Con un Comunicato del Presidente, l'ANAC, in data 27 aprile 2017, ha chiarito che eventuali richieste di parere sul tema dell'accesso civico potranno essere prese in considerazione solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti sull’interpretazione delle Linee guida (delibera 1309 del 28.12.2016).
Tale attività si rende necessaria, in quanto la delibera sopra citata prevede che l'ANAC adotti l'aggiornamento delle Linee guida sulla base di un monitoraggio dei casi prospettatisi, delle prassi formatesi con le decisioni delle amministrazioni e di eventuali decisioni giurisprudenziali.
Nel Comunicato viene, comunque, precisato che eventuali richieste rivolte dalle Amministrazioni all'ANAC non interrompono in alcun modo i termini previsti dall'art. 5 del d. l.vo n. 33/2013 per la conclusione del procedimento di accesso civico.
In allegato (tratti da www. anticorruzione.it):
- Comunicato Presidente ANAC 27.04.2017;
- Delibera ANAC 1309 del 28.12.2016, contenente le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico".