Inail ed Inps hanno pubblicato la circolare n. 47 (Inail) e 69 (Inps), in data 2 aprile 2015, dal contenuto identico, finalizzate a semplificare e velocizzare le procedure di definizione dei casi in cui la gestione dell'evento è di dubbia competenza.
Con la circolare in questione viene stipulata una convenzione per l'erogazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune, con la quale si precisa che:
- - all'Inail compete l'accertamento del nesso di causalità per le malattie professionali, l'occasione di lavoro e la causa violenta negli infortuni, nonché la valutazione di ogni elemento utile per qualificare l'evento come professionale;
- - all'Inps compete, nei casi di malattia, l'individuazione delle ipotesi di possibile competenza dell'inail, l'eventuale integrazione della documentazione pervenuta e la valutazione sull'eventuale grave carenza delle motivazioni con cui l'inail ha respinto la propria competenza;
Viene, poi, ribadito come dalla Convenzione esuli la trattazione dei casi di patologie qualificate come malattie professionali "non tabellate", le quali sono sempre configurate come malattie comuni, fino a quando il lavoratore non fornisca la prova del nesso causale con l'attività lavorativa svolta.
Si specifica, infine, che, nelle ipotesi in cui l'evento è stato determinato da un fatto doloso o colposo di un terzo responsabile, l'Istituto che riceve per primo la denuncia / certificato è tenuto ad avviare, a titolo cautelativo, la procedura per l'esercizio dell'eventuale azione di rivalsa, agendo in nome e per conto anche dell'altro Istituto, nonché a darne immediata comunicazione all'altro Ente utilizzando un'apposita modulistica.
Diventa, in tal modo, determinante il ruolo dell'Avvocatura, che dovrà, quanto prima, essere messa a conoscenza della situazione, onde consentire un efficace e tempestivo esercizio dell'eventuale azione di rivalsa mantenendone la supervisione funzionale.