Regio Decreto-Legge 27 novembre 1933, n. 1578
Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1933, n. 281 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1934, n. 24)
(NOTA)
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TITOLO I
Disposizioni generali
1. Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell’albo professionale.
Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall’albo per una causa che non sia di indegnità.
La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dell’art. 498 del codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell’articolo 348 dello stesso codice.
2. [Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte. Per esercitarle cumulativamente e necessaria l’iscrizione in entrambi gli albi professionali] (Comma abrogato dall’art. 6, L. 24 febbraio 1997, n. 27.).
Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un solo albo di procuratori.
3. L’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l’esercizio della professione di notaio, con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.
È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d’Italia, della lista civile [la lista civile consisteva nell’assegnazione annua nel bilancio dello Stato di una somma a favore del Re: l’istituto è da intendersi soppresso a causa della mutata forma istituzionale dello Stato], del Gran Magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.
Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo.
4. Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le Corti d’appello, i Tribunali e le Preture della Repubblica.
Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell’albo speciale di cui all’articolo 33.
5-6. [I procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l’ordine circondariale presso il quale sono iscritti nonché davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo] (Gli originari artt. 5 e 6 sono stati così sostituiti dall’art. 4, L. 24 luglio 1985, n. 406. Successivamente l’art. 6, L. 24 febbraio 1997, n. 27, ha abrogato i suddetti articoli. L’art. 8, L. 16 dicembre 1999, n. 479, ha disposto che sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall’articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27.)
7. Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l’assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei Tribunali del distretto della Corte d’appello e sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale. Nelle cause commerciali davanti al Tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un procuratore o da un avvocato.
Nulla è innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.
8. I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall’articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell’ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.
I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero [La Corte Costituzionale, con sentenza 10-17 marzo 2010, n. 106 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2010, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità dell’ultimo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio.].
È condizione per l’esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: «Consapevole dell’alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia».
9. Con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte d’appello, da comunicarsi in copia al Consiglio dell’ordine, il procuratore può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell’albo in cui egli trovasi iscritto.
Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato.
Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei Tribunali della circoscrizione della Corte d’appello e sezioni distaccate. L’incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.
Nei giudizi davanti alle Preture la rappresentanza può essere conferita ad un praticante procuratore.
10. Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale al quale è assegnato, ma il Presidente del Tribunale, sentito il parere del Consiglio dell’ordine, può autorizzarlo a risiedere in un’altra località del circondario, purché egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore.
11. Il procuratore non può, senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio.
12. Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all’altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell’amministrazione della giustizia.
Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.
Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della Corte d’appello o del Tribunale con la formula seguente: «Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione».
13. Gli avvocati e i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto è disposto nell’articolo 351, comma secondo, del codice di procedura penale.
14. I Consigli dell’ordine degli avvocati e dei procuratori oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi:
a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;
b) vigilano sul decoro dei professionisti;
c) vigilano sull’esercizio della pratica forense;
d) dànno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall’articolo 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti;
e) dànno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di un procuratore, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dell’esercizio professionale;
f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell’esercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori non dipendono dallo stesso Consiglio, la conciliazione è promossa da quel Consiglio che ne sia stato per primo richiesto.
Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell’art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell’art. 30, comma secondo, del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni di cui alle lettere a) e d) sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di quattro membri, due avvocati e due procuratori, nominati dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione del Tribunale.
Il Comitato è composto di sei membri, tre avvocati e tre procuratori, qualora il numero complessivo degli iscritti negli albi anzidetti sia maggiore di duecento. [Gli ultimi due commi, per il loro riferimento a disposizioni dell’ordinamento corporativo (art. 8, terzo comma, L. 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, e art. 30 secondo comma, R.D. 1° luglio 1926, n. 1130, con norme per l’attuazione della legge precedente), debbono ritenersi abrogati in virtù del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le organizzazioni sindacali fasciste, dettando norme per la liquidazione del loro patrimonio. Vedi, ora, gli artt. 8 e 9, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.]
15. L’alta vigilanza sull’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente, sia per mezzo dei primi presidenti e dei procuratori generali.
TITOLO II
Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti
16. Per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La data dell’iscrizione stabilisce la anzianità per ciascun professionista.
Nell’albo è indicato, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Il Consiglio dell’ordine degli avvocati e dei procuratori procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti.
È iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto.
A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell’Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.
Il Consiglio dell’ordine, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell’art. 8, sono ammessi all’esercizio del patrocinio davanti alle Preture.
Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, è comunicato alle Preture del distretto della Corte d’appello ed è affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime.
17. Per l’iscrizione nell’albo dei procuratori è necessario:
1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all’Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;
2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;
4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università della Repubblica;
5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d’appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell’art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell’art. 8;
6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell’esame preveduto nell’art. 20;
7° avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l’iscrizione è domandata.
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.
Per l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4°.
Non possono conseguire l’iscrizione nell’albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell’art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall’albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione.
18. Nell’adempimento della pratica di cui all’articolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un’università della Repubblica, nei quali siano effettuati all’uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministro della giustizia.
È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni da magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo, o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato [soppresso dal R.D.L. 29 luglio 1943, n. 668], dai vicepretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell’Amministrazione civile dell’interno, con grado non inferiore a quello di consigliere.
19. Nel mese di ottobre di ogni anno i Consigli dell’ordine degli avvocati e dei procuratori, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al Ministro della giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell’anno seguente negli albi dei procuratori.
Il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che complessivamente potranno essere iscritti nell’anno seguente negli albi dei Tribunali compresi in ciascun distretto di Corte d’appello e la loro ripartizione nei singoli albi.
Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.
Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre.
20. L’esame di concorso per la professione di procuratore è prevalentemente pratico, ed è scritto ed orale. Esso ha valore di esame di Stato.
Le prove scritte sono tre: una per il diritto civile e commerciale, un’altra per il diritto e la procedura penale e la terza per la procedura civile.
La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l’amministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura civile e la procedura penale. [La disposizione è superata. La materia è ora regolata dall’art. 17-bis, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.]
21. Il Ministro della giustizia stabilisce volta per volta se gli esami di procuratore debbano avere luogo presso il Ministero della giustizia in Roma ovvero presso le Corti d’appello.
Nel caso in cui gli esami abbiano luogo a Roma il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla commissione esaminatrice la quale è nominata dal Ministro della giustizia, e si compone di:
sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e cinque di grado non inferiore al sesto;
tre professori di materie giuridiche presso una Università della Repubblica, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo od incaricati;
sei avvocati designati dal Consiglio nazionale forense degli avvocati e procuratori.
Possono essere chiamati a fare parte della commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.
I membri supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
È in facoltà del presidente di suddividere la commissione in tre sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato più elevato in grado o di maggiore anzianità e composta di un altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il presidente della commissione ripartisce fra le tre sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione stessa per l’espletamento delle prove scritte ed orali.
22. 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.
2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all’Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un’università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell’Amministrazione, appartenente all’area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.
5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. l supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell’ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell’ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell’ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell’àmbito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.
7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell’espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.
8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.
9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) relativamente all’atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione .
10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell’Amministrazione in sede di contenzioso.
23. [Abrogato dall’art. 2, L. 4 marzo 1991, n. 67]
24. L’iscrizione nell’albo dei procuratori deve essere chiesta, a pena di decadenza, da ciascuno dei vincitori del concorso al Consiglio dell’ordine degli avvocati e dei procuratori della sede per lui stabilita a norma dell’articolo precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria. [Disposizione superata a causa della sospensione degli esami di concorso, disposta dal D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 215, tuttora in vigore.]
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.
Il Consiglio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l’iscrizione.
Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito l’aspirante nelle sue giustificazioni.
Il Consiglio deve deliberare entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La deliberazione, unica per tutti i candidati, è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al Procuratore della Repubblica al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d’appello.
Questo ultimo e l’interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo.
Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.
I posti assegnati ai vincitori del concorso a norma dell’art. 23, comma terzo, che per qualsiasi causa non siano stati coperti o si rendano vacanti entro sei mesi dalle deliberazioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo, sono conferiti a coloro che, compresi nella graduatoria, ne facciano domanda, ancorché abbiano già ottenuto l’iscrizione in uno degli albi del distretto. Nel caso di più aspiranti la scelta è determinata dalla graduatoria del concorso.
Agli effetti del precedente comma, le vacanze verificatesi nei singoli albi debbono essere pubblicate, a cura del Consiglio di ciascun ordine, mediante avviso da affiggersi nei locali del Consiglio medesimo, aperti al pubblico.
Le domande degli aspiranti, corredate dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti per l’iscrizione, debbono essere presentate entro due mesi dall’affissione dell’avviso.
Alle iscrizioni alle quali si faccia luogo a norma del comma ottavo del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell’art. 31.
25. [Articolo prima sostituito dall’art. 1, n. 7, L. 23 marzo 1940, n. 254, e poi abrogato dall’art. 2, L. 4 marzo 1991, n. 67.]
26. Hanno diritto di essere iscritti nell’albo dei procuratori presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell’art. 17:
a) coloro che siano iscritti nell’albo degli avvocati;
b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo oppure avvocati dell’Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell’Avvocatura stessa;
c) i professori di ruolo nelle università della Repubblica o degli istituti superiori ad essi equiparati, dopo due anni di insegnamento;
d) coloro che, avendo conseguito l’abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l’incarico dell’insegnamento di materia attinente all’esercizio professionale;
e) coloro che per almeno dodici anni siano stati Vice pretori onorari e per i quali i capi della Corte d’appello attestino che hanno dimostrato particolare capacità e cultura nell’esercizio delle funzioni.
Le iscrizioni prevedute nel presente articolo non sono soggette a limitazione di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite dall’articolo 31.
Coloro che siano stati magistrati dell’ordine giudiziario non possono svolgere la professione di procuratore avanti l’autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione delle funzioni medesime.
27. [Abrogato dall’art. 6, L. 24 febbraio 1997, n. 27]
28. [Abrogato dall’art. 6, L. 24 febbraio 1997, n. 27]
29.[Abrogato dall’art. 6, L. 24 febbraio 1997, n. 27]
30. Hanno diritto di essere iscritti nell’albo degli avvocati presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell’art. 17:
a) coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, oppure avvocati dell’Avvocatura dello Stato, e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per dieci anni, aggiunti di procura della stessa Avvocatura;
b) coloro che sono contemplati nelle lettere b), c), dell’art. 34, indipendentemente dall’anzianità nel grado o nell’ufficio ivi indicati;
c) gli ex-Prefetti della Repubblica con tre anni di grado ovvero con 15 anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell’Amministrazione dell’interno;
d) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università della Repubblica e degli istituti superiori ad essi parificati, dopo tre anni di insegnamento;
e) coloro che, avendo conseguito l’abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di insegnamento. La libera docenza e l’incarico debbono riguardare materia attinente all’esercizio professionale;
f) coloro che per almeno quindici anni siano stati Vice-pretori onorari e per i quali sia rilasciata attestazione dai capi della Corte d’appello nei sensi di cui all’art. 26, lettera e).
31. La domanda per l’iscrizione all’albo degli avvocati è rivolta al Consiglio dell’ordine degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza o il suo domicilio professionale, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.
Il Consiglio, accertato la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l’iscrizione.
Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.
Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda.
La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al Procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte d’appello. Quest’ultimo e l’interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo.
Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.
32. [Abrogato dall’art. 2, L. 4 marzo 1991, n. 67]
33. Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell’art. 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal Consiglio nazionale forense.
Gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’albo speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali.
Questo termine è ridotto a tre anni per gli ex-Prefetti della Repubblica e ad un anno solo per gli ex-Prefetti che abbiano cinque anni di grado.
Non può essere iscritto, né rimanere nell’albo speciale chi non è iscritto nell’albo di un Tribunale.
Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l’avvocato ha facoltà di rimanere iscritto nel solo albo speciale.
Il Consiglio nazionale forense procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell’albo speciale.
Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell’art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell’art. 30, comma secondo, del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni inerenti alla custodia dell’albo speciale sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di sei membri nominati dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra gli avvocati iscritti nello stesso albo speciale.
34. Possono essere iscritti nell’albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorché non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nell’articolo precedente:
a) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli istituti superiori ad essi parificati dopo quattro anni di insegnamento;
b) coloro che siano stati magistrati dell’ordine giudiziario militare, o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, con grado non inferiore a quello di Consigliere di Cassazione, di Consigliere di Stato, di Consigliere della Corte dei conti o con altro grado equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di Consigliere di Corte di Appello o altro equiparato;
c) coloro che abbiano tenuto l’ufficio di avvocato generale, vice-avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato; di capo del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato o, per tre anni almeno, di segretario generale o vice-avvocato nell’Avvocatura dello Stato o di Ispettore capo superiore del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato;
d) coloro che, avendo conseguita l’abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico d’insegnamento. La libera docenza e l’incarico debbono riguardare materia attinente all’esercizio professionale.
Coloro che non abbiano raggiunto, nell’insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per l’iscrizione nell’albo speciale possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.
35. Le deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione nell’albo speciale e di cancellazione dall’albo stesso devono essere motivate. Esse sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, i quali possono ricorrere al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione. [Il presente comma è stato implicitamente e parzialmente modificato dall’art. 7 D.Lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, che ha disposto, quanto alle deliberazioni del Consiglio nazionale forense, che siano comunicate all’interessato ed al Pubblico Ministero con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e quanto al termine per proporre ricorso, che esso è di trenta giorni, con decorrenza dalla comunicazione.]
Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo.
Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso dell’interessato avverso il provvedimento di cancellazione.
36. Il Ministro della giustizia esercita l’alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato e di procuratore ed ha facoltà di annullarli quando siano avvenute irregolarità. Egli può intervenire in seno alle commissioni esaminatrici, anche per mezzo di un proprio rappresentante al quale impartisce le disposizioni che debbono essere osservate per la disciplina e per lo svolgimento degli esami.
TITOLO III
Della cancellazione dagli albi
37. La cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori e pronunciata dal Consiglio dell’ordine, di ufficio e su richiesta del Pubblico Ministero:
1° nei casi di incompatibilità;
2° quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1° e 2° dell’art. 17, salvi i casi di radiazione;
3° quando il procuratore non osservi l’obbligo della residenza o del domicilio professionale;
4° quando l’avvocato trasferisca la sua residenza o il suo domicilio professionale fuori della circoscrizione del Tribunale presso cui è iscritto;
5° quando l’iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, fermo per altro il disposto dell’art. 12, comma secondo;
6° quando l’iscritto rinunci all’iscrizione.
La cancellazione, tranne nel caso indicato nel numero 6°, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni.
Le deliberazioni del Consiglio dell’ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all’interessato ed al Pubblico Ministero presso la Corte d’appello ed il Tribunale.
L’interessato ed il Pubblico Ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione.
Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo.
L’avvocato e il procuratore cancellati dall’albo a termini del presente articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell’art. 17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell’art. 31.
Le reiscrizioni nell’albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi nell’anno, per concorso, né di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l’anno seguente.
Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.
L’avvocato riammesso nell’albo a termini del sesto comma del presente articolo è anche reiscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall’albo del Tribunale al quale era assegnato.
TITOLO IV
Della disciplina degli avvocati e dei procuratori
38. [Salvo quanto è stabilito negli artt. 130, 131 e 132 del codice di procedura penale e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze: il periodo che precede è da ritenersi implicitamente abrogato dal vigente Codice di procedura penale] Gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.
La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede: ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell’altro Consiglio.
Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero presso la Corte d’appello o il Tribunale, ovvero su ricorso dell’interessato.
Il potere disciplinare in confronto degli avvocati e dei procuratori che siano membri di un Consiglio dell’ordine spetta al Consiglio nazionale forense.
[Nel caso preveduto nell’art. 33, comma sesto, le funzioni inerenti al potere disciplinare, attribuite al Direttorio del sindacato nazionale, sono esercitate dal comitato di cui allo stesso art. 33, comma sesto: comma da ritenersi abrogato per effetto del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.]
39. I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare tranne il caso che costituiscano una manifestazione di attività contraria agli interessi della Nazione.
40. Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi sono:
1) l’avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell’ordine;
2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
3) la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell’art. 43;
4) la cancellazione dall’albo;
5) la radiazione dall’albo.
41. La radiazione è pronunciata contro l’avvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense.
42. Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori:
a) l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall’esercizio della professione di avvocato o di procuratore:
b) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale.
Importano di diritto la cancellazione dagli albi:
a) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall’esercizio della professione di avvocato o di procuratore;
b) il ricovero in manicomio giudiziario nei casi indicati nell’articolo 222, comma secondo, del codice penale;
c) l’assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.
I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell’ordine, sentito il professionista.
43. Oltre i casi di sospensione dall’esercizio della professione preveduti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall’esercizio della professione:
a) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell’articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l’applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell’articolo 215 del codice penale, comma terzo, numero 1), 2) e 3);
b) l’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.
La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell’ordine, sentito il professionista.
Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dell’avvocato o del procuratore sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni.
Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell’articolo 40, n. 3.
44. Salvo quanto è stabilito negli articoli 42 e 43, l’avvocato o il procuratore che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell’art. 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.
Parimenti è sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all’articolo precedente, l’avvocato o il procuratore contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per l’applicazione di una misura di sicurezza, del confino di polizia o dell’ammonizione.
Le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti danno immediatamente avviso al Pubblico Ministero presso il Tribunale ed al Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo, in cui il professionista è iscritto, dei provvedimenti per i quali sono stabilite l’apertura del procedimento disciplinare o l’applicazione della sospensione cautelare.
Se il Consiglio dell’ordine non ritiene di pronunciare la sospensione del professionista ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il Pubblico Ministero presso il Tribunale con rapporto motivato.
45. Fermo il disposto dell’art. 42, comma terzo, e dell’art. 43, comma secondo, il Consiglio dell’ordine non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.
46. I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i Consigli dell’ordine degli avvocati e procuratori della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene.
La radiazione da uno degli albi di avvocati o di procuratori importa di diritto la radiazione anche dall’albo dell’altra professione.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di sospensione dall’esercizio di una delle due professioni.
47. Il professionista radiato dall’albo può esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione. Il termine è di sei anni se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell’opera di avvocato o di procuratore, ovvero per delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro l’Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio.
Il termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data di sospensione.
Sull’istanza di riammissione provvede il Consiglio dell’ordine che tiene l’albo per il quale è domandata la reiscrizione. Si applicano le disposizioni dell’art. 31.
48. Per l’istruttoria nei procedimenti disciplinari il Consiglio dell’ordine ha facoltà di sentire testimoni.
In confronto dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli artt. 133, 198 e 207 [già 358 e 359 C.P.P. previgente] del codice di procedura penale.
49. I componenti del Consiglio nazionale e quelli di un Consiglio locale possono essere ricusati per i medesimi motivi, in quanto applicabili, indicati negli articoli 51 e 52 [già 116] del codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.
[Quando per la ricusazione di più componenti del Consiglio nazionale o di quello di un Consiglio locale non ne rimanga il numero prescritto per decidere, spetta alla commissione centrale, su ricorso della parte, di decidere sulla ricusazione e, qualora questa sia ammessa, di pronunciarsi nel merito: comma da ritenersi abrogato ex art. 2 D.Lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597.]
Spetta altresì al Consiglio nazionale forense di pronunciarsi sui conflitti di competenza fra i Consigli locali per quanto concerne l’esercizio del potere disciplinare.
50. Le decisioni del Consiglio nazionale forense e dei Consigli dell’ordine locali sono notificate in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale, al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale riferisce entro dieci giorni con parere motivato al Pubblico Ministero presso la Corte d’appello. Quest’ultimo e l’interessato possono, entro venti giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, proporre ricorso al Consiglio nazionale forense.
Nel caso che abbia ricorso soltanto il professionista, il Pubblico Ministero può proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
Per effetto del ricorso incidentale il Consiglio nazionale può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, infliggere al professionista ricorrente una pena disciplinare più grave, per specie e durata, di quella inflitta dal Consiglio dell’ordine.
Il ricorso incidentale mantiene efficacia nonostante la successiva rinuncia del professionista al proprio ricorso.
Il ricorso ha effetto sospensivo.
Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che lo hanno proposto.
51. L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
TITOLO V
Del Consiglio nazionale forense
52. Presso il Ministero della giustizia è costituito il Consiglio Nazionale Forense.
53. [Con regio decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello delle corporazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti della commissione centrale, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento di essa o per la dignità della classe.
Alla sostituzione dei componenti dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall’albo o revocati si provvede con regio decreto, osservate le disposizioni dell’articolo precedente, comma secondo.
Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare rimangono in carica per il tempo della durata in carica dei membri che hanno sostituito.
Articolo tacitamente abrogato e sostituito dagli artt. da 13 a 15 e 21, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.]
54. Il Consiglio nazionale forense:
1° pronuncia sui ricorsi ad esso proposti a norma di questa legge;
2° esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri.
55. [Alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati contro provvedimenti del Sindacato nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di segretario o di membro del Consiglio dell’ordine medesimo.
Nello stesso modo non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro provvedimenti di un Consiglio dell’ordine coloro che abbiano la qualità di segretario o di membro dello stesso Consiglio dell’ordine.
Norma superata dalla incompatibilità fra la carica di consigliere di un ordine e quella di consigliere del Consiglio nazionale forense disposta dall’art. 13, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.]
56. Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono notificate, entro trenta giorni, all’interessato ed al Pubblico Ministero presso la Corte di appello ed il Tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al Consiglio dell’ordine della circoscrizione stessa.
Nei casi preveduti negli artt. 35 e 54, n. 2, la notificazione è fatta agli interessati ed al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione.
Gli interessati ed il Pubblico Ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l’esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente.
Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni.
Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al Consiglio nazionale forense, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
TITOLO VI
Degli onorari degli avvocati e dei procuratori e del rimborso delle spese
57. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare.
Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro della giustizia.
58. I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado dell’autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi.
Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo.
Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dell’entità dell’affare.
59. La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione.
A tal fine ciascun procuratore è obbligato a presentare, insieme con gli atti della causa, la nota delle spese, delle proprie competenze e dell’onorario dell’avvocato, secondo le norme del codice di procedura civile e del regolamento generale giudiziario.
Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese nonché delle competenze di procuratore e dell’onorario di avvocato in base agli atti della causa.
I procuratori inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore dell’erario dello Stato di una somma da lire duecento a lire cinquecento.
Per quanto riguarda l’onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all’atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall’assegnazione della causa a sentenza, il parere del Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori.
60. La liquidazione degli onorari è fatta dall’autorità giudiziaria in base ai criteri stabiliti a termini dell’art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.
Per le cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria si ha riguardo alla natura e all’importanza della contestazione.
Per determinare il valore della controversia si ha riguardo a ciò che ha formato oggetto di vera contestazione.
L’autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo fissati a termini dell’articolo 58.
Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità delle controversie, quando il pregio intrinseco dell’opera lo giustifichi, il Giudice può oltrepassare il limite massimo; è parimenti in sua facoltà, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l’onorario in misura inferiore al minimo. In questi