E' operativa, dal 15 novembre, la nuova piattaforma sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'inserimento degli accordi di smart working (lavoro agile).
In questo modo, le aziende sottoscrittrici di accordi di smart working, conclusi in forza della legge 22.05.2017, n. 81 ("Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"), potranno (e dovranno) inviare tutta la documentazione relativa a detti contratti direttamente sull'apposito servizio online del portale del Ministero.
Per utilizzare l'applicativo, il datore di lavoro deve essere in possesso del SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), ma se egli è già munito delle credenziali di accesso al portale, che vengono rilasciate dal Ministero, la piattaforma sarà utilizzabile anche senza SPID.
La compilazione del modello online richiede l'inserimento dei dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata e la procedura consente anche di effettuare la rettifica e l'annullamento di comunicazioni già inoltrate.
Si ricorda come il lavoro agile (o smart working) sia una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.
La definizione di smart working, contenuta nella citata legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo - rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall'INAIL nella circolare n. 48/2017, la quale prevede che, una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, i lavoratori agili siano "assicurati, applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, col solo limite del rischio elettivo".
La Circolare Inail prevedeva, altresì, che sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali venisse reso disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, le cui informazioni saranno trasmesse all’Istituto nell’ambito dell’accordo di cooperazione applicativa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ciò anche al fine di realizzare un monitoraggio sulla concreta diffusione di tale modalità lavorativa e sui relativi effetti prodotti sul piano assicurativo, ai fini di un eventuale aggiornamento dei rischi assicurati.
In allegato: la circolare Inail sulle tutele del lavoratore agile.