Cassazione penale sez. IV, 24 febbraio 2011, n. 12027
La pronuncia si segnala in particolare per i seguenti enunciati
(OMISSIS) Come affermato più volte, la delega di funzioni, di per sè, non comporta sempre e comunque l'esonero di responsabilità del datore di lavoro, essendogli, infatti, per esplicita indicazione normativa (contenuta ora nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16, comma 3, che ha recepito il pregresso consolidato orientamento di questa Corte), pur sempre imposto l'obbligo di vigilare costantemente...