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Cass. pen. sez. IV, 3 febbraio 2009 n. 19712

Cass. pen.  sez. IV, 3 febbraio 2009 n. 19712

La sentenza si segnala in particolare per i seguenti enunciati:

…“le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, pertanto il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non é collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell’attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile” (ex plurimis, Cass. 4, 47146/055 imp. Riccio, rv. 233186; Cass. 4, 25502/07, imp. Scanu, rv. 237007)…

(OMISSIS)

FATTO

1. Con sentenza del 8/2/2005 emessa dal GUP del Tribunale di Aosta in sede di giudizio abbreviato, G.F., L.M., M.E., venivano condannati per:

il delitto di cui all’art. 113 c.p., art. 589 c.p., commi 1 e 2 perché in cooperazione colposa tra loro, G.F. quale Capo Cantiere, L.M. quale Assistente di cantiere, M. E. quale Capo Squadra ed A. (giudicato separatamente) quale conducente-manovratore della pala meccanica gommata mod. 066G recante numero di telaio (OMISSIS), per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia nonché - per i soli G., L. e M. - nella violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma, 5 lett. F), omettevano le dovute cautele in modo tale da impedire che C.D. venisse travolto e stritolato dalla pala gommata di cui sopra, cagionandogli così lesioni personali, dalle quali ne derivava la morte.

In particolare, G., L. e M., nelle loro rispettive qualità di preposti, omettevano di vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza previste nei piani operativi di sicurezza delle ditte “Nuovo Dolorine s.c.a.r.l.” e “Iezzi Santino e Figli s.n.c.” in materia di sicurezza del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei lavoratori, non controllando che tutti i presenti si fossero allontanati dalle zone di operazione della pala gommata, consentendo che detta macchina operasse seppure priva di lampeggiante e del gruppo ottico posteriore sinistro, nonché consentendo che la vittima lavorasse non indossando indumenti ad alta visibilità. A. (giudicato separatamente), invece, nella propria qualità, conduceva in retromarcia la pala gommata di cui trattasi, senza essersi accertato che al di dietro non fossero presenti lavoratori. Con l’aggravante per i soli G., L. e M., di aver commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro. In (OMISSIS).

Agli imputati, concesse le attenuanti generiche e del risarcimento del danno prevalenti sulle aggravanti, con la diminuente del rito, veniva irrogata la pena di mesi sei di reclusione ciascuno.

Con sentenza del 8/4/2008 la Corte di Appello di Torino nel confermare la condanna, riduceva la pena a mesi quattro di reclusione.

2.  Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati deducendo:

2.1. La violazione della legge penale (artt. 40 e 43 c.p.) e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Invero la sentenza aveva rinvenuto il nesso di causalità nella mancata dotazione di indumenti ad alta visibilità, senza tener conto che l’ambiente di lavoro (la galleria) era ben illuminato e per regola generale (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3, comma 1, lett. g) e art. 41) le misure di prevenzione generali prevalgono su quelle personali.

In relazione all’efficienza del gruppo ottico e dei segnalatori sonori di retromarcia, l’omissione era frutto di una negligenza del manovratore A. che ne avrebbe dovuto controllarne l’efficienza.

Infine, la presenza di persone nei pressi della pala meccanica in movimento era frutto anch’essa della violazione imputabile esclusivamente all’ A. che, violando le disposizioni del piano di sicurezza, aveva manovrato alla presenza di persone nella galleria; peraltro lo stesso comportamento della vittima, l’operaio C., poteva definirsi talmente anomalo e negligente da interrompere il nesso causale.

2.2. La violazione della legge penale ed in particolare della L. n. 689 del 1981, art. 53 e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale aveva negato la conversione della pena detentiva con la pena pecuniaria valutando la gravità del fatto, ma ciò era in contrasto con la valutazione della non particolare intensità della colpa in ragione della quale era stata diminuita la pena.

3.  Il ricorso é infondato e deve essere rigettato.

3.1.   Prima di analizzare le censure alla sentenza proposte nei ricorsi, appare opportuno ricordare la dinamica del sinistro, così come ricostruita nei giudizi di merito, e che ha avuto come tragico teatro il luogo ove erano in svolgimento lavori di costruzione della del lotto n. (OMISSIS) del tratto (OMISSIS) dell’autostrada (OMISSIS), all’altezza dell’abitato di (OMISSIS).

Tali lavori erano stati appaltati dalla R.A.V. (Raccordo Autostradale della Valle d’Aosta s.p.a.) alla “Nuovo Dolorine s.c. a r.l.”.

Tale società aveva subappaltato i lavori di scavo con abbattimento meccanico del fronte e smaltimento del materiale della galleria (OMISSIS) (lato (OMISSIS)) alla società Santino Iezzi e figli s.n.c..

Il giudice di merito, dalle deposizioni raccolte, così ha ricostruito l’incidente :

  • alle ore 13.50 circa del (OMISSIS) C.D. (operaio alle dipendenze della Soc. Nuovo Dolonne), insieme alla sua squadra di operai (composta da F.F., Ci.An., S. P. e dal capo squadra M.E.), si trovava presso l’ingresso del tunnel in costruzione sull’autostrada (OMISSIS);
  • alle ore 14.00 la squadra entrava nella canna di sinistra del tunnel;
  • alle ore 14.30-14.45 veniva azionata la “volata” mediante collegamento delle cariche esplosive;
  • una volta brillata la volata, la squadra si portava nuovamente nella zona di scavo del tunnel, al fine di iniziare le operazioni di disgaggio del materiale inerte depositatosi a seguito della volata;
  • in particolare sul fronte di scavo operava un escavatore della ditta Iezzi, subappaltatrice della Nuovo Dolonne;
  • tale escavatore prelevava il materiale inerte generato dall’esplosione e lo poneva a disposizione della grossa pala (condotta dall’imputato A., che ha patteggiato la pena) che caricava tale materiale sui camion della ditta Iezzi attestati ad una distanza di circa cinquanta metri dal fronte di scavo;
  • una parte degli operai ( F., Ci. e S.) erano impegnati a porre in posizione di sicurezza un tubo per il trasporto dell’acqua posto sulla destra della galleria;
  • mentre il M. (capo squadra del C.) era intento a dettare disposizioni a tali operai, il C. era rivolto verso di lui, nei pressi della pala della ditta Iezzi condotta dall’ A., non avvedendosi del fatto che tale pala si dirigeva in retromarcia verso di lui;
  • il M. urlava al conducente della pala di fermarsi, ma non veniva udito;
  • la pala, conseguentemente, urtava il C. con la zavorra facendolo cadere a terra, per poi travolgerlo con la ruota posteriore sinistra, cagionandone la morte immediata;
  • la pala gommata in questione era provvista al momento del sinistro unicamente degli avvisatori acustici (c.d. “cicalino”), in quanto gli avvisatori luminosi posteriori (gruppo ottico e lampeggiante) si erano guastati la mattina del giorno stesso in cui si era verificato l’incidente mortale;
  • nel corso degli accadimenti, gli imputati G. e L. (rispettivamente capocantiere e assistente di galleria, entrambi designati come preposti alla sicurezza) si trovavano nel cantiere.

3.2.          Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, la Corte distrettuale, conformemente al giudice di primo grado, ha individuato la responsabilità dei tre imputati, preposti tenuti all’osservanza delle norme di ordinaria diligenza e delle specifiche disposizioni del Piano Operativo di Sicurezza predisposto alla “Nuovo Dolomie” e recepito dalla soc. Iezzi nel contratto di subappalto, per avere questi omesso di vigilare sul concreto rispetto di dette norme.

In particolare erano state violate specifiche disposizioni del piano di sicurezza:

a) l’allontanamento delle persone dalla zona operativa della pala;

b) la dotazione della pala gommata di segnalazioni visive di bordo;

infatti, al momento dell’incidente la pala meccanica non era provvista di avvisatori luminosi funzionanti (erano funzionanti solo quelli acustici);

c) la mancata dotazione al personale di indumenti ad alta visibilità (cautela aggiuntiva e non alternativa alla buona illuminazione della galleria), essendo invece la vittima vestita di scuro e senza materiale rifrangente;

d) la compresenza di più persone al lavoro nella galleria, unitamente alla pala, non era stata occasionale, ma frutto di scelte operative di lavoro, per cui era necessario un maggiore coordinamento delle attività.

La violazione di plurime misure di prevenzione aveva avuto valenza causale nel sinistro e pertanto di ciò dovevano essere chiamati a rispondere i preposti presenti in cantiere, identificati negli attuali imputati ricorrenti.

3.3.   In ordine alla sussistenza in capo agli imputati di una posizione di garanzia affinché l’evento dannoso non si verificasse, va ricordato che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, vigente all’epoca del fatto, impone al datore di lavoro, tra l’altro, di dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; di evitare che i lavoratori accedano alle zone che li espongono a rischi; di pretendere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali di sicurezza. Tali obblighi si estendono ai preposti, in quanto il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 1, comma 4 bis, comporta che i collaboratori del datore di lavoro (dirigenti e preposti), al pari di quest’ultimo, sono da considerare, per il fatto stesso di essere inquadrati come dirigenti e preposti e, nell’ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, destinatari “iure proprio” dell’osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega “ad hoc” (Cass. 4, 11351/05, imp. Stasi, rv. 233656).

Pertanto gravava sugli imputati l’obbligo di vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza, l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa - inidoneità originaria o sopravvenuta -, fossero pericolosi per la incolumità dei lavoratori (cfr. Cass. 3, 1142/98, imp. Celino, rv. 212822).

3.4.   Su tale premessa il giudice di merito ha riscontrato sussistere, tra la condotta omissiva dei tre preposti imputati, costituita dalla mancata vigilanza del rispetto delle norme di prevenzione infortuni e delle misure previste nel P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), e quindi nella violazione dell’obbligo di impedire l’evento (art. 40 c.p., comma 2), il nesso causale con la morte del C..

La difesa degli imputati ha censurato la sentenza lamentando che era stata attribuita efficienza causale alla mancata dotazione di indumenti ad alta visibilità del C., senza tener conto che l’ambiente di lavoro (la galleria) era ben illuminato e per regola (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3, comma 1, lett. g) e art. 41) le misure di prevenzione generali prevalgono su quelle personali; la mancata efficienza del gruppo ottico e di retromarcia della pala, era frutto di una negligenza del manovratore A. che ne avrebbe dovuto controllarne l’efficienza; che la presenza del C. nei pressi della pala meccanica in movimento era frutto anch’essa della violazione imputabile esclusivamente all’ A. che, violando le disposizioni del piano di sicurezza, aveva manovrato alla presenza di persone nella galleria; il comportamento del C. poteva definirsi talmente anomalo e negligente da interrompere il nesso causale con le altre condotte omissive ritenute idonee a determinare l’evento.

A quanto dedotto dalla difesa va osservato quanto segue:

  • In relazione ai dispositivi di protezione individuale (quale certamente erano gli indumenti ad alta visibilità), vero é che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3, lett. g) prevede la priorità delle misure di protezione collettiva (nel caso di specie illuminazione della galleria) rispetto ai DPI previsti dall’art. 41; ma priorità non significa esclusività, ma solo che la sicurezza generale deve precedere quella individuale e che la garanzia della seconda, non esclude l’obbligo di garantire la prima.

Peraltro l’obbligo di utilizzo di indumenti ad alta visibilità era previsto esplicitamente dal POS della “Nuovo Dolorine” recepito nel contratto di subappalto della soc. Iezzi.

  • In ordine all’avaria degli avvisi luminosi posteriori della pala, sebbene essa sia avvenuta in mattinata, non poteva sfuggire all’attenzione dei preposti, presenti sul luogo di attività della pala che, per le sue rilevanti dimensioni, non passava inosservata, anche in ragione della importanza dell’attività che svolgeva, di rimozione dei detriti dopo le esplosioni in galleria.
  • L’utilizzo della pala in presenza di una pluralità di persone nei suoi pressi, anch’essa integra la violazione di un espresso divieto previsto dal POS. Tale violazione, non può farsi carico solo alla negligenza del manovratore A., in quanto il lavoro si stava svolgendo alla presenza e sotto la direzione dei preposti, i quali non potevano non accorgersi della attività della pala (di enormi dimensioni) nella galleria ed in presenza degli altri operai al lavoro.
  • Quanto alla evidenziata negligenza del C., per avere egli lavorato nei pressi del mezzo, va ricordato che questa Corte, con consolidata giurisprudenza, ha statuito che “le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, pertanto il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non é collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell’attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile” (ex plurimis, Cass. 4, 47146/055 imp. Riccio, rv. 233186; Cass. 4, 25502/07, imp. Scanu, rv. 237007).

Nel caso di specie l’attività svolta dal C. era eseguita in esecuzione di specifiche direttive aziendali e sotto il controllo del capo squadra M.. Pertanto nessuna condotta anomala, nel senso sopra indicato, può ritenersi essere stata posta in essere dalla vittima e, quindi, il suo comportamento non può ritenersi causa esclusiva dell’evento.

3.5.   La difesa degli imputati ha eccepito che anche a voler dare per scontate la violazione delle norme di sicurezza, le stesse, singolarmente valutate, non avevano avuto una concreta efficacia causale: l’ A. in retromarcia non guardava dietro, pertanto anche l’utilizzo di indumenti rifrangenti da parte del C. non avrebbe evitato l’incidente; il lampeggiante della pala si era rotto la mattina e quindi il suo mancato funzionamento era imprevedibile;

la presenza di operai vicino al mezzo era frutto di una imprevedibile negligenza del manovratore.

Ora se anche é vero che atomisticamente valutata ex posi l’efficacia causale delle singole violazioni, può sorgere qualche dubbio della loro idoneità in concreto a cagionare l’evento, é anche vero che nel caso di specie le violazioni sono state plurime e concomitanti (mancata dotazione di indumenti ad alta visibilità; mancata funzionalità sulla pala degli avvisatori posteriori luminosi;

presenza di più persone vicino alla pala in movimento, frutto di scarsa attenzione e difetto di coordinamento della contemporanea attività di lavoro di più imprese) e pertanto la loro reciproca sinergia amplifica la valenza causale delle condotte omissive poste in essere e consente di far ritenere con alta probabilità statistica e logica che il rispetto delle misure di sicurezza avrebbe evitato l’evento (cfr. Cass. 4, 4675/06, imp. Bartalini, rv. 235658).

Va ricordato che la “elevata probabilità logica”, in presenza della quale può essere affermata la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento, esprime la forte corroborazione dell’ipotesi accusatoria sulla base delle concrete acquisizioni probatorie disponibili, che il giudice dovrà valutare alla stregua delle regole dettate dall’art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 (quanto al ragionamento sull’evidenza probatoria) e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), (quanto alla doverosa ponderazione del grado di resistenza dell’ipotesi di accusa rispetto alle ipotesi antagoniste od alternative, in termini conclusivi di “certezza processuale” o di “alta probabilità logica” della decisione) (Cass. 4, 15282/08, imp. Vavassori, rv. 239604). Nel caso di specie, come detto, é la pluralità delle violazioni, la loro concomitanza e sinergia, a far ritenere che il rispetto delle previsioni di legge e del Piano Operativo di Sicurezza avrebbero evitato l’evento con alto grado di probabilità. Alla luce di quanto detto, le argomentazioni motivazionali della Corte distrettuale non sono viziate da violazione di legge, ne da alcun difetto di motivazione; si impone pertanto il rigetto dei ricorsi.

3.6.   In ordine alla cesura della omessa conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, su punto la Corte territoriale ha motivato il diniego valutando la gravità del fatto nel suo complesso (infortunio mortale), indipendentemente dalla affermata non particolare gravità della colpa. Pertanto la censura espressa dalla difesa sul punto, esprime solo un dissenso generico rispetto ad una valutazione di merito che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

Al rigetto dei ricorsi Consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009