REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2008, proposto da:
G. M. L. e M. S., rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Iofrida, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via Aschenez prolungamento trav. Amendola, 15;
contro
A.S.P. - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione n. 579 del 28.7.2008, notificata il 6.8.2008 avente ad oggetto "Rimodulazione provvisoria dell'assetto organizzativo del Dipartimento dell'Area Amministrativa";
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/12/2008 il dott. G. Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
FATTO e DIRITTO
Ritenuti sussistenti i presupposti per definire nel merito il presente giudizio, con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'art. 21, comma 10, e dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034/1971;
Visto l'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 761/1979, secondo cui "appartengono al ruolo professionale i dipendenti non compresi nel ruolo sanitario i quali, nell'esercizio della loro attività, assumono a norma di legge responsabilità di natura professionale e che per svolgere l'attività stessa devono essere iscritti in albi professionali";
Atteso che i ricorrenti sono dipendenti della ASP di Reggio Calabria, assunti a seguito di specifico pubblico concorso, con qualifica di Dirigenti del ruolo professionale, profilo professionale "Avvocato" e che essi hanno finora svolto la loro attività nell'Ufficio legale dell'Ente, Unità operativa professionale in posizione di staff presso la Direzione generale, giusta atto aziendale approvato con deliberazione della ex A.S.L. n. 11 n. 139 del 10 dicembre 2001;
Rilevato che il provvedimento impugnato modifica, in parte qua, la struttura organizzativa delineata nell'atto aziendale, inserendo i legali nella "line" aziendale, presso il Dipartimento dell'Area amministrativa, Struttura complessa "Gestione affari legali e convenzioni";
Considerato che, ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, l'art. 3, ultimo comma, lett. b), del R.D. n. 1578/33 richiede che presso l'ente pubblico esista un ufficio legale costituente un'unità organica autonoma, e che coloro i quali sono ad esso addetti esercitino con libertà ed autonomia le loro funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione (Cass., SS.UU., 8 aprile 2002 , n. 5559);
Atteso che, pertanto, l'esistenza di un'autonoma articolazione organica dell'Ufficio legale dell'ente risulta indispensabile affinché l'attività professionale, ancorché svolta in forma di lavoro dipendente, venga esercitata con modalità che assicurino l'autonomia del professionista;
Ritenuto, in conseguenza, illegittimo, il provvedimento impugnato, nella parte in cui dispone che i legali della ASP devono operare all'interno dell'Area amministrativa (id est: alle dipendenze del Direttore amministrativo), in quanto la salvaguardia dell'autonomia e indipendenza dell'attività professionale esclude che possa esservi una subordinazione gerarchica ed una ingerenza nella trattazione degli affari giuridico - legali attinenti specificamente alle competenze che il professionista può svolgere in virtù della sua iscrizione all'albo (cfr. T.A.R. Sardegna, 14 gennaio 2008, n. 7);
Ritenuto che il ricorso in esame sia dunque da accogliere, con correlato annullamento del provvedimento impugnato, nella parte in cui prevede che gli avvocati dipendenti dell'ente operino in struttura inserita all'interno del Dipartimento dell'Area amministrativa;
Ritenuto, infine, che le spese di causa debbano seguire, come di regola, la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla, per quanto di ragione, il provvedimento impugnato.
Condanna la ASP di Reggio Calabria al pagamento delle spese di giudizio, forfetariamente liquidate in 2.000,00 complessivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente FF, Estensore
Daniele Burzichelli, Consigliere
Caterina Criscenti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 DIC. 2008.