Da domani, 23 dicembre 2016, tutte le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, le società partecipate e gli ordini professionali dovranno adeguarsi al Foia (Freedom of information act) come previsto dal decreto n. 97/2016, che attua la riforma Madia.
Viene, così, realizzata quella trasparenza della pubblica amministrazione che sino ad ora era stata spesso negata anche in presenza di legittime richieste dei cittadini. Un traguardo già raggiunto da tempo nei paesi anglosassoni, cui appunto fa riferimento l’acronimo Foia (Freedom Of Information Act).
Il tempo concesso dalla legge alle amministrazioni per adeguarsi e attrezzarsi alle nuove disposizioni sta per scadere: come indicato anche dall'ANAC nelle Linee guida che pubblichiamo in allegato, dal 23 dicembre tutte le Amministrazioni Pubbliche dovranno consentire ai cittadini di accedere agli atti, non solo a quelli cui sono tenuti alla pubblicazione in automatico (il cosiddetto "accesso civico semplice"), ma anche e soprattutto a dati e documenti più specifici (il cosiddetto "accesso generalizzato").
I cittadini potranno d’ora in poi chiedere e ottenere informazioni, ad esempio, sui tempi di esecuzione delle pratiche, sui finanziamenti erogati dagli enti, sulle procedure di valutazione di concorsi e appalti, ecc., il tutto senza dover più dimostrare di essere parte in causa nella pratica richiesta, condizione questa che, in passato, era necessaria per l’accesso agli atti. La pubblica amministrazione non potrà negare l’accesso e se lo farà dovrà motivarne le ragioni.
In caso di diniego senza giustificato motivo il cittadino potrà rivolgersi al responsabile anti-corruzione o al difensore civico.
Si rammenta come il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche") abbia modificato ed integrato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ("decreto trasparenza"), con particolare riguardo all'istituto del diritto di accesso civico.
Sul punto è bene richiamare anche il parere reso dal Consiglio di Stato (pubblicato nel nostro sito: http://fleparinail.it/il-parere-del-consiglio-di-stato-sullo-schema-di-decreto-legislativo-attuazione-dellart-7-legge-n) reso sullo schema di decreto attuativo, il quale sottolineò come l'introduzione del nuovo accesso civico segnasse "il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know) e rappresenta per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi evocare la nota immagine della Pubblica Amministrazione trasparente come una casa di vetro" (Cons. Stato, sez. consultiva, parere 24 febbraio 2016, n. 515/2016).
Va, poi, aggiunto che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 bis, comma 6, D. Lgs. n. 33/2013, introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016, l'Autorità Nazionale AntiCorruzione ha predisposto uno schema di Linee Guida recanti indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge al nuovo accesso civico generalizzato. Tali Linee Guida sono state oggetto di una consultazione pubblica, alla quale anche FLEPAR Inail ha partecipato, e sono rinvenibili in allegato.
In particolare, le Linee guida ribadiscono che deve essere data immediata applicazione all’istituto dell’accesso generalizzato a partire dal 23 dicembre 2016 e, dopo aver riepilogato le caratteristiche e funzioni dell’istituto dell’accesso generalizzato, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e la distinzione fra le tre tipologie d’accesso, forniscono alcune indicazioni operative di ausilio per le Amministrazioni.