Sono state pubblicate in G.U. Serie Generale n.110 del 14 maggio 2015 le Linee guida dell'ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).
Si tratta di una novità introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 (cd. Legge Severino), che all'art. c. 54bis prevede una tutela speciale per il dipendente pubblico che “denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro".
Negli ordinamenti ove è già applicato, questo sistema ha dato buona prova di sé nel favorire l'emersione di forme di cattiva gestione della cosa pubblica.
L'ANAC, nell'ambito del proprio potere di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione, ha così inteso offrire alle pubbliche amministrazioni indicazioni precise, sia sul piano sostanziale che su quello procedurale, in ordine alle misure da adottare per tutelare la riservatezza dei dipendenti che segnalino condotte illecite.
Destinatari della norma sono tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, D. L.vo 165/2001 quindi sicuramente gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati da pubbliche amministrazioni. Per dipendenti pubblici devono quindi ritenersi compresi tanto i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato quanto, compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti, i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico.
L'Autorità evidenzia, inoltre, la differenza tra tutela dell'identità del segnalante e segnalazioni anonime che, quando contengono indicazioni precise e circostanziate, devono pure essere prese in considerazione dall'Amministrazione cui è diretta la segnalazione. In particolare, il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.
Le condotte rilevanti vanno oltre il catalogo dei reati contro la Pubblica Amministrazione, dovendosi riconoscere rilevanza, ai fini della tutela e dell'indagine, tutti i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo (nepotismo, demansionamento, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, violazioni delle norme a tutela dell'ambiente o della sicurezza nei luoghi di lavoro ).
Il dipendente che segnali tali condotte andrà tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».
La tutela non è tuttavia assoluta.
L'Autorità, prendendo atto della lacuna normativa, prevede che la tutela cessi nel caso in cui, con sentenza emessa in primo grado, vengano accertati la responsabilità extracontrattuale del segnalante o la sussistenza dei reati di calunnia o diffamazione in capo a quest’ultimo.
Nel sistema di tutela proposto dall'Autorità centrale il Responsabile per la prevenzione della corruzione, anche in relazione all’organizzazione interna dell’amministrazione, potrà avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato con competenze multidisciplinari.
Vengono inoltre suggerite precise indicazioni sia sul piano organizzativo che tecnologico.
Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto l'ANAC evidenzia come un'ottimale gestione dei data base, approntati al riguardo dall'amministrazione, possa essere utilizzata anche al fine di ricavare importanti informazioni di tipo generale (ad esempio sulle tipologie di violazioni), da cui desumere elementi per l’identificazione delle aree critiche dell’amministrazione sulle quali intervenire in termini di miglioramento della qualità e dell’efficacia del sistema di prevenzione della corruzione.