Come era stato anticipato dal Presidente Mascherin in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il C.N.F. ha presentato una proposta di revisione costituzionale dell'art. 111 Cost., con la quale si garantisca, anche al massimo livello normativo ed ordinamentale, la libertà e l'indipendenza della professione di Avvocato.
Alleghiamo (da www.consiglionazionaleforense.it) la relazione di accompagnamento alla proposta, che contiene un approfondito excursus che, partendo dai lavori preparatori della Carta, affronta e tratta la giurisprudenza costituzionale sul tema, la disciplina contenuta nelle Carte sovranazionali (CEDU e Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea) ed i profili di diritto comparato in materia.
Il testo proposto si limita ad un articolo unico che, dopo i primi due commi dell'art. 111, modificherebbe il 3°, il 4° ed il 5° comma nei termini che seguono:
“Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. In casi straordinari, tassativamente previsti dalla legge, è possibile prescindere dal patrocinio dell’avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l’effettività della tutela giurisdizionale” (comma 3);
"L’avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà e di indipendenza, nel rispetto delle norme di deontologia forense” (comma 4);
“La funzione giurisdizionale sugli illeciti disciplinari dell’avvocato è esercitata da un organo esponenziale della categoria forense, eletto nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che determina anche le sue altre attribuzioni. Contro le sue decisioni è ammesso il ricorso per cassazione” (comma 5).