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Cass. pen. sez. IV, 30 settembre 2008, n. 42129

Cass. pen. sez. IV, 30 settembre 2008, n. 42129

La sentenza si segnala in particolare per i seguenti enunciati:

 … la responsabilità del soggetto obbligato ad adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di condotte completamente esorbitanti rispetto al processo produttivo, e non invece quando il comportamento ancorché avventato, disattento, imprudente o negligente del lavoratore sia posto in essere nel contesto dell’attività lavorativa svolta ...

(OMISSIS)

FATTO

1. Il Tribunale di Lamezia Terme ha affermato la responsabilità di G.A. in ordine al reato di omicidio colposo in danno di S.P., commesso in violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La sentenza è stata confermata, dalla Corte d’appello di Catanzaro.

Secondo l’ipotesi accusatoria fatta propria dai giudici di merito l’imputato, nella veste di datore di lavoro, ometteva di dotare un trattore delle necessarie misure di sicurezza e di assicurarne la corretta manutenzione; ne consentiva l’utilizzo nell’ambito di un’azienda per il trasporto di materiali, ometteva di fornire una sufficiente formazione nei confronti del lavoratore, il quale veniva schiacciato sotto il mezzo carico di legna, ribaltatosi mentre percorreva un tratto di strada in discesa.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato lamentando mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il giudice, si afferma, ha travisato la prova, giacché la difesa aveva evidenziato che tutti i testi escussi avevano confermato che mai l’imputato aveva disposto l’utilizzazione di quel mezzo e mai aveva affidato lo stesso ad alcun lavoratore. La vittima, al momento del fatto, era intenta a compiti diversi da quelli demandatigli. In particolare il teste Gr. ha evidenziato il lavoratore non era mai stato impiegato come trattorista e comunque non utilizzava il trattore in questione;

e pertanto la sua condotta, completamente diversa rispetto a quella demandatagli dal datore di lavoro, configura un’ipotesi di fatto eccezionale che interrompe il nesso causale tra la pretesa condotta omissiva e l’evento. Si verte quindi in un’ipotesi di causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento e tale da interrompere il rapporto di causalità tra quest’ultimo e la pretesa omissione dell’imputato, come ritenuto dal consolidata giurisprudenza di legittimità.

3. Il ricorso è infondato.

La pronunzia impugnata parte anch’essa dal richiamo della nota giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità del soggetto obbligato ad adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di condotte completamente esorbitanti rispetto al processo produttivo, e non invece quando il comportamento ancorché avventato, disattento, imprudente o negligente del lavoratore sia posto in essere nel contesto dell’attività lavorativa svolta. Nel caso esaminato, si afferma, è emerso che il trattore venne lasciato in mezzo all’uliveto dall’imputato dovendo essere riutilizzato nel pomeriggio, e non fu invece parcheggiato dietro casa, come sostenuto dall’interessato e come solitamente avveniva quando il mezzo non serviva più. Alla vittima, inoltre, venne dato l’incarico di proseguire nel pomeriggio il lavoro avviato nella mattinata e cioè di continuare a raccogliere pietre da spostare in altra parte del fondo. In tal senso sono le dichiarazioni del teste Gr..

Anche altro teste ha riferito che il mezzo era già stato utilizzato nella mattinata. Dunque, si afferma, alla luce della richiamata giurisprudenza, il comportamento del lavoratore non ha assunto i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento e da escludere la responsabilità del datore di lavoro. La condotta del dipendente, infatti non fu del tutto esorbitante rispetto al processo produttivo. D’altra parte, la Corte non dubita che l’imputato abbia posto in essere le contestate gravi violazioni della disciplina antinfortunistica che gli vengono contestate.

Tale diffusa argomentazione è conforme ai principi che correttamente richiama, ripetutamente enunciati da questa Suprema corte.

Le deduzioni difensive sull’estraneità del mezzo al processo lavorativo tentano di introdurre impropriamente nella presente sede di legittimità la riconsiderazione del merito. Sul punto la pronunzia reca un’esposizione precise emergenze diffusa, coerente ed ancorata a probatorie.

Dunque, appurato che il trattore si trovava sul terreno, al servizio delle attività che in quel momento vi si svolgevano, la condotta del lavoratore che ne fece uso, sia pure nell’esercizio di compiti diversi da quelli demandatigli, non è per nulla estranea all’area di rischio connessa al contesto lavorativo di cui si discute. Tale attività lavorativa, proprio perché interna all’area di rischio che il garante era tenuto a cautelare, non è idonea ad interrompere il nesso causale tra le condotte pacificamente colpose del datore di lavoro e l’evento letale determinato dall’uso del mezzo.

I termini di prescrizione di cui al novellato art. 157 c.p., comma 6 sono lungi dall’essere decorsi, atteso che l’evento illecito risale al (OMISSIS). Nè il risultato sarebbe diverso ove si applicassero i criteri previgenti, essendo stata ritenuta l’equivalenza tra attenuante ed aggravante.

Il ricorso deve essere quindi rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma,  30.9.2008. Deposito 12.11.2008