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Cassazione civile sez. III 27 Lug 2011 n. 16417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15136/2009 proposto da:

A.O. (OMISSIS), PA.FE.SI. S.R.L.
(OMISSIS) (già D. MEUCCI S.R.L.) in persona dell'amministratore
unico Sig. P.G., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA MASCAGNI 92, presso lo studio dell'avvocato NATICCHIONI
FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato
NATICCHIONI GLORIA giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di
livello generale Dott.ssa C.R., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso l'AVVOCATURA
CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ROSSI
ANDREA, TARANTINO CRISTOFARO giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

B.A. (OMISSIS), RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
(OMISSIS), G.F. (OMISSIS), A.
G. (OMISSIS);

- intimati -

Nonchè da:
B.A. (OMISSIS), AR.GI.
(OMISSIS), G.F. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo
studio dell'avvocato VITALE FORTUNATO, che li rappresenta e difende
giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrenti incidentali -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di
livello generale Dott.ssa C.M.I., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso l'Avvocatura
centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ROSSI
ANDREA, TARANTINO CRISTOFARO giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente all'incidentale -

e contro

A.O. (OMISSIS), PAFESI SRL (OMISSIS),
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
(OMISSIS);

- intimati -

Nonchè da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI
TRASPORTI E SERVIZI P.A.) (OMISSIS) in persona del Dr.
M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.
MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato BUCCI FEDERICO,
che la rappresenta e difende giusta delega a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di
livello generale Dott.ssa C.M.I., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso l'Avvocatura
centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ROSSI
ANDREA, TARANTINO CRISTOFARO giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente all'incidentale -

e contro

A.O. (OMISSIS), B.A.
(OMISSIS), PAFESI SRL (OMISSIS), G.F.
(OMISSIS), AR.GI. (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 4572/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, 1^
SEZIONE CIVILE, emessa il 30/9/2008, depositata il 10/11/2008, R.G.N.
6568/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;
udito l'Avvocato RASPANTI RITA per delega dell'Avvocato ANDREA ROSSI;
udito l'Avvocato FORTUNATO VITALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del 6, 9 e 10
motivo del ricorso principale, rigetto dell'incidentale delle
Ferrovie, inammissibilità del ricorso incidentale dell' A.,
in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.O. e la PA.FE.VI. s.r.l. (già D. MEUCCI s.r.l.) propongono ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha tra l'altro condannato l' A., in solido con la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Ar.Gi., B.A. e G.F. ( A., capo squadra della MEUCCI, Ar., capo zona delle Ferrovie, B. e G., operai delle Ferrovie, sono stati condannati in sede penale come responsabili del fatto), a pagare all'INAIL la somma di Euro 369.080,51, oltre interessi legali dalla sentenza, a titolo di rivalsa dell'assegno funerario e della rendita riconosciuta ex lege alla vedova di Be.St., deceduto sul lavoro il (OMISSIS), e la MEUCCI s.r.l., quale datrice di lavoro dell' A., a rimborsare a Ar.Gi., B. A. e G.F. (considerati dalla sentenza di primo grado responsabili per il 30% ciascuno) quanto costoro dovessero pagare all'INAIL in misura superiore al 90% del loro debito solidale.

Resiste con controricorso l'INAIL. Resistono con controricorso, chiedendo in via incidentale l'accoglimento dei primi cinque motivi del ricorso principale, Ar.Gi., B.A. e G.F..

Resiste altresì con controricorso, illustrato da successiva memoria, proponendo sei motivi di ricorso incidentale, la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

L'INAIL resiste ai ricorsi incidentali con altro controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

2.- Con il primo motivo del ricorso principale (e di quello incidentale di Ar., B. e G.), sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si deduce l'erroneità del ragionamento in base al quale il giudice di merito - dal fatto che Be.St. percepiva l'assegno familiare per la moglie - ha dedotto che egli provvedesse al sostentamento della moglie stessa con circa la metà del proprio reddito.

2.1.- Va premesso - rispondendo all'eccezione dell'INAIL - che è ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d'impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, qualora lo stesso si concluda - come nella specie - con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all'altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass., SSUU 31 marzo 2009, n. 7770).

2.2.- Nel merito, il mezzo è fondato, in quanto la percezione degli assegni familiari non presuppone - come erroneamente ritiene il giudice di merito, ponendo la circostanza a fondamento del suo assunto - che il familiare sia del tutto privo di reddito, alla stregua del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 6, e successive modificazioni, secondo cui gli assegni familiari per il coniuge sono dovuti anche se costui percepisce un reddito, purchè non superiore ad una certa soglia.

Il ragionamento del giudice di merito, fondato dunque sull'assunto - non altrimenti dimostrato se non con riferimento alla circostanza che il coniuge percepisse gli assegni familiari - che la P. fosse priva di reddito proprio, risulta pertanto viziato. Nè, d'altro canto, è possibile, sostituendo la valutazione di questo giudice a quella del giudice di merito, affermare che la tesi di quest'ultimo - secondo cui il Be. provvedeva al sostentemento della moglie con circa la metà del proprio reddito - resta comunque valida nonostante la parziale erroneità del presupposto, trattandosi di un vizio della motivazione in fatto della sentenza.

Il giudice di rinvio dovrà dunque procedere ad una nuova valutazione della domanda. Va al riguardo ricordato che la surroga dell'INAIL nei confronti dei responsabili, ex art. 1916 cod. civ., non può superare quanto dovuto al coniuge superstite a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., anche nell'ipotesi in cui la capitalizzazione dell'assegno vitalizio superi l'ammontare del danno da questi subito (Cass. 10 gennaio 2008, n. 255).

Restano assorbiti i successivi quattro motivi del ricorso principale (e di quello incidentale di Ar., B. e A.) nonchè i motivi dal secondo al sesto del ricorso incidentale della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

3.- Con il sesto motivo l' A. lamenta l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto, nei suoi confronti, dagli appellati B., Ar. e G. quanto alla determinazione dei rispettivi gradi di responsabilità.

3.1.- Il sesto motivo è inammissibile sotto svariati profili. In primo luogo nel titolo si deduce il vizio di omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c.) mentre nel quesito di diritto si prospetta un vizio di violazione di legge quanto all'implicito rigetto dell'eccezione. In secondo luogo - ed il rilievo è assorbente - il ricorrente difetta di interesse, in quanto il giudice di secondo grado ha rigettato l'appello incidentale in discorso e gli appellanti incidentali non hanno proposto ricorso incidentale sul punto.

4.- Con il settimo motivo la MEUCCI s.r.l., sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, deduce la nullità degli appelli incidentali spiegati nei suoi confronti da Ar., G. e B., mentre, con l'ottavo motivo, svolge la medesima censura sotto il profilo della nullità per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità degli appelli incidentali 4.1.- L'ottavo motivo è infondato.

Non vi è omessa pronuncia in quanto l'eccezione è stata implicitamente ma inequivocamente rigettata, come dimostra la decisione di merito.

Il settimo motivo è inammissibile. Va considerato, in fatto, che la MEUCCI s.r.l. non si è costituita spontaneamente ma a seguito di ordine di integrazione del contraddicono nei suoi confronti, eseguito mediante notifica degli appelli principale ed incidentale (e di cui si tace nel quesito di diritto), peraltro proposti, questi ultimi, tempestivamente, pur se non noti, senza sua colpa, alla MEUCCI s.r.l..

L'eventuale erroneità dell'ordine di integrazione del contraddittorio - nel che si sostanzia in definitiva la censura - non è d'altro canto contemplata nel quesito di diritto che conclude il mezzo.

5.- Con il nono motivo l'accoglimento dell'appello incidentale nei confronti della MEUCCI s.r.l. è criticato sotto il profilo della falsa applicazione dell'art. 2049 c.c..

5.1.- Il mezzo è infondato. L'obbligazione solidale risarcitoria del committente, tenuto ai sensi dell'art. 2049 c.c., ha la stessa estensione di quella del commesso, e pertanto è conforme a diritto la sua condanna, nei confronti dei corresponsabili solidali del commesso, alla ripetizione della parte di debito del commesso stesso.

Non ignora questa Corte che tre precedenti (Cass. 12 febbraio 1982, n. 856, Cass. 5 settembre 2005, n. 17763, e Cass. 8 ottobre 2008, n. 24802) sembrano affermare il principio secondo cui, in tema di responsabilità civile extracontrattuale, sarebbe esclusa l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultano per definizione estranei alla produzione del danno.

Tuttavia le sentenze citate si riferiscono ad ipotesi in cui era in discussione l'azione di regresso tra più soggetti (proprietario del veicolo e datore di lavoro) chiamati a rispondere del fatto di altro soggetto, responsabile del sinistro, e, valorizzando il tenore letterale dell'art. 2055 c.c., comma 2, secondo cui l'azione di regresso è data "nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa", giungono alla conclusione che non può darsi azione di regresso tra più soggetti chiamati a rispondere del fatto del responsabile, proprio in quanto non sussiste una possibile graduazione di colpe tra costoro. Nel caso di specie si discute invece del regresso di alcuni corresponsabili del fatto nei confronti del datore di lavoro di altro corresponsabile, "nella misura determinata dalla gravità" della colpa di costui. Non sussiste, dunque, dubbio alcuno riguardo alla piena applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 2055 c.c., comma 2.

6.- Con il decimo motivo l' A. deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sulle spese nei confronti degli appellanti incidentali.

6.1- Il decimo motivo è fondato, in quanto il giudice di merito - pur affermando correttamente in motivazione il principio per cui "le spese di lite seguono la soccombenza" - non ha provveduto, in dispositivo, alla liquidazione delle spese tra l' A. e gli appellanti incidentali, soccombenti nei suoi confronti, Ar., B. e G..

7.- Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sotto il profilo della violazione di legge, si duole della affermazione contenuta nella sentenza di merito, secondo cui la causa proposta contro di essa era inscindibile rispetto a quelle proposte nei confronti dei coobbligati solidali, con la conseguenza che la notificazione effettuata regolarmente nei confronti delle altre parti appellate avrebbe comportato, essendo nulla la notificazione nei suoi confronti, in quanto effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, solo la necessità di rinnovazione della notificazione.

7.1.- Il mezzo è infondato.

La responsabilità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. discendeva dall'accertamento della responsabilità dei suoi dipendenti. Avendo essa partecipato al giudizio di primo grado, ricorreva dunque un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che sussiste allorquando la decisione di una controversia si estende necessariamente ad altra e.c.i.p.l.e.

g.i.(.2.g.2.n.1.

8.G.a.m.d.r.i.d.R.F. I.S.s.c.d.a.d.d.

p.m.d.r.p.d.Angelucci.

9.I.c.v.a.i.p.m.d.r.

p.(.d.r.i.d. A., B. e G.) ed il decimo motivo dello stesso ricorso principale, assorbiti i motivi dal secondo al quinto del ricorso principale (e del ricorso incidentale di Ar., B. e G.) e quelli dal secondo al sesto del ricorso incidentale della Rete Ferroviaria Italiana, rigettati quelli dal sesto al nono del ricorso principale ed il primo del ricorso incidentale della Rete Ferroviaria Italiana. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale (e del ricorso incidentale di Ar., B. e G.) ed il decimo motivo dello stesso ricorso principale, assorbiti i motivi dal secondo al quinto del ricorso principale (e del ricorso incidentale di Ar., B. e G.) e quelli dal secondo al sesto del ricorso incidentale della Rete Ferroviaria Italiana, rigettati quelli dal sesto al nono del ricorso principale ed il primo del ricorso incidentale della Rete Ferroviaria Italiana; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011