LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - est. Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.R.F. (OMISSIS), selettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato MENICACCI STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AVIVA ITALIA S.p.A. (già COMMERCIAL UNION ITALIA SPA) in persona del Direttore Generale pro tempore, Dott. B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell'avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
R.F.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7825/2008 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione tredicesima, emessa l'8/02/2008, depositata il 14/04/2008; R.G.N. 45411/2005.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;
udito l'Avvocato GIARDIELLO ENZO (per delega dell'Avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del 2 e 3 motivo di ricorso, assorbimento del 1^ motivo.
FATTO
L.R.F. conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Roma, R.F. e la compagnia di assicurazione Commerciai Union s.p.a. al fine di sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro del 15.7.1997 allorchè il ciclomotore condotto dall'attrice era stato travolto dalla vettura di proprietà della R..
Si costituiva la Commerciai Union S.p.A. contestando la domanda ed eccependo la prescrizione; rimaneva contumace la R..
Il giudice di pace rigettava la domanda per intervenuta prescrizione.
Avverso tale pronuncia proponeva appello L.R.F..
Si costituiva la Commerciai Union S.p.A. contestando il gravame, mentre rimaneva contumace la R..
Con sentenza n. 7825/08 il Tribunale di Roma confermava la decisione in ordine alla prescrizione del diritto di risarcimento nei confronti della Compagnia nella considerazione che, in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorchè per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui all'art. 2947 cod. civ., comma 2, decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima; respingeva nel merito la domanda nei confronti della R. per difetto di prova.
Ricorre per Cassazione L.R.F. con tre motivi.
Resiste l'intimata Aviva Italia S.p.A., già Commerciai Union Italia S.p.A.).
DIRITTO
Con il primo mezzo di doglianza la ricorrente - deducendo la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3 con riguardo all'art. 2947 cod. civ. - critica la decisione impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria ritenendo che in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorchè per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima.
Il motivo è fondato.
La decisione impugnata, nel dichiarare prescritta l'azione nei confronti della società di assicurazione, che la relativa eccezione aveva ritualmente proposto, ha fatto applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale che questa Corte all'epoca esprimeva con la statuizione di cui a Cass., S.U. n. 5121/2002 (ed alle successive, ex plurimis, Cass., n. 2521/20068; Cass., n. 13057/07; Cass., n. 19297/2006).
Il suddetto pregresso indirizzo interpretativo, tuttavia, è stato modificato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 18 novembre 2008, n. 27337, la quale ha enunciato la diversa regola secondo cui, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947 cod. civ., comma 3, prima parte) perchè il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.
Poichè questo Collegio, non ravvisando argomenti nuovi e rilevanti tali da provocare un rinvio della questione alle medesime Sezioni Unite, ritiene di dovere uniformarsi al suddetto modificato indirizzo, la proposta censura è fondata e non sussiste la ritenuta prescrizione, in quanto, nel caso di specie, l'atto di citazione era stato notificato in data 18.11.2003 nei confronti della società assicuratrice, laddove l'ultima richiesta di risarcimento danni risultava pervenuta alla stessa società in data 23.7.2001.
La fondatezza del motivo, tuttavia, se impone che, sul punto, la motivazione esposta dal giudice di secondo grado debba essere corretta nel senso che l'azione nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile non poteva essere dichiarata prescritta, non comporta anche, per quanto di seguito dirà nell'esaminare gli altri motivi del ricorso, che la sentenza del tribunale debba essere riformata in ordine alla ritenuta infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente L.R.F..
Infatti, nessuno degli altri due motivi del ricorso può essere accolto.
Infondato risulta, invero, "secondo motivo, con cui - deducendo (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) la violazione e la falsa applicazione della legge in riferimento alle norme di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e artt. 2054 e 2733 cod. civ. - la ricorrente assume che vi sarebbe stata dichiarazione confessoria della compagnia di assicurazione sul fatto che realmente si era verificato lo scontro dei veicoli, tanto dovendosi ricavare dalla ammissione contenuta nella comparsa di costituzione della società, ammissione, circostanza che il convenuto assicurato, peraltro, non aveva contestato.
La valutazione che il giudice ha compiuto circa la mancata dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria è derivata dal fatto che, sulla circostanza, nessuna prova orale o documentale è stata acquisita agli atti di causa, sicchè l'implicita negata valenza probatoria delle risultanze di scritti difensivi della società di assicurazione, litisconsorte necessario con l'assicurato e con costui solidalmente obbligato, costituisce tipico apprezzamento in fatto idoneamente motivato, non suscettibile di riesame da parte del giudice di legittimità.
Appare, perciò, superfluo aggiungere che, ove mai si fosse potuto ritenere che la società aveva riconosciuto l'esistenza del sinistro, non si sarebbe potuto pervenire, per ciò solo, ad un giudizio di indifferenziata responsabilità dei litisconsorti in base a detta ammissione, la quale, potendo essere, dal giudice del merito, solo liberamente apprezzata unitamente agli altri elementi di prova (arg.
ex Cass., S.U., 5 maggio 2006, n. 10311), nella specie, è stata implicitamente svalutata per la prevalente considerazione data alle altre indicate circostanze.
Infondato è, poi, anche il terzo motivo con cui - deducendo la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto con riguardo agli artt. 112, 208 cod. proc. civ. e art. 104 disp. att. c.p.c., nonchè la Insufficiente motivazione sul punto - la ricorrente lamenta che il giudice di merito l'aveva ingiustamente dichiarata decaduta d'ufficio dalla prova testimoniale ammessa in appello e non ne aveva ammesso il giuramento decisorio deferito alla società di assicurazione.
In tema di prova testimoniale, la norma di cui all'art. 208 cod. proc. civ., come novellata dalla riforma del 1990 - che prevede la sanzione di decadenza dalla prova se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova - va interpretata nel senso che la decadenza deve essere dal giudice dichiarata di ufficio, e non più su istanza della parte comparsa come nel precedente regime normativo, senza che sia rilevante che la controparte interessata abbia sollevato la relativa eccezione all'udienza successiva (Cass., 2 settembre 2004, n. 17766; Cass., 24 febbraio 2004, n. 3690).
Quanto alla censura di mancata ammissione del giuramento decisorio sui capitoli indicati in ricorso, il motivo è inammissibile per assoluta inidoneità del relativo quesito di diritto, il quale, nei termini formulati ("se poteva il giudice di merito omettere di motivare sull'ammissibilità delle istanze istruttorie benchè in grado di determinare una diversa soluzione della controversia"), è assolutamente generico, senza dire che nessuno dei capitoli appare decisivo, riferendosi le circostanze a questione rilevante, semmai, ai fini della esclusione della prescrizione dell'azione, che già ha formato oggetto di pronuncia d'accoglimento in relazione al primo motivo del ricorso per cassazione.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione totale delle spese del presente giudizio di legittimità delle spese in considerazione di quanto ritenuto sulla questione di cui al primo motivo.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011