ll Ministero del Lavoro è intervenuto per fare chiarezza in materia di contratti di somministrazione di manodopera straniera, a seguito della pubblicizzazione - ad opera di agenzie appartenenti ad altri Stati Membri dell'Unione Europea - di proposte di contratti particolarmente vantaggiosi per le imprese. In particolare viene promosso l'utilizzo di "lavoratori interinali con contratto rumeno", che assicurerebbe una maggiore "flessibilità" e l'assenza totale di alcuni obblighi di carattere retributivo (13a, 14a, TFR, ecc.).
Con la Circolare n. 14 del 9 aprile 2015, inviata dalla Direzione Generale dell'Attività Ispettiva alle Direzioni Interregionali e Territoriali del Lavoro, il Ministero chiarisce subito che simili accordi violerebbero la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionale e che, pertanto, il ricorso a tali forme contrattuali darebbe luogo a ripercussioni, anche di carattere sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici.
Gli uffici destinatari della comunicazione sono, dunque, invitati a prestare la massima attenzione a tali fenomeni, anche avviando specifiche campagne informative, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 124/2004, sulla corretta applicazione del quadro regolatorio riportato nella stessa circolare.
In particolare, il Ministero evidenzia come "la normativa nazionale sulle tutele economico/normative risulti ancora più incisiva nell'ambito di un rapporto di somministrazione transnazionale di lavoro, con particolare riferimento al trattamento riconosciuto ai lavoratori temporanei inviati nel nostro Paese da agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato Membro". Precisa, infatti, che anche nelle ipotesi di lavoro somministrato da parte di agenzie comunitarie, così come avviene per quelle italiane, trova applicazione l'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, che perevede il diritto del lavoratore interinale "a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte", nonché la disciplina in materia di responsabilità solidale per l'adempimento di obblighi retributivi e previdenziali.
Viene inoltre rimarcato che la parità di trattamento è garantita anche con riferimento all'ambito della salute, sicurezza, igiene sul lavoro, ove trovano applicazione le disposizioni sostanziali e l'apparato sanzionatorio di cui al D.Lgs. 81/2008 (c.d. "T.U. Sicurezza"), mentre in relazione alla tutela delle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani e alla parità di trattamento fra uomo e donna trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 151/2001 ed alla L. n. 977/1967 e le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 198/2006.
Per informazione, la circolare è stata inviata anche alle organizzazioni sindacali, alle associazioni imprenditoriali ed a quelle delle agenzie di somministrazione.