PA, sicurezza sul lavoro, giustizia, legalità, prevenzione della corruzione.

Ad attività sindacale FLEPAR affianca una intensa attività propositiva e di studio, fornendo contributi in materie strettamente correlate ai compiti istituzionali Inail: si pone come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, frutto dell'esperienza diretta sul campo.

Associazione apolitica e senza scopo di lucro, con carattere sindacale, col fine di tutelare interessi giuridici, economici, e funzione, professionalità, dignità e autonomia dei Professionisti Inail.
Interlocutore sindacale dell'Amministrazione, siede con piena legittimazione a tutti i tavoli sindacali.

Nel corso della storia di FLEPAR Inail abbiamo compreso che non sempre è sufficiente avere una buona idea, svilupparla e proporla nelle giuste sedi ma è altrettanto importante la modalità con la quale questa iniziativa viene veicolata e comunicata. Ci siamo resi conto che una comunicazione adeguata e moderna costituisce un valore aggiunto.

Riforma dell'ordinamento forense

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1198-A

DISEGNO DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI

601–711–1171–1198

Attesto che il Senato della Repubblica, il 23 novembre 2010, ha approvato il seguente disegno di legge, risultante dall’unificazione dei disegni di legge n. 601, d’iniziativa del senatore Giuliano; n. 711, d’iniziativa dei senatori Casson, Carofiglio, Chiaromonte, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Finocchiaro, Fontana, Galperti, Latorre, Maritati, Mongiello e Barbolini; n. 1171, d’iniziativa dei senatori Bianchi, Chiurazzi, Del Vecchio, Di Giovan Paolo, Serra e Stradiotto; n. 1198, d’iniziativa del senatore Mugnai:

Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Disciplina dell’ordinamento forense)

1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina la professione di avvocato.
2. L’ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:
a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato e, nell’interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona;
c) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti;
d) tutela l’affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;
e) favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni.
3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
4. Decorsi i termini per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

Art. 2.

(Disciplina della professione di avvocato)

1. L’avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.

2. L’avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l’attuazione concreta della giustizia nella società e nell’esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti in ogni sede.
3. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l’esame di Stato di cui all’articolo 45, ovvero l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L’iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L’avvocato può esercitare l’attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all’albo speciale regolato dall’articolo 21. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l’esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto solo alla legge.
5. Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche.
7. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.
8. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

Art. 3.

(Doveri e deontologia)

1. L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale. L’avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d’ufficio e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.
2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza.
3. L’avvocato esercita la professione uniformandosi ai princìpi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera d), e 64, comma 6. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme devono essere caratterizzate dalla stretta osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile.
4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.

(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale. La partecipazione ad un’associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale o di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano l’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi gli associati e i soci, salvo il caso in cui questi non partecipino all’amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all’albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.
4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell’ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell’associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L’attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
5. L’avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.
6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l’esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all’albo.
7. La costituzione di società di capitali che indicano l’esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata. Sono nulli i relativi atti costitutivi e quelli successivamente intevenuti di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.
8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.
9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
11. Il socio o l’associato è escluso se cancellato o sospeso dall’albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall’articolo 2286 del codice civile.
12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

Art. 5.

(Segreto professionale)

1. L’avvocato è tenuto, nell’interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale sui fatti e sulle circostanze apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
2. L’avvocato è tenuto altresì all’osservanza del massimo riserbo verso i terzi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell’avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta. L’avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.
4. L’avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione o dell’attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 costituisce giusta causa per l’immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

Art. 6.

(Prescrizioni per il domicilio)

1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall’iscritto all’ordine. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell’ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l’ultimo domicilio comunicato.
2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.
3. L’avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all’ordine di iscrizione, sia all’ordine del luogo ove si trova l’ufficio.
4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l’ordine.
5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

Art. 7.

(Impegno solenne)

1. Per poter esercitare la professione, l’avvocato assume dinanzi al consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento».

Art. 8.

(Specializzazioni)

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell’articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale:
a) l’elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni;
b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale per un totale di almeno centocinquanta ore complessive, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno;
c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private, prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza nell’ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;
d) le sanzioni per l’uso indebito dei titoli di specializzazione;
e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell’ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all’albo da almeno dieci anni.
3. Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista l’avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l’acquisizione del titolo. La commissione d’esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto, da docenti universitari, da magistrati a riposo, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al comma 9.
4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5.
5. L’avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i cui corsi annuali devono essere di almeno cinquanta ore. L’aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.
6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale, nell’ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) l’associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;
b) lo statuto dell’associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;
c) lo statuto include espressamente il rilascio da parte dell’associazione di attestati di competenza professionale;
d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;
e) l’associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;
f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.
10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c).
11. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all’albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell’esame di cui al comma 3.

Art. 9.

(Informazioni sull’esercizio
della professione)

1. È consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.
2. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei princìpi del codice deontologico.
3. Il CNF determina i criteri concernenti le modalità dell’informazione e della comunicazione.
4. L’inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare.

Art. 10.

(Formazione continua)

1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.
2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell’articolo 8, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al 5 del medesimo articolo; gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i membri del Parlamento nazionale ed europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.
4. L’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.
5. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Art. 11.

(Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell’ordine.
3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
4. Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

Art. 12.

(Conferimenti dell’incarico e tariffe professionali)

1. L’incarico professionale non può essere conferito con l’apposizione di condizioni.
2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all’articolo 2233 del codice civile. La violazione della disposizione di cui al comma 6 comporta la nullità dell’accordo.
3. L’avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso o di nullità dell’accordo di cui ai commi 2 e 7, si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.
4. Per ogni incarico professionale, l’avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile. L’avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d’ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.
5. Le tariffe professionali, approvate secondo quanto previsto dal comma 3, devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Esse devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l’attività effettivamente svolta. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.
6. Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe, gli onorari minimi previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento commisurati al valore di ciascuna controversia sono inderogabili e vincolanti indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa della prestazione. Se le parti convengono una clausola di contenuto contrario, questa è nulla e sono dovuti gli onorari minimi. A tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze.
7. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all’avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all’avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:
a) quando l’ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;
b) che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera l).
10. Le eccezioni di nullità di cui ai commi 2 e 7 non possono essere sollevate decorsi cinque anni dalla conclusione dell’incarico o del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi.

Art. 13.

(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l’avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.
2. L’incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale. Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l’associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.
3. L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.
4. La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.
5. L’avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza.

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 14.

(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell’ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:
a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;
b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;
e) l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;
f) l’elenco degli avvocati che hanno subìto provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;
g) il registro dei praticanti;
h) l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);
i) la sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;
l) l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
m) l’elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell’articolo 6;
n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.
2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell’ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell’ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti d’appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell’ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell’ordine, l’elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.
6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell’elenco nazionale degli avvocati sono determinati dal CNF.

Art. 15.

(Modifiche all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d’ufficio)

1. Il comma 1 dell’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989», è sostituito dal seguente:
«1. Il Consiglio dell’ordine forense predispone e aggiorna annualmente l’elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le difese d’ufficio di cui all’articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari».
2. Il comma 1-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:
«1-bis. Per l’iscrizione nell’elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell’elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L’irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l’esclusione dall’elenco dei difensori di ufficio».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo:
a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente dall’Unione europea;
b) avere superato l’esame di abilitazione;
c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine;
d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 17;
f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
g) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
2. L’iscrizione all’albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un’università italiana e ha superato l’esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell’ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all’articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all’Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell’articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.
3. L’accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell’ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
4. L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, può essere subordinata dal consiglio dell’ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l’esercizio della professione nel Paese di origine per un congruo periodo di tempo.
5. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 1.
6. È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.
7. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
8. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 13. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi di cui al primo periodo, l’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.
9. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell’ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine
10. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell’ordine a richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci all’iscrizione, ovvero d’ufficio o su richiesta del procuratore generale:
a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
b) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne di cui all’articolo 7 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell’articolo 20;
d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all’articolo 22, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente, salva la possibilità di iscrizione all’albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.
11. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 13, 14 e 15, nei casi seguenti:
a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L’interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo;
c) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo ordinario, in quanto compatibili.
12. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 11;
b) automaticamente, alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.
13. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.
14. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all’interessato.
15. L’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo.
16. L’avvocato cancellato dall’albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a f) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 8.
17. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’articolo 59.
18. L’avvocato riammesso nell’albo ai termini del comma 16 è anche reiscritto nell’albo speciale di cui all’articolo 21 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall’albo ordinario.
19. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l’interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell’articolo 56. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.
20. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Art. 17.

(Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;
b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 18.

(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità)

1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 17, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.
2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.
3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 22.

Art. 19.

(Sospensione dall’esercizio professionale)

1. Sono sospesi dall’esercizio professionale durante il periodo della carica: l’avvocato eletto presidente della Repubblica, presidente del Senato della Repubblica, presidente della Camera dei deputati; l’avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l’avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l’avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l’avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.
2. L’avvocato iscritto all’albo può chiedere la sospensione dall’esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell’albo.

Art. 20.

(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri)

1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono discplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.
2. Il consiglio dell’ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all’ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell’ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l’interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l’audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 16, comma 13.
5. Qualora il consiglio dell’ordine non provveda alla verifica periodica dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell’ordine inadempiente.
6. La prova dell’effettività, continuità, abituabilità e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall’esercizio professionale ai sensi dell’articolo 19, e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di 30.000 abitanti, di membro di giunta comunale di comune con più di 50.000 abitanti, nonché per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo sociale che il CNF giudica equivalente.
7. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:
a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro in modo tale da non rientrare nel limite minimo di reddito imponibile.

Art. 21.

(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo.
2. L’iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l’accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l’iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l’iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
4. All’articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».

Art. 22.

(Avvocati degli enti pubblici)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato.
2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i princìpi della legge professionale.
3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I

L’ORDINE FORENSE

Art. 23.

(L’ordine forense)

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’ordine forense.
2. L’ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

Capo II

ORDINE CIRCONDARIALE

Art. 24.

(L’ordine circondariale forense)

1. Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L’ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
2. L’ordine circondariale di Roma capitale ha sede presso la Corte di cassazione.
3. Al fine di assicurare il funzionamento in relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, capitale della Repubblica, sono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge nell’edificio della suprema Corte di cassazione.
4. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell’ordine, con le modalità stabilite dall’articolo 27 e in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1.
5. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.
6. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell’ordine.

Art. 25.

(Organi dell’ordine circondariale e degli ordini del distretto)

1. Sono organi dell’ordine circondariale:
a) l’assemblea degli iscritti;
b) il consiglio;
c) il presidente;
d) il segretario;
e) il tesoriere;
f) il collegio dei revisori.
2. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale.
3. Sono organi degli ordini circondariali del distretto:
a) il Consiglio istruttore di disciplina;
b) il Collegio giudicante.

Art. 26.

(L’assemblea)

1. L’assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all’albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento professionale.
2. L’assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell’assemblea e per la sua convocazione, nonché per l’assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.
4. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L’assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell’assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell’albo.

Art. 27.

(Il consiglio dell’ordine)

1. Il consiglio, fatta salva la previsione di cui all’articolo 24, comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto:
a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti;
b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento iscritti;
c) da nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinquecento iscritti;
d) da undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti;
e) da quindici membri, qualora l’ordine conti fino a duemila iscritti;
f) da ventuno membri, qualora l’ordine conti fino a cinquemila iscritti;
g) da venticinque membri, qualora l’ordine conti oltre cinquemila iscritti.
2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione.
3. Ciascun elettore può