Con delibera del 27 maggio 2015 ( entrata in vigore il 28 giugno 2015 ), l'ANAC ha aggiornato il proprio Regolamento del 2 settembre 2014 ( sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "codice dei contratti pubblici").
Le principali novità riguardano:
- la previsione di ulteriori ipotesi di inammissibilità di richiesta del parere tra cui viene annoverata l'ipotesi di richiesta di parere finalizzata ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle stazioni appaltanti e gli appalti di importo inferiore a 40 mila euro;
- l'anticipazione della sopravvenienza dell'improcedibilità all'ipotesi di presentazione di un ricorso all'autorità giurisdizionale avente ad oggetto la medesima questione oggetto del parere ( finora prevista solo per il caso di intervenuta pronuncia di una sentenza di primo grado );
- un più dettagliato iter per l'archiviazione delle istanze ritenute inammissibili e/o improcedibili ( tali da considerarsi anche quelle sulle quali esiste un consolidato orientamento giurisprudenziale );
- un piccolo spostamento in avanti del termine per la deliberazione del parere (che decorrerà non dalla presentazione dell'istanza ma dall'avvio del procedimento ).
Vale la pena evidenziare che pur trattandosi di pareri non vincolanti, rappresentano un utile strumento di orientamento dei comportamenti e delle scelte della Pubblica Amministrazione con evidenti finalità di prevenzione del contenzioso.
I vantaggi, come dimostrano i dati allegati alla Relazione annuale per l'anno 2014 presentata dall'Autorità lo scorso 2 luglio, di tale sistema sono evidenti:
- contenimento dei tempi e dei costi per gli operatori economici e per la Stazione Appaltante;
- possibilità di intervenire in autotutela in un momento in cui le violazioni non hanno ancora prodotto i loro effetti;
– deflazione del contenzioso giurisdizionale.
Le richieste di parere, fino all'introduzione del formulario on line, andranno presentate secondo il modulo espressamente predisposto dall'ANAC e trasmesse mediante posta elettronica certificata.