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Cass. pen. sez. IV, 2 dicembre 2008, n. 48313

Cass. pen. sez. IV, 2 dicembre 2008, n. 48313

La sentenza si segnala in particolare per i seguenti enunciati:

… principio giuridico secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pur comprendendo il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 4 tra i destinatari delle norme, dettate in tale materia, anche i preposti, questi non si sostituiscono, di regola, alle mansioni del dirigente, per di più se delegato con ampi poteri agli adempimenti in tema sicurezza dei lavoratori, del quale, se mai, condividono, secondo le loro reali incombenze, gli oneri in materia di sicurezza del lavoro:  salvo che, da parte del titolare dell’impresa, sia avvenuta, non soltanto la nomina nel suddetto ruolo (di preposto) di persona qualificata e capace, ma anche il trasferimento alla stessa (il che è stato, nella fattispecie, escluso dai giudici di merito) di tutti i compiti di natura tecnica, con facoltà di iniziativa e di spesa anche in materia di prevenzione degli infortuni, con il conseguente esonero, in caso di incidente, da responsabilità’ penale del dirigente e del medesimo datore di lavoro ...

(OMISSIS)

FATTO

Con sentenza del 6/2/2008, la Corte di Appello di Trieste ha, in accoglimento dell’appello proposto dal P.M., riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Udine aveva assolto B.M. dall’imputazione di lesioni colpose ascrittagli, dichiarandolo, invece, penalmente responsabile di tale reato, per avere, nella qualità di impiegato tecnico, delegato all’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza presso gli stabilimenti della s.p.a.

“Ferriere Nord”, cagionato per colpa le fratture ossee all’avambraccio sinistro riportate dal dipendente D.C.E., mentre costui lavorava presso una macchina produttrice di tralicci metallici, risultata irregolare in quanto non munita, come prescritto dalla normativa antinfortunistica, di un dispositivo automatico di blocco idoneo, nel caso di rimozione del carter di protezione, ad arrestare la messa in moto dei coltelli utilizzati per il taglio dei tralicci e, per tale via, capace di impedire in ogni caso l’eventuale contatto dei medesimi coltelli in movimento con gli arti dei lavoratori addetti alla macchina.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, l’imputato, il quale ha dedotto i seguenti motivi:

  • Erronea applicazione della legge, per la ragione che il carter applicato alla macchina rispondeva pienamente alla funzione di protezione indicata dalla normativa antinfortunistica, posto che esso era chiuso da un bullone, sicchè, muovendo dalla considerazione che, per rimuovere detto bullone, era necessario svitarlo con apposita chiave, l’evento infortunistico sarebbe stato causato non per effetto della mancata dotazione del mezzo di protezione della cesoia, a lui addebitata erroneamente dai giudici di appello, bensì per effetto dell’omessa vigilanza sulla macchina da parte di chi ( G. L.), come caporeparto, era stato preposto al controllo e sorveglianza delle attività lavorative, con compiti estesi anche alle misure antinfortunistiche, giusta delega scritta conferitagli da esso B..
  • Violazione di legge, sul rilievo che non avrebbe dovuto esigersi, ai fini dell’affermazione della sua responsabilità nell’eziologia dell’evento lesivo, l’obbligo di vigilare sulla conformità dei macchinari esistenti nello stabilimento alle prescrizioni di legge, posto che a tale compito era stato espressamente adibito il preposto, in virtù della predetta delega scritta, al quale, quindi, a prescindere dalla mancanza di autonomia di spesa, incombeva il dovere di impedire al dipendente l’utilizzazione di quel macchinario, reso pericoloso dal libero accesso degli arti dell’operaio al suo interno, proprio attraverso il dismesso carter di protezione.

Trattasi di ricorso destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Invero, le doglianze proposte nell’interesse del B. sono affidate a motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate, con argomentazioni persuasive, dalla Corte territoriale.

Quest’ultima si è convinta e di tale convincimento ha spiegato le ragioni, che il B. dovesse rispondere del reato ascrittogli, in quanto ha accertato che il macchinario, utilizzato al momento dell’infortunio, era uno strumento di lavoro pericoloso, perchè privo di un dispositivo automatico di blocco delle forbici meccaniche in movimento, costituente lo standard di protezione prescritto dalla norma antinfortunistica (del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 72), idoneo ad impedire in modo automatico l’eventuale accesso all’interno del macchinario degli arti dell’operatore, anche nel caso, come quello di specie, in cui il carter di protezione fosse stato rimosso manualmente; che tale difetto, costituente anche violazione specifica della normativa antinfortunistica, aveva svolto un ruolo sinergico nella causazione delle lesioni al D.C., conseguendone la penale responsabilità del B., il quale, in quanto dirigente e delegato, come è incontroverso, dal datore di lavoro all’adempimento degli obblighi in tema di sicurezza sul lavoro con poteri autonomi di organizzazione e di spesa, era titolare del dovere di predisporre le misure di protezione agli strumenti di lavoro esistenti nello stabilimento e, comunque, di pretendere che quelle misure fossero effettivamente osservate dai lavoratori. I giudici di secondo grado non si sono sottratti nemmeno all’esame della deduzione difensiva, con la quale era stata prospettata la possibilità di configurare nel caso in esame l’esenzione da responsabilità del B. per effetto della sub-delega da parte sua conferita al preposto, G. L., sulla cui base il Tribunale di Udine aveva fondato il verdetto di assoluzione. I giudici di appello, però, l’hanno disattesa in radice, sulla scorta della persuasiva considerazione che, mentre il B., quale dirigente delegato alla osservanza delle norme antinfortunistiche e alla sicurezza dei lavoratori, era titolare di ampi ed autonomi poteri di organizzazione e di spesa, onde far fronte alle necessità connesse all’attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, non altrettanto poteva affermarsi nei confronti del preposto, in quanto con la sub-delega conferitagli non dal datore di lavoro, ma impropriamente dal dirigente non gli era stato attribuito alcun autonomo potere di spesa in tema di sicurezza.

La Corte territoriale, pertanto, nel definire il ruolo avuto dal B. nella vicenda, ritenendo costui non esentato da responsabilità penale, si è attenuta correttamente al principio giuridico secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pur comprendendo il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 4 tra i destinatari delle norme, dettate in tale materia, anche i preposti, questi non si sostituiscono, di regola, alle mansioni del dirigente, per di più se delegato con ampi poteri agli adempimenti in tema sicurezza dei lavoratori, del quale, se mai, condividono, secondo le loro reali incombenze, gli oneri in materia di sicurezza del lavoro:  salvo che, da parte del titolare dell’impresa, sia avvenuta, non soltanto la nomina nel suddetto ruolo (di preposto) di persona qualificata e capace, ma anche il trasferimento alla stessa (il che è stato, nella fattispecie, escluso dai giudici di merito) di tutti i compiti di natura tecnica, con facoltà di iniziativa e di spesa anche in materia di prevenzione degli infortuni, con il conseguente esonero, in caso di incidente, da responsabilità’ penale del dirigente e del medesimo datore di lavoro. Alla correlata obiezione del B. è, quindi, agevole replicare ex adverso che l’obbligo di vigilare sui macchinari dello stabilimento, denominato “Lavorazioni a freddo”, gli derivava dal suo ruolo di dirigente specificamente incaricato dell’osservanza della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nell’ambito del medesimo stabilimento e che, se all’interno dell’organigramma della società era prevista la figura del preposto e anche costui si era reso inadempiente agli obblighi inerenti al suo specifico ruolo, simile evenienza non costituisce fatto idoneo ad esimere il medesimo B. dall’obbligo di vigilare sull’operato del preposto e di controllare di persona, in forza dell’espressa delega ricevuta dagli organi societari, l’efficienza dei macchinari, compreso quello al quale era addetto il D.C., non solo sotto l’aspetto produttivo, ma anche sotto quello della rispondenza alle esigenze di sicurezza dei lavoratori. L’omessa vigilanza non può essere giustificata dalla pretesa subordinazione di un suo intervento a sollecitazioni del preposto, posto che il ruolo di dirigente del B., titolare per di più di una delega espressamente e formalmente conferitagli con pienezza di poteri anche di spesa ed autonomia decisionale nella materia della prevenzione degli infortuni, implicava necessariamente a suo carico il dovere di vigilare a che il preposto facesse osservare ed i lavoratori osservassero le misure di prevenzione degli infortuni e, qualora quelle in atto fossero inadeguate o non conformi a legge, di renderle di sua iniziativa adeguate e regolari, rimuovendo in ogni caso ogni fonte di pericolo per la sicurezza dei lavoratori, compresa quella derivante dall’uso improprio dei macchinari e dei loro mezzi di protezione.

Ne consegue che, nella fattispecie, la responsabilità del B. è giuridicamente configurabile e logicamente concepibile, dal momento che l’infortunio è eziologicamente dipeso, come è stato accertato dai giudici di merito, non solo dalla mancanza della suindicata misura antinfortunistica, la cui predisposizione ed attuazione spettava al dirigente-delegato, ma anche dall’omessa e, comunque, insufficiente vigilanza sui comportamenti negligenti del preposto o su quelli imprudenti degli operai sull’uso improprio e pericoloso dei macchinari ai quali erano addetti. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della sanzione pecuniaria, che, tenuto conto del profilo e dell’entità della colpa riconoscibili nella condotta processuale, il Collegio determina nella somma indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 1.000,00 Euro.

Roma, 2.12.2008. Deposito 29.12.2008