Un lavoratore di una cooperativa di servizi che opera all'interno di un'azienda e che durante la pausa pranzo cade, in assenza di testimoni, su un nastro trasportatore e muore.
Questo è lo scenario in cui si muove la Suprema Corte e che, con una sentenza che contiene utili indicazioni sia sul piano processuale che su quello sostanziale, rigetta il ricorso degli imputati.
Sul piano strettamente processuale, la S.C. ricorda come il sindacato del giudice di legittimità sia finalizzato, per espressa previsione normativa, “rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione della logica, ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro”; non è sufficiente, ai fini di una pronuncia di cassazione, una diversa alternativa lettura delle emergenze processuali quando questa non abbia carattere univoco.
Sul piano sostanziale, invece, il giudice di legittimità richiamando il consolidato indirizzo secondo cui “per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro”.
Quanto alla responsabilità amministrativa della società ex art. 25septies D. Lgs. 231/01 la Corte evidenzia come l'apprezzabile interesse o vantaggio contestato alla stessa risulta dimostrato anche in relazione al risparmio dei costi di consulenza e di realizzazione degli interventi necessari.