Un'interessante ed importante sentenza che affronta, sotto il profilo penale, la responsabilità del datore di lavoro per patologie tumorali conseguenti all'esposizione a silice ed amianto, con la quale il Tribunale, oltre a comminare le sanzioni penali, condanna diversi imputati e responsabili civili anche al risarcimento del danno in favore di una serie di parti civili, tra le quali va annoverato anche l'Inail.
La sentenza, dopo avere affrontato e risolto interessanti questioni processual - penalistiche (in particolare, rilevando l'assenza di sanzioni processuali nell'ipotesi in cui il P.M. non chieda, alla scadenza del termine delle indagini preliminari, né l'archiviazione del procedimento né la proroga del termine), ricostruisce un preciso excursus storico per dimostrare la conoscenza della pericolosità dell'amianto sin dall'inizio del secolo scorso.
Successivamente, dopo avere affrontato il tema dell'indagine sull'esposizione dei lavoratori a silice ed amianto, individua le violazioni commesse dal datore di lavoro, il quale avrebbe potuto adottare precauzioni e misure, già note da tempo alla comunità scientifica ed al mondo imprenditoriale, idonee ad evitare (o, quantomeno ritardare e/o limitare) il danno.
Degno di particolare menzione appare il percorso seguito dal Tribunale al fine di ritenere dimostrata l'esistenza del nesso causale tra le condotte addebitate agli imputati e le patologie contratte dai lavoratori.
Tenendo conto delle indicazioni provenienti da due precedenti pronunce della S.C. (Cass. pen., sez. IV, 10.06.2010, n. 39991 e Cass. Pen., sez. IV, 13.12.2010, n. 43786, che si richiamano e ribadiscono i proncipi affermati dalle SS. UU., 11.09.2002, n. 30328, "sentenza Franzese"), il Tribunale ha dapprima - nell'ambito della causalità generale - individuato la legge scientifica in grado di spiegare il fenomeno causale e poi - nell'ambito della causalità individuale - l'ha messa a confronto con le risultanze del caso concreto.
Così operando, la decisione delTribunale non è risultata fondata su una legge universale di creazione propria del giudicante, ma frutto di una scelta ponderata fondata sul serrato confronto dialettico tra i consulenti dell'accusa e della difesa, vagliato alla luce delle risultanze istruttorie.
Importante è anche il consolidamento dell'orientamento, oramai univoco, che riconosce il diritto dell'Inail a costituirsi parte civile nei processi penali dove si discutono responsabilità datoriali per infortuni sul lavoro o malattie professionali, con conseguente valorizzazione della funzione preventiva dell'Istituto nella materia della sicurezza sul lavoro, quando esercita, anche in sede penale, l'azione di regresso.