E' stata pubblicata, nella G.U. del 13 luglio, la circolare (n. 2/2017) del Ministro Marianna Madia di attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (FOIA), già anticipata dal nostro sito al seguente link: http://fleparinail.it/pubblicata-la-circolare-ministeriale-ministero-la-semplificazione-e-la-pubblica-amministrazione-tema
Si tratta della versione definitiva del "libretto di istruzioni del Foia", con specifico riguardo all'accesso civico, che arriva sotto forma di circolare dopo una fase di consultazione con associazioni e gruppi interessati al tema, a cui ha partecipato anche FLEPAR - Inail.
Si rammenta come il d. l.vo n. 97/2016, di modifica del d. l.vo n. 33/2013, abbia introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, il quale attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”. Pertanto, dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013.
In particolare, la circolare mira, innanzitutto, a limitare le ipotesi di mancata risposta alle richieste di dati, motivate con mere ragioni formali. Viene, infatti, specificato che i diniaghi devono essere motivati con l'esigenza di evitare un “pregiudizio concreto” alla tutela della sicurezza dello Stato o di segreti commerciali. Inoltre, per evitare interpretazioni troppo ampie, viene specificato che il riferimento da utilizzare va ricercato nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE sui limiti al diritto di accesso europeo.
A differenza del diritto di accesso civico “semplice”, che riguarda esclusivamente le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013), il solo limite al diritto di conoscere è rappresentato dagli interessi pubblici e privati espressamente indicati dall’articolo 5-bis. Conseguentemente è inammissibile il rifiuto fondato su altre ragioni.
Pertanto, il diritto di accesso generalizzato:
- dal punto di vista soggettivo, non ammette restrizioni alla legittimazione del richiedente (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013);
- dal punto di vista oggettivo, è tendenzialmente onnicomprensivo, fatti salvi i limiti indicati dall’art. 5-bis, c. 1-3, oggetto delle Linee guida ANAC.
In allegato la circolare n. 2/2017 (da http://www.funzionepubblica.gov.it).