Sono state pubblicate le prime sentenze che chiariscono la portata delle modifiche apportate all'art. 10 del d.P.R. n. 1124/1965 da parte della legge finanziaria n. 145/2018.
In particolare, la sezione lavoro della Corte di Cassazione (con la sentenza n. 8580/2019) ha affermato l'irretroattività delle modifiche introdotte dalal legge finanziaria n. 145/2018, precisando che le stesse decorrono dall'1.1.2019 e, quindi, "le modifiche dell’art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, introdotte dall’art. 1, comma 1126, della L. n. 145 del 2018, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell’1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge finanziaria".
Alleghiamo anche due sentenze di merito che intervengono sui criteri di liquidazione del danno differenziale, precisando come:
- gli importi oggetto di risarcimento, a carico del responsabile dell'infortunio, delle voci di danno subito dall'infortunato che non siano indennizzate dall'Inail (quali, ad esempio, il dano biologico temporaneo e il danno terminale) non vanno decurtate degli importi erogati dall'Ente Previdenziale, in quanto le modifiche introdotte dalla legge finanziaria delimitano il proprio ambito di applicazione al solo danno differenziale, senza alcuna incidenza al c.d. danno complementare (sentenza del Tribunale di Trieste n. 26/2019);
- le modifiche di sistema introdotte con la legge finanziaria si applicano solo ad infortuni sul lavoro e malattie professionali verificati o manifestatisi in epoca successiva all'entrata in vigore della riforma (sentenza del Tribunale di Gorizia n. 23/2019).