Ieri notte è stato raggiunto l’accordo fra sindacati ed ARAN, l’Agenzia che rappresenta la pubblica amministrazione come datore di lavoro, sulla riforma dei contratti voluta nel 2009 dall’allora ministro Renato Brunetta.
Con l’art. 54 d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, infatti, si modificò l’art. 40 d.lgs. 165/2001 introducendo la previsione di una ridefinizione dei comparti di contrattazione collettiva nazionale, diminuiti “fino a un massimo di quattro”, tramite “appositi accordi tra l’ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47”.
A seguito del blocco della contrattazione nel pubblico impiego, voluta da Tremonti nel 2010, solo quest’anno, dopo la sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale, si sono riprese le trattative.
Dopo una intensa contrattazione ieri sono stati così definiti i 4 comparti: Centrali, Locali, Istruzione e Ricerca, Sanità.
Il personale dipendente dall’INAIL è stato inserito nel primo comparto (art. 3, comma 1, III).
Le Aree Dirigenziali, come stabilito dal decreto Brunetta, non fanno parte dei comparti ma sono aggregate in quattro Aree. L’art. 7 al secondo comma, prevede che i professionisti degli enti pubblici non economici, già appartenenti alla VI area dirigenziale, siano inseriti nell’Area A) delle Funzioni Centrali.
La riduzione dei comparti costringe anche a ridefinire la rappresentatività dei pubblici dipendenti: essendo più ampio il comparto, sarà necessario che i sindacati abbiano più iscritti e/o più voti, per poter raggiungere la rappresentatività del 5% di cui all'art. 43 d.lgs. 165/2001.
L’art. 9, fra le norme transitorie, prevede che entro 30 giorni dalla firma degli accordi, le Organizzazioni sindacali possano dar vita, “mediante fusioni, affiliazioni o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate”.
Al comma 6 viene aggiunto che le organizzazioni sindacali che intendano avvalersi della facoltà sopra descritta, “in via eccezionale e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle RSU del 3-5 marzo 2015”.
Il presidente dell'ARAN, Sergio Gasparrini, ha spiegato che per le sigle sindacali che non avranno avviato processi aggregativi ma con il vecchio sistema raggiungevano la rappresentatività del 5% in almeno uno dei vecchi comparti, è previsto uno speciale "diritto di tribuna": avranno diritto di presenza ai tavoli negoziali, senza diritto di parola o di godere delle prerogative sindacali
Perché l’ipotesi di accordo raggiunta ieri diventi definitiva, occorre una serie di passaggi procedurali, che saranno conclusi in tempi non brevissimi.
In allegato il testo dell’ipotesi di accordo tra Sindacati ed ARAN.